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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15134/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1978 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1996 avverso il decreto della Corte di appello di Genova del 20 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e la inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova ha confermato le misure di prevenzione personali e reali disposte dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della moglie [OSCURATO:PERSONA] e del loro figlio [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della pericolosità generica loro ascritta ai sensi degli artt. 1, lettera b), 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, modificando solo nella durata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno determinata dal decreto appellato limitatamente alla Bianchi.

Con lo stesso provvedimento è stata esclusa la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], ai danni del quale era stata emessa analoga misura personale nonché la confisca di alcuni beni immobili; e in ragione di tanto è stata revocata la misura di prevenzione personale allo stesso applicata.

2. Propongono ricorso i tre proposti sopra indicati tramite il difensore di fiducia e adducono tre diversi motivi, tutti rassegnati in forza di altrettanto affermate violazioni di legge e vizi assoluti di motivazione.

2.1. Con il primo motivo si contesta il giudizio di attualità della pericolosità sociale, ancorata a condotte fattuali antecedenti al 2020, distanti dalla data della decisione di primo grado, intervenuta nel 2022.

2.2. Con il secondo si contesta il giudizio posto a fondamento della confisca dei beni immobili ritenuti nella disponibilità dei proposti.

In particolare, la difesa aveva comprovato che gli immobili acquistati dal figlio Martin trovavano giustificazione nella provvista fornita dalla pregressa vendita di altro cespite operata dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], a cavallo tra la fine del 2019 e il 2020.

Allegazione difensiva, questa, che la Corte del merito, confermando il giudizio del Tribunale, ha devalutato perché la plusvalenza derivante dalla detta vendita andava decurtata dei costi di ristrutturazione affrontati per l'immobile venduto e dalla destinazione della stessa al mantenimento del relativo nucleo familiare.

Il tutto con considerazioni errate anche in punto di diritto, perché sganciate da una puntuale valutazione delle situazioni fattuali inerenti all'immediata acquisizione specifica del singolo bene oggetto di confisca e per contro fondate su una valutazione omnicomprensiva e globale del relativo patrimonio di riferimento.

2.3. Con il terzo motivo identiche ragioni di doglianza vengono estese al giudizio relativo alla confisca del saldo di un libretto postale intestato ad [OSCURATO:PERSONA], pacificamente acceso grazie alla provvista derivante da altro deposito postale intestato alla predetta e al suocero [OSCURATO:PERSONA], con disponibilità a sua volta formatasi dalla vendita di immobili operata da quest'ultimo nel periodo giugno/luglio 2019.

La difesa precisa che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parimenti attinto da analoga iniziativa di prevenzione, con decisione della Corte di appello di Genova, era stata riconosciuta la legittimità del saldo dell'originario deposito postale perché formato con proventi pacificamente estranei al periodo di pericolosità allo stesso riferibile.

Da qui la legittimità della provvista traslata sul libretto postale (nel saldo) confiscato alla Bianchi, esclusa dalla Corte del merito pretermettendo le valutazioni rese nel precedente reso nei confronti del suocero alla luce di una applicazione non corretta delle regole probatorie inerenti al giudizio di legittimità della provvista utilizzata per l'acquisizione dell'utilità confiscata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dei tre motivi di ricorso, coglie nel segno unicamente il terzo, relativo al saldo del deposito postale intestato ad [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale il decreto gravato non regge le critiche sollevate dalla difesa perché supportato da una motivazione all'evidenza inconferente tale da giustificare l'annullamento con rinvio alla Corte del merito per un nuovo giudizio.

Gli altri due motivi di impugnazione sono, invece, per ragioni diverse, inammissibili; e tanto determina la definitività della decisione impugnata sia con riguardo alle misure personali comminate, sia in relazione alle utilità — diverse da quella inerente al citato saldo del deposito intestato a [OSCURATO:PERSONA]- per le quali è stata disposta la confisca.

2. Giova ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, richiamato, per le misure reali, dall'art 27 dello stesso decreto, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15/4/2015).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione).

E si verte nel casc di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate o fondate su presupposti logici tali da rendere oscure o comunque del tutto arbitrarie le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. sia affetto da una e denunzia.

3. Venendo ai rilievi prospettati in relazione alla pericolosità sociale dei tre ricorrenti, va subito premesso che il devoluto attiene unicamente al giudizio di attualità, che, alla luce della congiunta lettura delle due decisioni di merito, non merita censure.

