CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. oggi al vaglio di questa Corte è stata pronunziata il 22 febbraio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi due di reclusione per due fatti di bancarotta concernenti la società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era liquidatore, società dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo il 21 settembre 2017. 2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, lamentando l'illegalità della mancata applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicazione possibile — in ragione della natura di patteggiamento cd. allargato del rito prescelto — e dovuta — in quanto obbligatoria per legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. è, infatti, obbligatoria, discendendo automaticamente dalla condanna o dall'applicazione della pena per il reato di bancarotta fraudolenta (per la natura obbligatoria di tali pene accessorie, cfr., tra le altre, Sez, 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882; Sez. 5, n. 288 del 30/11/2010, dep. 2011, Sorriso, Rv. 249503). E' solo la sua durata, invero, che, dopo la sentenza della Consulta n. 222 del 2018, può essere modulata discrezionalmente dal Giudice entro il limite massimo di dieci anni (cfr. anche, sul punto, Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Ne consegue che tale statuizione è parte necessaria del trattamento sanzionatorio così come concepito dal legislatore sicché la sua mancanza, quando l'applicazione di pene accessorie è consentita ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen., rende il trattamento sanzionatorio, in parte qua, illegale. Confortano la conclusione circa l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso sub iudice: - la giurisprudenza secondo cui la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen., di recente validata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 47502 del 29/09/2022 Ud. (deo. 15/12/2022), Galdini, Rv. 283754), che ha escluso sia la praticabilità dello strumento di cui all'art. 619 cod. proc. pen., sia la competenza del solo Giudice dell'esecuzione; - l'orientamento, specifico per quanto concerne le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281858, che ha ragionato in parallelo con i principi sanciti dalle Sezioni Unite laddove queste ultime hanno affermato l'ammissibilità del 1Q1 ricorso per cassazione sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione — Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03 —,sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa — Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349. - l'esegesi consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374, e Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689). 2. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata quanto alla mancata applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la cui commisurazione deve essere demandata al Giudice di merito, che dovrà modularne la durata sulla scorta dei parametri di cui all'art. 1:33 cod. pen., come insegna Sezioni Unite Suraci cit. A questo riguardo, un'indicazione esegetica utile si ricava dalla già richiamata sentenza Galdini delle Sezioni Unite, che, in motivazione, ha precisato che, nelle situazioni in cui l'applicazione della pena accessoria abbia una durata non fissa, ma determinabile in concreto, e gli accertamenti e le statuizioni del giudice di merito non consentano di assumere in sede di legittimità determinazioni su tale durata, l'annullamento della sentenza impugnata non potrà che essere pronunciato con rinvio, affidando al giudice a quo tali determinazioni. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esa