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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 29023/2026

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1. Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e la memoria integrativa del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare entrambi i ricorsi proposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale di Torino, in riforma del provvedimento impugnato, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza notturna dalle ore19 alle ore 6, in aggiunta all'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria.

2. A [OSCURATO:PERSONA] sono stati provvisoriamente ascritti i reati di cui agli artt. 610 e 337 cod. pen., commessi nella sede della [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 14 novembre 2025, e di cui agi artt. 635 e 610 cod. pen., accaduti nella sede del quotidiano [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 28 novembre 2025.

3. Avverso l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore dell'indagata e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso il Tribunale di Torino.

4. Il difensore dell'indagata ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale, nonché alla proporzionalità e all'idoneità della misura applicata.

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe svolto un'analisi parziale e meramente apparente della concretezza e attualità del pericolo di recidiva; non avrebbe approfondito, quanto alla gravità dei fatti, lo specifico contributo causale delr'indagata nella realizzazione collettiva dei reati; né avrebbe adeguatamente valutato la sua personalità, limitandosi a richiamare il coinvolgimento in altri procedimenti e l'applicazione di misure cautelari non custodiali, senza esaminare puntualmente le diverse contestazioni e confrontarle con quelle oggetto del presente procedimento.

Ne deriverebbe un deficit argomentativo sia in punto di proporzionalità della misura, che avrebbe imposto una verifica del rapporto tra la stessa e i fatti contestati, sia quanto all'asserito incremento della pericolosità sociale.

La motivazione sarebbe inoltre carente per l'omesso riferimento alle modalità, ai luoghi e ai tempi delle condotte e, quindi, all'adeguatezza della misura coercitiva aggiuntiva prescelta; sarebbe infine illogica l'imposizione dell'obbligo di dimora nel Comune di Torino e della permanenza domiciliare serale, a fronte di fatti commessi, secondo l'accusa, in orario non serale e nella medesima città in cui è imposto l'obbligo di dimora.

5. [OSCURATO:PERSONA] ,1: -e.-s-sO—«71--Irrpunale di Torino ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, osservando che il Tribunale, pur avendo ritenuto inadeguato l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in ragione della commissione dei fatti mentre l'indagata era già sottoposta a tale misura, ha disposto, in aggiunta, l'obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza notturna.

Tale scelta sarebbe illogica, poiché l'aggravamento cautelare deve superare una verifica prognostica di idoneità delle prescrizioni più afflittive a prevenire la reiterazione di fatti analoghi: verifica che, 2nel caso di specie, difetterebbe, essendo i reati contestati commessi a Torino, nel corso di manifestazioni di piazza svoltesi tendenzialmente nel pomeriggio e comunque non in orario serale o notturno.

Ne conseguirebbe l'inidoneità della misura a impedire la partecipazione dell'indagata ad analoghe iniziative, con successivo rientro nell'abitazione entro l'orario di permanenza notturna, come già avvenuto in occasione di recenti manifestazioni.

Inoltre, l'indagata sarebbe già sottoposta, in altri tre procedimenti, all'obbligo di dimora a Torino con permanenza domiciliare notturna, così che l'attuale aggravamento non introdurrebbe alcun elemento realmente nuovo rispetto al quadro cautelare in atto, limitandosi a uniformare formalmente il trattamento applicato nel presente procedimento a quello già disposto negli altri.

La motivazione sarebbe, pertanto, contraddittoria, poiché il Tribunale, dopo aver ravvisato l'esigenza di un inasprimento cautelare proprio in ragione della commissione dei fatti durante la sottoposizione a misure analoghe, ha individuato, in concreto, prescrizioni sostanzialmente coincidenti con quelle già vigenti al momento della commissione dei reati presso la [OSCURATO:PERSONA] di Torino e la redazione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

2. Va ricordato che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione in tema di misure cautelari, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che l'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio.

Le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] riguardano l'ingresso nella sede della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con la commissione del reato di violenza privata, nonché i successivi episodi di violenza privata e danneggiamento presso la sede del quotidiano [OSCURATO:PERSONA], ove è stata danneggiata una porta di ingresso all'open space. 3Secondo il Tribunale, pur essendo grave l'occupazione della sede di un quotidiano, in cui si pubblicano articoli non graditi agli agenti, i fatti non erano tali da rivelare un'elevata pericolosità dell'indagata, non essendo emerse condotte violente nei confronti di terzi.

Lo stesso Tribunale ha tuttavia ritenuto inadeguato il solo obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, poiché le condotte in esame erano state commesse mentre l'indagata era già sottoposta a tale misura in altri procedimenti e aveva partecipato all'occupazione del quotidiano quale componente del gruppo entrato sino all'open space.

