CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'aver commesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio, per difetto della condizione di procedibilità. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 1° luglio 2025, ha riformato la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, sostenendo che dovrebbe escludersi la sussistenza dell'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, in quanto non sarebbe stato accertato l'effettivo consumo dell'energia elettrica. 2.2 Con un secondo motivo, deduce che la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 15 agosto 2021, ritenendo erroneamente che da essa potesse desumersi che l'abitazione dell'imputato fosse collegata con due fili unipolari alla rete di distribuzione Enel, quando, invece, dal menzionato atto di polizia giudiziaria, risulterebbe che i due fili in questione, al momento del controllo, sarebbero risultati tranciati. 2.3. Con un terzo motivo, deduce la mancata riduzione di pena, conseguente alla scelta del rito abbreviato. 3. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il terzo motivo. 3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto fondato su una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la quale non sarebbe stato in alcun modo accertato l'effettivo consumo dell'energia elettrica, atteso che, al momento dell'accesso delle forze dell'ordine, i cavi sarebbero risultati tranciati, quando, invece, la Corte di appello, sulla base dell'annotazione di polizia giudiziaria, ha ritenuto che, al momento dell'accesso, l'impianto dell'abitazione dell'imputato fosse collegato abusivamente alla rete. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dall'annotazione di polizia giudiziaria e dal verbale di verifica, invero, risulta che: «l'abitazione, al momento dell'accesso delle forze dell'ordine, era energizzata dal predetto cavo abusivo, dunque all'arrivo delle forze dell'ordine vi era un prelievo di energia elettrica irregolare»; i cavi risultavano tranciati solo successivamente, al momento della verifica dei tecnici dell'Enel. Alcun travisamento di prova, dunque, vi è stato. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, invero, non ha effettuato la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato. Alla rideterminazione della pena accessoria, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. Atteso che l'imputato è stato condannato a mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa, la pena deve essere rideterminata in mesi quattro di reclusione ed euro 106,00 di multa. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena in mesi quattro di reclusione ed euro 106,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 106,00 di multa. Dichiara il ricorso inammissibile nel