CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sul ricorso iscritto al n.23818/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 262, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAn. 1470 del 2015 , depositata il 24 giugno 2015 . [OSCURATO:PERSONA] DECADENZAudita la relazione svolta nella pubblica udienza del12 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiestoil rigetto del ricorso; sentitol’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava istanza di accesso al credito di imposta per assunzioni in aree svantaggiate,ex art. 2, commi 539 e 548, legge 24 dicembre 2007, n. 244,e richiedeva l’attribuzione di un credito di imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010 che portava in compensazione. L’Ufficio provvedeva al recupero parziale del credito per gli anni 2009 e 2010 assumendo che la contribuente, cui pure era stato accordato il credito di imposta,non aveva inviato i modelli (C/IAL) con i quali avrebbe dovuto indicare che gli incrementi occupazionali erano stati mantenuti nei singoli anni di fruizione del beneficio, così decadendo dal medesimo. Avverso detto atto di recupero ricorreva la contribuente. 2. La C.t.p. accoglieva il ricorso. A fferma va che le ipotesi i decadenza dal beneficio erano contemplate dall’art. 2, comma 545, legge cit .e che tra queste ultime non era contemplato il mancato invio del modelloindicato dall’Ufficio. La C.t.r., con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiarava legittimo il recupero del credito di imposta ma riduceva la sanzioni. 3. Avverso detta ultima sentenza propone ricorso la società contribuente. L’Agenzia delle entrate non ha depositato tempestivo controricorso, ma mero «atto di costituzione», al solo fine di partecipare all’udienza pubblica ed evidenziando di non aver proposto tempestivo controricorso. 4. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivodi ricorso la società contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’ erronea interpretazione dell’art. 6, comma 4, ultimo periodo , e dell’art. 7, comma 2, d.m. 2 marzo 2008. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il mancato invio dei modelli con i quali avrebbe dovuto comunicare il mantenimento degli incrementi occupazionali comportava la decadenza dal beneficio. 2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 545, legge n. 244 del 2007. Censura la sentenza impugnata per aver introdotto, in via interpretativa, una causa di decadenza non prevista dalla fonte normativa di primo grado. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 547, legge n. 244 del 2007. In via subordinata, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimamente introdotta una causa di decadenza non prevista dalla fonte primaria a mezzo un decreto ministeriale e in violazione della delega. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,la mancanza assoluta di motivazione su specifica eccezione di parte e la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 legge 23 agosto1988, n. 400.Sempre in via subordinata,censura la sentenza impugnata per non avertenuto conto che un atto dell’Esecutivo, per assurgere a rango di fonte normativa di secondo grado deve seguire la procedura di cui all’art. 17 cit. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono infondati. 5.1. L'art. 2, commi da 539 a 547,legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d'imposta per gli anni 2008, 2009, 2010 in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale ̀ concesso ed ̀ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le cause di decadenza dal beneficio sono specificate nel comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d'imposta decade: a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’ 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salutee sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.Dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni indicatiè subordinato alla permanenza delle condizioni alle quali è accordato, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro. L’art. 2, comma 547,legge n. 244 del 2007 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze perstabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento. In attuazione di tale previsione è stato emanato il d.m. 12 marzo 2008 il quale, all'art. 6 , specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all'Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali, e non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Inoltre, l’art. 6, comma 4, dispone che : «I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7,comma 2, del presente decreto». 5.2. Dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già affermatoche «in tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l.n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti»(Cass. 2 6/07/2022, n. 23391n. Cass. 05/11/2021, n. 31858). A differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, il decreto ministeriale non ha introdotto, praeter legem, una nuova ipotesi di decadenza dal beneficio, diversa ed ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge e collegata alla mancata presentazione della comunicazione contemplata dall'art. 6, comma 4. Piuttosto, esso disciplina le modalità concrete attraverso le quali viene verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del credito d'imposta, nonché la loro permanenza per il periodo dalla medesima stabilito, trattandosi di beneficio che si protrae per più annualità e il cui godimento presuppone che i suddetti requisiti perdurino lungo tutto tale arco temporale. La previsione regolamentare dell'obbligo di inviare, per ciascuno dei tre anni ai quali si estende il credito d'imposta, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) –e cioè la permanenza di un numero complessivo dei lavoratori dipendenti superiore al numero complessivo di quelli mediamente occupati nel periodo dal 10gennaio al 31 dicembre 2007 – non introduce una causa di decadenza non prevista dalla legge, ma costituisce attuazione della previsione normativa, individuando la modalità attraverso la quale verificare la permanenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio per ciascuno degli anni in cui esso è riconosciuto. Nel caso di specie, poiché il contribuente non ha documentato l'esistenza dei requisiti con riguardo agli anni 2009 e 2010, correttamente l'Agenzia ne ha disposto la decadenza, non risultando accertata la permanenza dei presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Deve procedersi alla liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate in ragione della partecipazione alla discussione orale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell