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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04985/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12774 /20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a , per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] del Sassoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 3 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 10064/50/2015 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate notificò ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte per l’anno 2009.

L’atto impositivo traeva origine dall’accertamento, con metodo induttivo, di maggiori ricavi, previo rilievo dell’inattendibilità delle scritture contabili e di operazioni inesistenti; la verifica era stata condotta anche con accesso ai conti correnti bancari della società, dei soci e di altre compagini delle quali era socio l’amministratore, poiché la società era riferibile ad un unico gruppo familiare.

2. La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli, che respinse il ricorso.

Il successivo appello, proposto avanti la C ommissione tributariaregionale della Campania, subì identica sorte.

I giudici regionali ritennero, per quanto in questa sede ancora di interesse: (a) che l’atto impositivo fosse correttamente motivato, in forza del richiamo al p.v.c. dal quale era scaturito, formato nel contraddittorio con la contribuente; (b) che l’Amministrazione avesse fatto legittimo ricorso al metodo di accertamento di tipo induttivo “puro” , a fronte del rilievo di inattendibilità delle scritture contabili e in presenza di fatture per operazioni inesistenti; (c) che fosse corretta anche la misura del 20% di ricarico utilizzata dall’Amministrazione per determinare il reddito, anche avuto riguardo al fatto che la contribuente non aveva indicato una diversa percentuale più attendibile.

3. La società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrateha depositato controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.

La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso al metodo analitico induttivo.

La contribuente assume di aver dimostrato, nel corso del giudizio di merito, il carattere reale delle operazioni commerciali e delle correlate fatture, richiamando le produzioni effettuate e gli esiti dell’istruttoria, che assume del tutto trascurate dai giudici d’appello; evidenzia inoltre di aver prodotto la sentenza resa dalla CTP di Napoli in controversia analoga, perché originata dal medesimo p.v.c., che aveva accolto il suo ricorso ritenendo l’insussistenza di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che, parimenti, non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla CTR.

1.1. La censura è inammissibile per come formulata.

La ricorrente si duole dell’omessa considerazione di circostanze in fatto, denunziando un errore del giudice a quo sulla selezione e valutazione del materiale probatorio; si tratta, dunque, di denunzia che questa Corte ha ritenuto rilevante nell’ottica del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (v.

Cass. n. 30985/2021).

In proposito, va anzitutto osservato che il presente giudizio è soggetto alla previsione di cui all'art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., che sancisce l’inammissibilità di tale forma di impugnazione della sentenza di appello che abbia confermato la decisione di primo grado.

Per evitare di incorrere in siffatta inammissibilità, la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni fattuali poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 8320/2022; Cass. n. 26774/2016); tale indicazione, tuttavia, non è stata punto fornita.

1.2. In ogni caso, il motivo muove dall’errato presupposto fattuale che l’Ufficio abbia proceduto ad accertamento con metodo analitico-induttivo, quando invece – come chiaramente affermato dalla sentenza impugnata, in termini che trovano piena conferma dalla lettura dell’atto impositivo – quest’ulti mo fu emesso a seguito di un accertamento di tipo induttivo “puro” ai sensi dell’art. 39, comma secondo, del d.P.R. n. 600/1973.

La censura, pertanto, è irrimediabilmente viziata dal tale errore sul presupposto, che la rende radicalmente inidonea a scalfire la ratio decidendi.

2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973, 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.La censura investe il punto della sentenza impugnata relativo alla motivazione dell’atto impositivo.

Secondo la ricorrente, la ritenuta sufficienza della motivazione per relationem, resa mediante richiamo al p.v.c. allegato, concreterebbe vizio di omessa pronunzia rispetto al motivo di appellocon il quale assumeva l’inammissibilità di tale richiamo e la sua contrarietà alle disposizioni evocate, anche in forza del fatto che il p.v.c. non risultava allegato all’atto impositivo.

Osserva, in ogni caso, che lo stesso processo verbale, nella sezione conclusiva, faceva rinvio ad una possibile successiva determinazione degli uffici finanziari, lasciando impregiudicata la facoltà degli stessi di effettuare altre indagini e controlli e di formulare nuovi rilievi.

Richiama, infine, alcuni precedenti giurisprudenziali e la circolare del Dipartimento delle entrate n. 150/E del 1° agosto 2000, con la quale era fatta raccomandazione alle direzioni territoriali dell’amministrazione finanziaria di allegare il p.v.c. all’atto impositivo.