Al fine, è sufficiente evidenziare che i tre ricorrenti, protagonisti nel passato di diversi delitti di matrice lucro-genetica (soprattutto con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), sono stati recentemente condannati, anche in appello, perché partecipi di una associazione finalizzata alla esecuzione più reati di furto, furti in appartamento, truffe ai danni di anziani e disabili, ricettazione.

Il tutto in relazione alla esecuzione di reati fine che si è spinta sino al giugno del 2020 (la truffa commessa in Rignano sull'Amo richiamata alla pagina 8 del provvedimento di primo grado, non coperta dalla sentenza di condanna legata all'associazione perché il Giudice dell'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA] si ritenne incompetente trasmettendo gli atti al Tribunale di Firenze dopo averne valorizzato la gravità indiziaria in sede cautelare).

Come rimarcato dalla Corte di appello, di fatto l'azione associativa venne sostanzialmente interrotta dall'applicazione di una misura custodiale ( eseguita nell'ottobre del 2020), per fatti in parte coperti dalla condanna resa in sede penale; misura che, del resto, era ancora pendente (con conseguente conferma delle esigenze cautelari che la giustificavano, anche sotto il profilo della loro perdurante attualità) quantomeno per Valerio e [OSCURATO:PERSONA] alla data della decisione di primo grado nel procedimento di prevenzione.

Del tutto coerentemente, dunque, è stata ritenuta l'attualità della pericolosità sociale, valorizzando una distanza non marcata dei relativi fatti rappresentativi rispetto alla data della decisione di primo grado (febbraio 2022), vieppiù considerando la forzata cessazione della relativa attività criminale di gruppo quale conseguenza della misura cautelare applicata.

Il tutto alla luce dell'incessante, consolidata e continuativa attività criminale di matrice lucro-genetica a tacer d'altro immediatamente cristallizzata dalle iniziative illecite fatte oggetto dell'azione associativa, sintomo di una inclinazione delittuosa prospettica certamente consistente.

Elementi questi che se letti, come fatto dai giudici del merito, rimarcando che le iniziative criminali dei tre ricorrenti costituivano la ragione essenziale di mantenimento del relativo regime di vita dell'interno nucleo familiare di riferimento, rendono logico e comunque immune da censure prospettabili in questa sede il giudizio prognostico legato alla perduranza della pericolosità al momento della decisione.

Da qui l'inammissibilità della prima censura.4.

Quanto alla misura reale, occorre distinguere tra i rilievi diretti a contrastare l'ablazione del patrimonio immobiliare riferibile ai tre ricorrenti e quelli afferenti al saldo del libretto postale intestato alla Bianchi.

Al fine si rivelano necessarie alcune premesse.

4.1. La richiesta e il decreto di primo grado vedevano come destinatario dell'iniziativa di prevenzione anche [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal Tribunale alla sorveglianza speciale e intestatario di tre utilità immobiliari (descritte alla pagina 28 del decreto del Tribunale e acquistate nel luglio del 2020), sottoposte a confisca.

Interposto appello, la Corte del merito ha escluso la pericolosità sociale del Martin; ha annullato la misura personale; nulla ha disposto sui beni intestati al Martin, che a sua volta non ha proposto ricorso per cassazione avverso siffatta decisione.

4.2. La lettura del decreto di primo grado consente anche di rimarcare che la confisca, caduta su diverse utilità (immobili, saldo di un libretto di deposito postale, automezzi), è stata disposta, in linea con il tenore della relativa richiesta, su beni singolarmente riferiti ai diversi proposti risultati, di volta in volta, intestatari delle rispettive utilità.

Non risulta mai prospettata, insomma, l'unitaria riferibilità in fatto, dell'intero compendio o di alcuni cespiti a tutti i soggetti pericolosi socialmente interessati dalla proposta coinvolti nel nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], indistintamente considerati, con conseguente precisazione della natura solo formale della relativa intestazione.

5. Venendo al patrimonio immobiliare confiscato, il devoluto dal ricorso, a ben vedere, risulta unicamente delimitato ai beni intestati al [OSCURATO:PERSONA].

Vero è che l'implignazione contiene un riferimento generico al patrimonio immobiliare confiscato.

Ma è altrettanto incontrovertibile che il rilievo prospettato assume concretezza unicamente con riguardo ai cespiti del predetto.

