CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] L,n OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerator che quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, ritenendo congrua la pena irrogata dal primo giudice alla luce della gravità del fatto, caratterizzato — tra le altre — dalla virulenza e dall'estrema pericolosità della condotta tenuta (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); che, infine, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice del gravame fornisce una motivazione priva di vizi, rispetto alla quale la deduzione contenuta nel ricorso risulta aspecifica, essendo incentrata sullo stato di incensuratezza, di per sé inconferente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere sjensore [OSCURATO:PERSONA]