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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12281/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], nell'unico, articolato motivo di ricorso svolto avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari di Bolzano, di condanna per il reato di cui all'art. 163, comma 3, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps), lamenta che entrambi i giudici di merito avrebbero eluso il doveroso controllo di legittimità dell'atto amministrativo in punto di motivazione della pericolosità sociale, immotivatamente ritenuta sulla mera scorta di segnalazioni di polizia; ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi aspecifici e manifestamente infondati; ribadito che - come già affermato da questa Corte con orientamento costante - il giudice penale non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, è consentito e doveroso il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto; ricordato che pertanto il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto, in base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l'appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, che va desunta da ulteriori circostanze di fatto, delle quali si deve dare atto in modo specifico e che nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, indichi in modo chiaro, intelligibile e razionale le ragioni dell'affermata pericolosità del sottoposto a foglio di via obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte dell'accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità; ritenuto che a tali superiori e condivisi principi il provvedimento impugnato si è correttamente attenuto, valorizzando quanto emerso dal decreto del Questore, che ha esposto gli elementi fattuali, sui quali si è incentrato il giudizio di pericolosità formulato a carico dell'imputato, costituiti dalle numerose attività delinquenziali svolte dallo stesso e puntualmente richiamate nel provvedimento, deducendo - con motivazione non manifestamente illogica - che egli era soggetto socialmente pericoloso anche al momento dell'emissione del decreto di rimpatrio; rilevato che, pertanto, la motivazione della decisione, sintetica ma compiuta, ha, dunque, riscontrato nel provvedimento amministrativo la presenza di idonea specificazione sia della pericolosità del soggetto, sia degli elementi a tal fine significativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], nell'unico, articolato motivo di ricorso svolto avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari di Bolzano, di condanna per il reato di cui all'art. 163, comma 3, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps), lamenta che entrambi i giudici di merito avrebbero eluso il doveroso controllo di legittimità dell'atto amministrativo in punto di motivazione della pericolosità sociale, immotivatamente ritenuta sulla mera scorta di segnalazioni di polizia; ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi aspecifici e manifestamente infondati; ribadito che - come già affermato da questa Corte con orientamento costante - il giudice penale non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, è consentito e doveroso il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto; ricordato che pertanto il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto, in base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l'appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, che va desunta da ulteriori circostanze di fatto, delle quali si deve dare atto in modo specifico e che nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, indichi in modo chiaro, intelligibile e razionale le ragioni dell'affermata pericolosità del sottoposto a foglio di via obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte dell'accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità; ritenuto che a tali superiori e condivisi principi il provvedimento impugnato si è correttamente attenuto, valorizzando quanto emerso dal decreto del Questore, che ha esposto gli elementi fattuali, sui quali si è incentrato il giudizio di pericolosità formulato a carico dell'imputato, costituiti dalle numerose attività delinquenziali svolte dallo stesso e puntualmente richiamate nel provvedimento, deducendo - con motivazione non manifestamente illogica - che egli era soggetto socialmente pericoloso anche al momento dell'emissione del decreto di rimpatrio; rilevato che, pertanto, la motivazione della decisione, sintetica ma compiuta, ha, dunque, riscontrato nel provvedimento amministrativo la presenza di idonea specificazione sia della pericolosità del soggetto, sia degli elementi a tal fine significativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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