CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 settembre 2019
Cassazione n. 08665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 33795/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 26/09/2019;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 33795/2019 Numero sezionale 2806/2021 Numero di raccolta generale 8665/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino originario del Mali, ha impugnato il decreto del Tribunale di Campobasso, comunicato il 26 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. – L’intimato Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto (ciò esimendo il Collegio dal dover dar conto del tenore dei motivi di impugnazione). Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, per i giudizi iniziati in primo grado dopo il 17 agosto 2017, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni, e decorre dalla comunicazione del decreto del Tribunale compiuta dalla cancelleria (Cass. n. 20488/2020). Nella specie, instaurato il giudizio di primo grado con ricorso depositato il 18 ottobre 2018 (pag. 1 decreto), a fronte della comunicazione del decreto impugnato, effettuata il 26 settembre 2019 (come da attestazione di cancelleria del Tribunale di Campobasso, acquisita in forza di potere officioso esercitato in presenza di istanza ex art. 369, comma secondo, c.p.c.: Cass. n. 14839/2020), il ricorso per cassazione è stato notificato, tardivamente, in data 4 novembre 2019, ben oltre il predetto termine di legge.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 33795/2019 Numero sezionale 2806/2021 Numero di raccolta generale 8665/2022 2. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Data pubblicazione 17/03/2022 Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza dell’attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 novembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r