2.1. La censura è infondata.

In punto alla motivazione dell’avviso di accertamento, la sentenza d’appello ha statuito che il relativo obbligo è stato assolto dall’Amministrazione mediante il riferimento al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia il 12 novembre 2010, «stilato in presenza e nel contraddittorio tra le parti», e nel quale si dava atto dell’avvenuto accertamento di operazioni inesistenti.

La pronunzia impugnata, dunque, ha statuito sul corrispondente motivo di gravame; e tale statuizione si pone in linea con lo stratificato orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la motivazione dell’atto impositivo resa mediante richiamo al processo verbale o ad altri documenti, laddove tali atti siano in possesso del contribuente o siano comunque da quest’ultimo conosciuti o agevolmente conoscibili (fra le numerose altre, Cass. n. 25588/2021; Cass. n. 593/2021; Cass. n. 32127/2018; Cass. n. 28060/2017).

3. Il terzo motivo, formulato in via di subordine per il caso di ritenuta infondatezza dei due precedenti, denunzia falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000.

La ricorrente, criticando nuovamente la sentenza d’appello nella parte concernente la motivazione dell’atto impositivo, assume che lo stesso sarebbe nullo per omessa indicazione delle aliquote applicate al maggior imponibile accertato, trattandosi di necessari elementi di cognizione dell’atto, poiché incidenti sui requisiti di precisione e chiarezza delle indicazioni fornite al contribuente.

3.1. Ilmotivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato, in tema di imposte sui redditie in relazione ad imposte ad aliquota unica (quali l’Irap e l’Ires recuperate nel caso di specie), il precetto normativo di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, relativo ai contenuti obbligatori dell'avviso di accertamento, deve ritenersi soddisfatto anche con la sola indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata, considerata la semplicità con la quale, in presenza di quegli elementi, il contribuente può risalire alla aliquota applicata, poiché sarebbe irrazionale un'interpretazione della norma che facesse discendere la nullità dell'accertamento da una omissione puramente formale, perché assolutamente priva di rilievo sostanziale(Cass. n. 16772/2017; Cass. n. 9196/2011).

4. Con il quarto motivo, nuovamente deducendo violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000, nonché falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 cod. civ., la ricorrente critica la sentenza nella parte in cui ha condiviso la determinazione del reddito d’impresa, cui l’Ufficio è pervenuto previa applicazione di un margine di ricarico del 20%.

La critica, in particolare, si appunta sulla carenza di valida motivazione e sul mancato ricorso ad elementi sintomatici, riferiti all’attività di impresa e muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nonché sulla ritenuta decisività del mancato apporto di elementi di significato contrario da parte della contribuente, sul punto non gravata da alcun onere probatorio.

4.1. La censura è inammissibile in conseguenza del suo erroneo presupposto fattuale, come già evidenziato al punto

1.2. Il ricorso al metodo di accertamento induttivo “puro”, infatti, consente all’Ufficio di determinare l’aliquota di ricarico anche con ricorso a presunzioni cd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (v.

Cass. n. 19191/ 2019) , mediante una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione (così Cass. n. 17365/2020), in termini che corrispondono a quanto rilevato, sul punto, dalla sentenza impugnata.

5. Il quinto motivo, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti, denunzia falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.La ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della CTR, delle proprie allegazioni e produzioni volte a contestare la legittimità del ricorso alla documentazione bancaria da parte dell’Ufficio e, in ogni caso, si duole della mancata valutazione delle prove documentali da lei offerte in punto al fatto che a formare i propri redditi concorressero anche quelli dei soci e di società ad essi riferibili.

5.1. La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

È infondata laddove volta a sindacare la legittimità del ricorso agli accertamenti bancari, ritenuto legittimo dalla CTR anche nei riguardi dei conti correnti di soci in presenza di società a ristretta base partecipativa, poiché la sentenza impugnata si è conformata, sul punto, a consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.n. 1174/2021; Cass. n. 549/2020; Cass. n. 30098/2018; Cass. n. 22931/2018).