Beni, questi, acquistati nel 2020 grazie alla provvista garantita all'intestatario dalla vendita di un immobile acquistato nel 2001 dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], non considerato dal Tribunale tra quelli compresi nel periodo di pericolosità sociale utile alla confisca.

5.1. Questa la situazione processuale che fa da sfondo al decreto attinto dal ricorso, emerge con evidenza il difetto di legittimazione dei ricorrenti con riguardo alle censure prospettate in relazione alla confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], le uniche definite dal secondo motivo di ricorso quanto al patrimonio immobiliare sottoposto a confisca.L'ablazione ha infatti attinto i diversi soggetti ritenuti pericolosi socialmente con riguardo ad utilità specificamente riferite alla sfera soggettiva e patrimoniale degli stessi, in coincidenza con il dato della relativa intestazione formale.

Per quanto cumulativamente trattate, le relative posizioni dovevano considerarsi e sono dunque distinte tra loro, tanto da radicare unicamente in ciascun soggetto singolarmente attinto dalla misura la legittimazione a contraddire rispetto alla legittimità dell'intervento in prevenzione.

Vale anche nel caso l'immediata equazione tra diritto alla restituzione e interesse a contraddire sul tema: se il soggetto che propone il ricorso, accolta l'impugnazione, è diverso da quello che si vedrà restituita l'utilità sequestrata, la conclusione non potrà che essere quella della inammissibilità per la carenza di interesse ad impugnare.

Nel caso a mani, dunque, l'unico soggetto che poteva interloquire sul punto era [OSCURATO:PERSONA], titolare formale dei beni confiscati in questione e diretto destinatario della misura originaria in qualità di proposto, non di terzo intestatario.

Diretto interessato che tuttavia, malgrado il silenzio prestato sul punto dalla decisione gravata, non ha inteso impugnare il decreto reso in appello, lamentando l'omessa restituzione dei beni confiscati, pur essendo venuto meno l'indefettibile presupposto soggettivo destinato a sorreggere la relativa confisca.

5.2. Né vale sostenere, per pervenire ad una diversa soluzione, che nel caso il relativo giudizio legato alla provenienza lecita dei fondi investiti nelle singole unità, unicamente fondato sul parametro della sperequazione reddituale e finanziaria, è stato globale, perché indistintamente rivolto all'intero nucleo familiare, atteso che il paniere delle acquisizioni è stato valutato unitariamente, prescindendo dalla identificazione del formale acquirente, e che, parimenti, costi ed esborsi sono stati valorizzati complessivamente.

Ed è anche vero che, sotto questo versante, il decreto della Corte di appello sembra confondere i piani di giudizio (vedi pag. 3, terzo capoverso), laddove valorizza che le stesse difese non hanno mai prospettato, in capo al [OSCURATO:PERSONA], una autonoma capacità di acquisto, riferibile, piuttosto alle disponibilità dei genitori.

Siffatte valutazioni sono tuttavia il frutto, materiale e non giuridico, della complessiva disamina di posizioni processuali e di riferite situazioni soggettive, per ragioni contingenti, trattate cumulativamente; non valgono, di contro, a confondere e sovrapporre le distinte realtà soggettive prese in considerazione dall'azione di prevenzione, da considerare singolarmente in conformità alle risultanze formali di ciascuna intestazione, senza che se ne sia mai espressamente prospettata e formalmente definita la riferibilità indiretta agli altri soggetti comunque coinvolti dalla misura facenti parte del medesimo nucleo familiare.5.3.

L'azione di prevenzione, con riguardo ai cespiti in questione, è stata dunque prospettata direttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pericoloso socialmente e il decreto di primo grado ha cristallizzato tale cornice di riferimento disponendo la confisca nei confronti di quest'ultimo, rendendolo per ciò solo esclusivamente interessato a contraddire relativamente ai beni allo stesso intestati.

Venuto meno il presupposto della relativa pericolosità del proposto in questione, la Corte territoriale, non ha mutato i termini del provvedimento di primo grado: piuttosto che disporre sequestro e confisca dei cespiti confiscati al Martin siccome riferiti alla materiale disponibilità degli altri proposti (prima tra tutti la madre che ebbe a garantire la provvista di riferimento), ha invece lasciato inalterate le conclusioni decisorie assunte in primo grado.

Soluzione, questa, che del resto le era imposta dall'impossibilità di mutare -peraltro in sede di decisione e fuori da ogni contraddittorio con gli interessati- il quadro fattuale e processuale cristallizzato dal provvedimento di primo grado senza determinare una inaccettabile violazione delle prerogative difensive.

