CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, investito ex art 310 cpp dall'atto di appello del PM, ha confermato il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Castrovillari, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di assistente di [OSCURATO:PERSONA] ed esecutore materiale della condotta, per i delitti di truffa aggravata ai danni del Comune ed ex art 110, 55 quinquies Dlgs 165/2001, poiché attestava falsamente la presenza in servizio del coindagato Aurelio mediante timbratura del budge di questi, nonostante si fosse assentato più volte durante un turno di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] prima ed il Tribunale poi hanno ritenuto assenti le esigenze cautelari. Avverso l'ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il PM territoriale, articolando più doglianze di mancanza, illogicità di motivazione e di violazione del'art 640 cpv cp, 55 quinquies Dlgs 165/2001 e dell'ad 125 cpp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente memoria, con la quale ha esposto le deduzioni a sostegno dell'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. E' necessario premettere e ricordare che è inammissibile,per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). Tanto premesso non può non osservarsi che le doglianze avanzate dal ricorrente sono formulate in modo talmente generico da destare un giustificato sconcerto, poiché nell'atto di impugnazione si deduce un vizio insussistente di mancanza di motivazione,che appare tutt'altro che assente, sostanziandosi in una critica completamente versata in fatto e, dunque, sterile, ad alcuni passaggi argomentativi della motivazione; per altro verso si ipotizza il mancato apprezzamento da parte del Giudice di elementi - il danno patrimoniale e di buona organizzazione del servizio amministrativo - il cui rilievo è stato implicitamente ma correttamente disatteso. Infatti, quanto al danno per la pubblica amministrazione non può farsi a meno di notare che il danno patrimoniale che - allo stato - è rimasto accertato nel corso di un mese di indagini è quantificato dallo stesso PM nell'irrisoria somma di euro 9,84, essendo questo l'importo del delitto di truffa contestato all'indagato e dell'ingiusto profitto che avrebbe locupletato;/7- correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto i suddetti elementi ininfluenti al fine auspicato dal ricorrente. Appare, inoltre, evidente l'erronea visione assunta dall'impugnante, che sembra confondere il tema della gravità indiziaria circa i fatti-reato che - al livello indiziario necessario nella fase ed allo stato degli atti - il Giudice del merito cautelare ha giudicato dimostrato, con la presenza delle esigenze cautelari. In tal senso si osserva che l'atto di ricorso non fa che argomentare sulle conseguenze dei reati in modo sovrabbondante ma privo di ogni concreto ed utile riferimento al tema delle esigenze cautelari. In proposito il Tribunale, infatti, ha dato rilievo al carattere circoscritto del fatto, limitato ad una condotta esauritasi in un solo giorno, sottolineando, altresì,l'assenza di elementi fattuali idonei a sostenere la sussistenza delle esigenze di cautela. L'argomentazione adoperata nel provvedimento impugnato appare in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019 )Rv. 277242. [OSCURATO:PERSONA] impugnante mostra di ignorare i suindicati principi, collegando in sostanza le presunte esigenze cautelari ex art 274 lett c) cpp esclusivamente al pericolo di inefficienza cui era stato esposto il corpo della [OSCURATO:PERSONA] ed ai disservizi derivanti dall'illecito. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. PQM Dichiar