In una logica di gradualità, la misura già in atto è stata, quindi, integrata con l'obbligo di dimora e la permanenza notturna: soluzione ritenuta idonea anche a consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'indagata.

Proprio la non elevata pericolosità dell'indagata e la non particolare gravità dei fatti hanno portato il Tribunale ad escludere il ricorso a misure custodiali.

Siffatta motivazione sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede.

È, infatti, logicamente argomentata la valutazione del Tribunale sulla persistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e sull'inadeguatezza del solo obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, essendo i fatti contestati stati commessi mentre l'indagata era già sottoposta a tale misura.

Al contempo, la non particolare gravità delle condotte e la ritenuta non elevata pericolosità della [OSCURATO:PERSONA] sorreggono, in modo non sindacabile in questa sede, la scelta di aggravare il quadro cautelare senza ricorrere a misure custod ia li.

Le contrarie deduzioni dei ricorrenti non scalfiscono la coerenza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, che ha valorizzato, da un lato, la necessità di rafforzare il presidio cautelare, in ragione della reiterazione di condotte omogenee nonostante la misura già in atto, e, dall'altro, l'esigenza di non oltrepassare il limite imposto dalla concreta gravità dei fatti e dalla personalità dell'indagata.

La valutazione risulta, pertanto, equilibrata e coerente con i criteri di gradualità e proporzione, sicché resiste alle censure prospettate da entrambe le parti ricorrenti.

Va inoltre precisato che le ulteriori condotte indicate nel ricorso della Parte pubblica, alle pagine cinque e seguenti, sono in larga parte successive all'ordinanza genetica e, comunque, anche al provvedimento qui impugnato; ne consegue che esse restano estranee alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione adottata dal Tribunale.

Quanto alla dedotta inutilità della permanenza domiciliare notturna, sul rilievo che le condotte contestate sarebbero state commesse in orario diurno, va osservato che tale profilo attiene alla valutazione di merito riservata al Giudice 4del riesame.

Quest'ultimo, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha motivatamente escluso misure custodiali o un trasferimento territoriale, ritenendo sufficiente rendere più difficoltosi gli spostamenti dell'indagata e i suoi contatti con soggetti dediti a condotte analoghe, anche al fine di assicurare le sue esigenze lavorative.

Ne discende il rigetto di entrambi i ricorsi.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso dell'indagata consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Nessuna statuizione sulle spese deve invece essere adottata in relazione al ricorso del Procuratore della Repubblica, trattandosi di Parte pubblica ricorrente.