Da qui la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, considerato il difetto di legittimazione dei ricorrenti rispetto al tema in parte qua devoluto alla Corte.

6. A una soluzione diversa si perviene con riferimento al terzo motivo di ricorso, inerente alla confisca del saldo relativo al libretto postale intestato a alga Bianchi.

6.1. È incontroverso che l'importo confiscato costituisce il residuo del ricavato dalla vendita di alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (suocero della Bianchi), soggetto proposto per una autonoma iniziativa di prevenzione perché coinvolto nella medesima struttura associativa essenzialmente valorizzata a supporto della pericolosità degli odierni proposti (dalla disamina degli atti emerge che la relativa posizione venne stralciata e trattata autonomamente da quella degli odierni ricorrenti).

È anche pacifico che nel valutare, in separato giudizio, la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] la stessa Corte genovese ne ha escluso la sussistenza al momento di costituzione della provvista poi trasferita sul deposito intestato alla nuora.

6.2. Malgrado tali risultanze, la confisca è stata ugualmente confermata con valutazione che non convince per più concorrenti ragioni, tali da inficiare radicalmente la stessa intellegibilità dell'argomentazione spesa in parte qua.

6.2.1. Giova subito evidenziare che la Corte territoriale non ha replicato sul punto l'impostazione seguita in primo grado.

Secondo il Tribunale, il trasferimento di fondi operato da [OSCURATO:PERSONA] al deposito acceso a nome della Bianchi sarebbe stato determinato dalla preoccupazione del primo di subire una possibile iniziativa di prevenzione, quasi a legittimare la confisca, malgrado il diverso tenore della proposta, delle somme in questione quale frutto di una condotta illecita (sanzionabile, per gli odierni proposti, quantomeno ai sensi dell'art. 110 e 512 bis cod. pen.), per il vero non valorizzata nell'ottica della relativa pericolosità sociale né stigmatizzata da alcuna verifica giudiziale penale.

6.2.2. La Corte di appello, piuttosto, ha ricondotto l'ablazione al tema della sperequazione reddituale ritenendo non comprovata la liceità della provvista confluita nel deposito sottoposto a confisca, addotta dalla difesa a sostegno della eccepita legittima provenienza dei relativi fondi.

Le ragioni di tale ritenuta illiceità risultano tuttavia motivate con argomentazioni che non rendono comprensibile il percorso logico giuridico che dovrebbe sostenerle, una volta che si dia per non controversa, come la stessa Corte del merito mostra di fare, la provenienza da parte di un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) dei relativi fondi riscontrati sul deposito acceso a nome della Bianchi (e dunque si dia riscontro della estraneità di tale provvista rispetto alle accumulazioni reddituali maturate dalla Bianchi in costanza della sua pericolosità).

Nel provvedimento impugnato, per quel che si comprende, si mette in nuovamente in discussione la lecita provenienza dei fondi trasferiti sul deposito della Bianchi dal suocero.

Tanto in termini meramente apodittici rispetto alla verifica processuale autonomamente spesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: in relazione a quest'ultima, la Corte del merito riporta pedissequamente un tratto argomentativo della relativa decisione il cui portato letterale, tuttavia, non vale in alcun modo a supportare la conclusione assunta dal provvedimento gravato.

A ben vedere, poi, una siffatta indicazione (quella della provenienza illecita di tali somme) non viene valorizzata per ribadire il percorso logico seguito in primo grado dal Tribunale (il che sarebbe stato più lineare, per quanto giuridicamente discutibile con riguardo al tenore della proposta).

Piuttosto, siffatto argomento viene evocato nella diversa ottica della sperequazione, proprio a voler sostenere che nel caso non risulterebbe acquisita la prova della lecita provenienza della provvista confluita nel saldo del deposito confiscato, (prova) che graverebbe sulla parte attinta dall'azione di prevenzione.

Sul punto, tuttavia, la Corte del merito, entra in una insanabile contraddizione interna, per avere già ammesso che la relativa provvista derivava da fondi trasmessi da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'allegazione difensiva in tal senso resa.