È inammissibile, invece, per la parte in cui sottopone a questa Corte elementi di prova offerti a confutazione della tesi dell’Ufficio, invocandone un apprezzamento non consentito in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per la condanna al versamento, da parte della società contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12774 /20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a , per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] del Sassoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 3 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 10064/50/2015 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate notificò ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte per l’anno 2009. L’atto impositivo traeva origine dall’accertamento, con metodo induttivo, di maggiori ricavi, previo rilievo dell’inattendibilità delle scritture contabili e di operazioni inesistenti; la verifica era stata condotta anche con accesso ai conti correnti bancari della società, dei soci e di altre compagini delle quali era socio l’amministratore, poiché la società era riferibile ad un unico gruppo familiare. 2. La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli, che respinse il ricorso. Il successivo appello, proposto avanti la C ommissione tributariaregionale della Campania, subì identica sorte. I giudici regionali ritennero, per quanto in questa sede ancora di interesse: (a) che l’atto impositivo fosse correttamente motivato, in forza del richiamo al p.v.c. dal quale era scaturito, formato nel contraddittorio con la contribuente; (b) che l’Amministrazione avesse fatto legittimo ricorso al metodo di accertamento di tipo induttivo “puro” , a fronte del rilievo di inattendibilità delle scritture contabili e in presenza di fatture per operazioni inesistenti; (c) che fosse corretta anche la misura del 20% di ricarico utilizzata dall’Amministrazione per determinare il reddito, anche avuto riguardo al fatto che la contribuente non aveva indicato una diversa percentuale più attendibile. 3. La società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrateha depositato controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso al metodo analitico induttivo. La contribuente assume di aver dimostrato, nel corso del giudizio di merito, il carattere reale delle operazioni commerciali e delle correlate fatture, richiamando le produzioni effettuate e gli esiti dell’istruttoria, che assume del tutto trascurate dai giudici d’appello; evidenzia inoltre di aver prodotto la sentenza resa dalla CTP di Napoli in controversia analoga, perché originata dal medesimo p.v.c., che aveva accolto il suo ricorso ritenendo l’insussistenza di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che, parimenti, non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla CTR. 1.1. La censura è inammissibile per come formulata. La ricorrente si duole dell’omessa considerazione di circostanze in fatto, denunziando un errore del giudice a quo sulla selezione e valutazione del materiale probatorio; si tratta, dunque, di denunzia che questa Corte ha ritenuto rilevante nell’ottica del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 30985/2021). In proposito, va anzitutto osservato che il presente giudizio è soggetto alla previsione di cui all'art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., che sancisce l’inammissibilità di tale forma di impugnazione della sentenza di appello che abbia confermato la decisione di primo grado. Per evitare di incorrere in siffatta inammissibilità, la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni fattuali poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 8320/2022; Cass. n. 26774/2016); tale indicazione, tuttavia, non è stata punto fornita. 1.2. In ogni caso, il motivo muove dall’errato presupposto fattuale che l’Ufficio abbia proceduto ad accertamento con metodo analitico-induttivo, quando invece – come chiaramente affermato dalla sentenza impugnata, in termini che trovano piena conferma dalla lettura dell’atto impositivo – quest’ulti mo fu emesso a seguito di un accertamento di tipo induttivo “puro” ai sensi dell’art. 39, comma secondo, del d.P.R. n. 600/1973. La censura, pertanto, è irrimediabilmente viziata dal tale errore sul presupposto, che la rende radicalmente inidonea a scalfire la ratio decidendi. 2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973, 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.La censura investe il punto della sentenza impugnata relativo alla motivazione dell’atto impositivo. Secondo la ricorrente, la ritenuta sufficienza della motivazione per relationem, resa mediante richiamo al p.v.c. allegato, concreterebbe vizio di omessa pronunzia rispetto al motivo di appellocon il quale assumeva l’inammissibilità di tale richiamo e la sua contrarietà alle disposizioni evocate, anche in forza del fatto che il p.v.c. non risultava allegato all’atto impositivo. Osserva, in ogni caso, che lo stesso processo verbale, nella sezione conclusiva, faceva rinvio ad una possibile successiva determinazione degli uffici finanziari, lasciando impregiudicata la facoltà degli stessi di effettuare altre indagini e controlli e di formulare nuovi rilievi. Richiama, infine, alcuni precedenti giurisprudenziali e la circolare del Dipartimento delle entrate n. 150/E del 1° agosto 2000, con la quale era fatta raccomandazione alle direzioni territoriali dell’amministrazione finanziaria di allegare il p.v.c. all’atto impositivo. 