5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso d P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da 1. Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e la memoria integrativa del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare entrambi i ricorsi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale di Torino, in riforma del provvedimento impugnato, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza notturna dalle ore19 alle ore 6, in aggiunta all'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria. 2. A [OSCURATO:PERSONA] sono stati provvisoriamente ascritti i reati di cui agli artt. 610 e 337 cod. pen., commessi nella sede della [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 14 novembre 2025, e di cui agi artt. 635 e 610 cod. pen., accaduti nella sede del quotidiano [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 28 novembre 2025. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore dell'indagata e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso il Tribunale di Torino. 4. Il difensore dell'indagata ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale, nonché alla proporzionalità e all'idoneità della misura applicata. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe svolto un'analisi parziale e meramente apparente della concretezza e attualità del pericolo di recidiva; non avrebbe approfondito, quanto alla gravità dei fatti, lo specifico contributo causale delr'indagata nella realizzazione collettiva dei reati; né avrebbe adeguatamente valutato la sua personalità, limitandosi a richiamare il coinvolgimento in altri procedimenti e l'applicazione di misure cautelari non custodiali, senza esaminare puntualmente le diverse contestazioni e confrontarle con quelle oggetto del presente procedimento. Ne deriverebbe un deficit argomentativo sia in punto di proporzionalità della misura, che avrebbe imposto una verifica del rapporto tra la stessa e i fatti contestati, sia quanto all'asserito incremento della pericolosità sociale. La motivazione sarebbe inoltre carente per l'omesso riferimento alle modalità, ai luoghi e ai tempi delle condotte e, quindi, all'adeguatezza della misura coercitiva aggiuntiva prescelta; sarebbe infine illogica l'imposizione dell'obbligo di dimora nel Comune di Torino e della permanenza domiciliare serale, a fronte di fatti commessi, secondo l'accusa, in orario non serale e nella medesima città in cui è imposto l'obbligo di dimora. 5. [OSCURATO:PERSONA] ,1: -e.-s-sO—«71--Irrpunale di Torino ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, osservando che il Tribunale, pur avendo ritenuto inadeguato l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in ragione della commissione dei fatti mentre l'indagata era già sottoposta a tale misura, ha disposto, in aggiunta, l'obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza notturna. Tale scelta sarebbe illogica, poiché l'aggravamento cautelare deve superare una verifica prognostica di idoneità delle prescrizioni più afflittive a prevenire la reiterazione di fatti analoghi: verifica che, 2nel caso di specie, difetterebbe, essendo i reati contestati commessi a Torino, nel corso di manifestazioni di piazza svoltesi tendenzialmente nel pomeriggio e comunque non in orario serale o notturno. Ne conseguirebbe l'inidoneità della misura a impedire la partecipazione dell'indagata ad analoghe iniziative, con successivo rientro nell'abitazione entro l'orario di permanenza notturna, come già avvenuto in occasione di recenti manifestazioni. Inoltre, l'indagata sarebbe già sottoposta, in altri tre procedimenti, all'obbligo di dimora a Torino con permanenza domiciliare notturna, così che l'attuale aggravamento non introdurrebbe alcun elemento realmente nuovo rispetto al quadro cautelare in atto, limitandosi a uniformare formalmente il trattamento applicato nel presente procedimento a quello già disposto negli altri. La motivazione sarebbe, pertanto, contraddittoria, poiché il Tribunale, dopo aver ravvisato l'esigenza di un inasprimento cautelare proprio in ragione della commissione dei fatti durante la sottoposizione a misure analoghe, ha individuato, in concreto, prescrizioni sostanzialmente coincidenti con quelle già vigenti al momento della commissione dei reati presso la [OSCURATO:PERSONA] di Torino e la redazione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. 2. Va ricordato che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione in tema di misure cautelari, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che l'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio. Le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] riguardano l'ingresso nella sede della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con la commissione del reato di violenza privata, nonché i successivi episodi di violenza privata e danneggiamento presso la sede del quotidiano [OSCURATO:PERSONA], ove è stata danneggiata una porta di ingresso all'open space. 3Secondo il Tribunale, pur essendo grave l'occupazione della sede di un quotidiano, in cui si pubblicano articoli non graditi agli agenti, i fatti non erano tali da rivelare un'elevata pericolosità dell'indagata, non essendo emerse condotte violente nei confronti di terzi. Lo stesso Tribunale ha tuttavia ritenuto inadeguato il solo obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, poiché le condotte in esame erano state commesse mentre l'indagata era già sottoposta a tale misura in altri procedimenti e aveva partecipato all'occupazione del quotidiano quale componente del gruppo entrato sino all'open space. In una logica di gradualità, la misura già in atto è stata, quindi, integrata con l'obbligo di dimora e la permanenza notturna: soluzione ritenuta idonea anche a consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'indagata. Proprio la non elevata pericolosità dell'indagata e la non particolare gravità dei fatti hanno portato il Tribunale ad escludere il ricorso a misure custodiali. Siffatta motivazione sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. È, infatti, logicamente argomentata la valutazione del Tribunale sulla persistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e sull'inadeguatezza del solo obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, essendo i fatti contestati stati commessi mentre l'indagata era già sottoposta a tale misura. Al contempo, la non particolare gravità delle condotte e la ritenuta non elevata pericolosità della [OSCURATO:PERSONA] sorreggono, in modo non sindacabile in questa sede, la scelta di aggravare il quadro cautelare senza ricorrere a misure custod ia li. Le contrarie deduzioni dei ricorrenti non scalfiscono la coerenza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, che ha valorizzato, da un lato, la necessità di rafforzare il presidio cautelare, in ragione della reiterazione di condotte omogenee nonostante la misura già in atto, e, dall'altro, l'esigenza di non oltrepassare il limite imposto dalla concreta gravità dei fatti e dalla personalità dell'indagata. La valutazione risulta, pertanto, equilibrata e coerente con i criteri di gradualità e proporzione, sicché resiste alle censure prospettate da entrambe le parti ricorrenti. Va inoltre precisato che le ulteriori condotte indicate nel ricorso della Parte pubblica, alle pagine cinque e seguenti, sono in larga parte successive all'ordinanza genetica e, comunque, anche al provvedimento qui impugnato; ne consegue che esse restano estranee alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione adottata dal Tribunale. Quanto alla dedotta inutilità della permanenza domiciliare notturna, sul rilievo che le condotte contestate sarebbero state commesse in orario diurno, va osservato che tale profilo attiene alla valutazione di merito riservata al Giudice 4del riesame. Quest'ultimo, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha motivatamente escluso misure custodiali o un trasferimento territoriale, ritenendo sufficiente rendere più difficoltosi gli spostamenti dell'indagata e i suoi contatti con soggetti dediti a condotte analoghe, anche al fine di assicurare le sue esigenze lavorative. Ne discende il rigetto di entrambi i ricorsi. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso dell'indagata consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Nessuna statuizione sulle spese deve invece essere adottata in relazione al ricorso del Procuratore della Repubblica, trattandosi di Parte pubblica ricorrente. 5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso d P.Q.M
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