Né, infine, la non giustificata liceità degli importi trasmessi dal terzo e finanche la stessa dimostrazione della provenienza dei fondi da condotte illecite altrui rende autonomamente confiscabili le medesime somme perché pervenute nella disponibilità del proposto in costanza della pericolosità sociale riferibile a quest'ultimo, pacificamente rimasta estranea alle ragioni di accumulazione offerte dalla relativa provvista.

In siffatti casi, piuttosto, la confisca di prevenzione, se non disposta in danno del soggetto che trasferisce la relativa provvista al proposto così da rendere quest'ultimo mero titolare formale delle relative disponibilità e non diretto destinatario della misura - ipotesi nel caso preclusa dalla valutazione autonomamente resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-, non può trovare conforto nella sproporzione reddituale, già superata dalla dimostrazione dell'altrui fonte di provenienza dei fondi; al più, può trovare fondamento nella puntuale dimostrazione di specifiche condotte illecite, nel caso espressamente riferibili alla Bianchi, rispetto alle quali la riscontrata disponibilità delle dette somme finisca per costituire il relativo frutto o reimpiego, peraltro implementando le ragioni di pericolosità sociale Strada, come detto, che non trova conferma nell'argomentare offerto dal provvedimento gravato.

L'oscurità della motivazione spesa sul punto impone in coerenza l'annullamento della decisione gravata con rinvio alla Corte del merito, chiamata a colmare l'incongruenza riscontrata anche alla luce delle superiori indicazioni in diritto.

La natura di decreto non permette, infine, il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; di contro„ la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso).