2.1. La censura è infondata. In punto alla motivazione dell’avviso di accertamento, la sentenza d’appello ha statuito che il relativo obbligo è stato assolto dall’Amministrazione mediante il riferimento al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia il 12 novembre 2010, «stilato in presenza e nel contraddittorio tra le parti», e nel quale si dava atto dell’avvenuto accertamento di operazioni inesistenti. La pronunzia impugnata, dunque, ha statuito sul corrispondente motivo di gravame; e tale statuizione si pone in linea con lo stratificato orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la motivazione dell’atto impositivo resa mediante richiamo al processo verbale o ad altri documenti, laddove tali atti siano in possesso del contribuente o siano comunque da quest’ultimo conosciuti o agevolmente conoscibili (fra le numerose altre, Cass. n. 25588/2021; Cass. n. 593/2021; Cass. n. 32127/2018; Cass. n. 28060/2017). 3. Il terzo motivo, formulato in via di subordine per il caso di ritenuta infondatezza dei due precedenti, denunzia falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000. La ricorrente, criticando nuovamente la sentenza d’appello nella parte concernente la motivazione dell’atto impositivo, assume che lo stesso sarebbe nullo per omessa indicazione delle aliquote applicate al maggior imponibile accertato, trattandosi di necessari elementi di cognizione dell’atto, poiché incidenti sui requisiti di precisione e chiarezza delle indicazioni fornite al contribuente. 3.1. Ilmotivo è infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, in tema di imposte sui redditie in relazione ad imposte ad aliquota unica (quali l’Irap e l’Ires recuperate nel caso di specie), il precetto normativo di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, relativo ai contenuti obbligatori dell'avviso di accertamento, deve ritenersi soddisfatto anche con la sola indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata, considerata la semplicità con la quale, in presenza di quegli elementi, il contribuente può risalire alla aliquota applicata, poiché sarebbe irrazionale un'interpretazione della norma che facesse discendere la nullità dell'accertamento da una omissione puramente formale, perché assolutamente priva di rilievo sostanziale(Cass. n. 16772/2017; Cass. n. 9196/2011). 4. Con il quarto motivo, nuovamente deducendo violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000, nonché falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 cod. civ., la ricorrente critica la sentenza nella parte in cui ha condiviso la determinazione del reddito d’impresa, cui l’Ufficio è pervenuto previa applicazione di un margine di ricarico del 20%. La critica, in particolare, si appunta sulla carenza di valida motivazione e sul mancato ricorso ad elementi sintomatici, riferiti all’attività di impresa e muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nonché sulla ritenuta decisività del mancato apporto di elementi di significato contrario da parte della contribuente, sul punto non gravata da alcun onere probatorio. 4.1. La censura è inammissibile in conseguenza del suo erroneo presupposto fattuale, come già evidenziato al punto 1.2. Il ricorso al metodo di accertamento induttivo “puro”, infatti, consente all’Ufficio di determinare l’aliquota di ricarico anche con ricorso a presunzioni cd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (v. Cass. n. 19191/ 2019) , mediante una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione (così Cass. n. 17365/2020), in termini che corrispondono a quanto rilevato, sul punto, dalla sentenza impugnata. 5. Il quinto motivo, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti, denunzia falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.La ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della CTR, delle proprie allegazioni e produzioni volte a contestare la legittimità del ricorso alla documentazione bancaria da parte dell’Ufficio e, in ogni caso, si duole della mancata valutazione delle prove documentali da lei offerte in punto al fatto che a formare i propri redditi concorressero anche quelli dei soci e di società ad essi riferibili. 5.1. La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata. È infondata laddove volta a sindacare la legittimità del ricorso agli accertamenti bancari, ritenuto legittimo dalla CTR anche nei riguardi dei conti correnti di soci in presenza di società a ristretta base partecipativa, poiché la sentenza impugnata si è conformata, sul punto, a consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.n. 1174/2021; Cass. n. 549/2020; Cass. n. 30098/2018; Cass. n. 22931/2018). È inammissibile, invece, per la parte in cui sottopone a questa Corte elementi di prova offerti a confutazione della tesi dell’Ufficio, invocandone un apprezzamento non consentito in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna al versamento, da parte della società contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de
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