CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1968
Cassazione n. 08704/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1968 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (in Monopoli, il 12/02/2020). Ritenuto che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione della legge penale per non essere stata raggiunta la prova sulla finalità di spaccio della sostanza rinvenuta; manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo perché riproduce profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 4); il secondo perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (pp. 4 e 5). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile3 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]