7. L'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] porta alla condanna degli stessi alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente al saldo del deposito a risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1977 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 novembre 1978 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1996 avverso il decreto della Corte di appello di Genova del 20 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e la inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato le misure di prevenzione personali e reali disposte dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della moglie [OSCURATO:PERSONA] e del loro figlio [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della pericolosità generica loro ascritta ai sensi degli artt. 1, lettera b), 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, modificando solo nella durata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno determinata dal decreto appellato limitatamente alla Bianchi. Con lo stesso provvedimento è stata esclusa la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], ai danni del quale era stata emessa analoga misura personale nonché la confisca di alcuni beni immobili; e in ragione di tanto è stata revocata la misura di prevenzione personale allo stesso applicata. 2. Propongono ricorso i tre proposti sopra indicati tramite il difensore di fiducia e adducono tre diversi motivi, tutti rassegnati in forza di altrettanto affermate violazioni di legge e vizi assoluti di motivazione. 2.1. Con il primo motivo si contesta il giudizio di attualità della pericolosità sociale, ancorata a condotte fattuali antecedenti al 2020, distanti dalla data della decisione di primo grado, intervenuta nel 2022. 2.2. Con il secondo si contesta il giudizio posto a fondamento della confisca dei beni immobili ritenuti nella disponibilità dei proposti. In particolare, la difesa aveva comprovato che gli immobili acquistati dal figlio Martin trovavano giustificazione nella provvista fornita dalla pregressa vendita di altro cespite operata dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], a cavallo tra la fine del 2019 e il 2020. Allegazione difensiva, questa, che la Corte del merito, confermando il giudizio del Tribunale, ha devalutato perché la plusvalenza derivante dalla detta vendita andava decurtata dei costi di ristrutturazione affrontati per l'immobile venduto e dalla destinazione della stessa al mantenimento del relativo nucleo familiare. Il tutto con considerazioni errate anche in punto di diritto, perché sganciate da una puntuale valutazione delle situazioni fattuali inerenti all'immediata acquisizione specifica del singolo bene oggetto di confisca e per contro fondate su una valutazione omnicomprensiva e globale del relativo patrimonio di riferimento. 2.3. Con il terzo motivo identiche ragioni di doglianza vengono estese al giudizio relativo alla confisca del saldo di un libretto postale intestato ad [OSCURATO:PERSONA], pacificamente acceso grazie alla provvista derivante da altro deposito postale intestato alla predetta e al suocero [OSCURATO:PERSONA], con disponibilità a sua volta formatasi dalla vendita di immobili operata da quest'ultimo nel periodo giugno/luglio 2019. La difesa precisa che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parimenti attinto da analoga iniziativa di prevenzione, con decisione della Corte di appello di Genova, era stata riconosciuta la legittimità del saldo dell'originario deposito postale perché formato con proventi pacificamente estranei al periodo di pericolosità allo stesso riferibile. Da qui la legittimità della provvista traslata sul libretto postale (nel saldo) confiscato alla Bianchi, esclusa dalla Corte del merito pretermettendo le valutazioni rese nel precedente reso nei confronti del suocero alla luce di una applicazione non corretta delle regole probatorie inerenti al giudizio di legittimità della provvista utilizzata per l'acquisizione dell'utilità confiscata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dei tre motivi di ricorso, coglie nel segno unicamente il terzo, relativo al saldo del deposito postale intestato ad [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale il decreto gravato non regge le critiche sollevate dalla difesa perché supportato da una motivazione all'evidenza inconferente tale da giustificare l'annullamento con rinvio alla Corte del merito per un nuovo giudizio. Gli altri due motivi di impugnazione sono, invece, per ragioni diverse, inammissibili; e tanto determina la definitività della decisione impugnata sia con riguardo alle misure personali comminate, sia in relazione alle utilità — diverse da quella inerente al citato saldo del deposito intestato a [OSCURATO:PERSONA]- per le quali è stata disposta la confisca. 2. Giova ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, richiamato, per le misure reali, dall'art 27 dello stesso decreto, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15/4/2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione). E si verte nel casc di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate o fondate su presupposti logici tali da rendere oscure o comunque del tutto arbitrarie le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. sia affetto da una e denunzia. 3. Venendo ai rilievi prospettati in relazione alla pericolosità sociale dei tre ricorrenti, va subito premesso che il devoluto attiene unicamente al giudizio di attualità, che, alla luce della congiunta lettura delle due decisioni di merito, non merita censure. Al fine, è sufficiente evidenziare che i tre ricorrenti, protagonisti nel passato di diversi delitti di matrice lucro-genetica (soprattutto con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), sono stati recentemente condannati, anche in appello, perché partecipi di una associazione finalizzata alla esecuzione più reati di furto, furti in appartamento, truffe ai danni di anziani e disabili, ricettazione. Il tutto in relazione alla esecuzione di reati fine che si è spinta sino al giugno del 2020 (la truffa commessa in Rignano sull'Amo richiamata alla pagina 8 del provvedimento di primo grado, non coperta dalla sentenza di condanna legata all'associazione perché il Giudice dell'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA] si ritenne incompetente trasmettendo gli atti al Tribunale di Firenze dopo averne valorizzato la gravità indiziaria in sede cautelare). Come rimarcato dalla Corte di appello, di fatto l'azione associativa venne sostanzialmente interrotta dall'applicazione di una misura custodiale ( eseguita nell'ottobre del 2020), per