CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 41830/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza 17/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ imputato ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] personalmente in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Romache, in data 17/09/2025,ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. 2. Col ricorso si deduce l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 – 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv. 276039- 01 ). 4. Peraltro, l’autenticazione risulta essere stata apposta dal difensore del giudizio di merito che non risulta iscritto all’albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere estens