fatti in parte coperti dalla condanna resa in sede penale; misura che, del resto, era ancora pendente (con conseguente conferma delle esigenze cautelari che la giustificavano, anche sotto il profilo della loro perdurante attualità) quantomeno per Valerio e [OSCURATO:PERSONA] alla data della decisione di primo grado nel procedimento di prevenzione. Del tutto coerentemente, dunque, è stata ritenuta l'attualità della pericolosità sociale, valorizzando una distanza non marcata dei relativi fatti rappresentativi rispetto alla data della decisione di primo grado (febbraio 2022), vieppiù considerando la forzata cessazione della relativa attività criminale di gruppo quale conseguenza della misura cautelare applicata. Il tutto alla luce dell'incessante, consolidata e continuativa attività criminale di matrice lucro-genetica a tacer d'altro immediatamente cristallizzata dalle iniziative illecite fatte oggetto dell'azione associativa, sintomo di una inclinazione delittuosa prospettica certamente consistente. Elementi questi che se letti, come fatto dai giudici del merito, rimarcando che le iniziative criminali dei tre ricorrenti costituivano la ragione essenziale di mantenimento del relativo regime di vita dell'interno nucleo familiare di riferimento, rendono logico e comunque immune da censure prospettabili in questa sede il giudizio prognostico legato alla perduranza della pericolosità al momento della decisione. Da qui l'inammissibilità della prima censura.4. Quanto alla misura reale, occorre distinguere tra i rilievi diretti a contrastare l'ablazione del patrimonio immobiliare riferibile ai tre ricorrenti e quelli afferenti al saldo del libretto postale intestato alla Bianchi. Al fine si rivelano necessarie alcune premesse. 4.1. La richiesta e il decreto di primo grado vedevano come destinatario dell'iniziativa di prevenzione anche [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal Tribunale alla sorveglianza speciale e intestatario di tre utilità immobiliari (descritte alla pagina 28 del decreto del Tribunale e acquistate nel luglio del 2020), sottoposte a confisca. Interposto appello, la Corte del merito ha escluso la pericolosità sociale del Martin; ha annullato la misura personale; nulla ha disposto sui beni intestati al Martin, che a sua volta non ha proposto ricorso per cassazione avverso siffatta decisione. 4.2. La lettura del decreto di primo grado consente anche di rimarcare che la confisca, caduta su diverse utilità (immobili, saldo di un libretto di deposito postale, automezzi), è stata disposta, in linea con il tenore della relativa richiesta, su beni singolarmente riferiti ai diversi proposti risultati, di volta in volta, intestatari delle rispettive utilità. Non risulta mai prospettata, insomma, l'unitaria riferibilità in fatto, dell'intero compendio o di alcuni cespiti a tutti i soggetti pericolosi socialmente interessati dalla proposta coinvolti nel nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], indistintamente considerati, con conseguente precisazione della natura solo formale della relativa intestazione. 5. Venendo al patrimonio immobiliare confiscato, il devoluto dal ricorso, a ben vedere, risulta unicamente delimitato ai beni intestati al [OSCURATO:PERSONA]. Vero è che l'implignazione contiene un riferimento generico al patrimonio immobiliare confiscato. Ma è altrettanto incontrovertibile che il rilievo prospettato assume concretezza unicamente con riguardo ai cespiti del predetto. Beni, questi, acquistati nel 2020 grazie alla provvista garantita all'intestatario dalla vendita di un immobile acquistato nel 2001 dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], non considerato dal Tribunale tra quelli compresi nel periodo di pericolosità sociale utile alla confisca. 5.1. Questa la situazione processuale che fa da sfondo al decreto attinto dal ricorso, emerge con evidenza il difetto di legittimazione dei ricorrenti con riguardo alle censure prospettate in relazione alla confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], le uniche definite dal secondo motivo di ricorso quanto al patrimonio immobiliare sottoposto a confisca.L'ablazione ha infatti attinto i diversi soggetti ritenuti pericolosi socialmente con riguardo ad utilità specificamente riferite alla sfera soggettiva e patrimoniale degli stessi, in coincidenza con il dato della relativa intestazione formale. Per quanto cumulativamente trattate, le relative posizioni dovevano considerarsi e sono dunque distinte tra loro, tanto da radicare unicamente in ciascun soggetto singolarmente attinto dalla misura la legittimazione a contraddire rispetto alla legittimità dell'intervento in prevenzione. Vale anche nel caso l'immediata equazione tra diritto alla restituzione e interesse a contraddire sul tema: se il soggetto che propone il ricorso, accolta l'impugnazione, è diverso da quello che si vedrà restituita l'utilità sequestrata, la conclusione non potrà che essere quella della inammissibilità per la carenza di interesse ad impugnare. Nel caso a mani, dunque, l'unico soggetto che poteva interloquire sul punto era [OSCURATO:PERSONA], titolare formale dei beni confiscati in questione e diretto destinatario della misura originaria in qualità di proposto, non di terzo intestatario. Diretto interessato che tuttavia, malgrado il silenzio prestato sul punto dalla decisione gravata, non ha inteso impugnare il decreto reso in appello, lamentando l'omessa restituzione dei beni confiscati, pur essendo venuto meno l'indefettibile presupposto soggettivo destinato a sorreggere la relativa confisca. 5.2. Né vale sostenere, per pervenire ad una diversa soluzione, che nel caso il relativo giudizio legato alla provenienza lecita dei fondi investiti nelle singole unità, unicamente fondato sul parametro della sperequazione reddituale e finanziaria, è stato globale, perché indistintamente rivolto all'intero nucleo familiare, atteso che il paniere delle acquisizioni è stato valutato unitariamente, prescindendo dalla identificazione del formale acquirente, e che, parimenti, costi ed esborsi sono stati valorizzati complessivamente. Ed è anche vero che, sotto questo versante, il decreto della Corte di appello sembra confondere i piani di giudizio (vedi pag. 3, terzo capoverso), laddove valorizza che le stesse difese non hanno mai prospettato, in capo al [OSCURATO:PERSONA], una autonoma capacità di acquisto, riferibile, piuttosto alle disponibilità dei genitori. Siffatte valutazioni sono tuttavia il frutto, materiale e non giuridico, della complessiva disamina di posizioni processuali e di riferite situazioni soggettive, per ragioni contingenti, trattate cumulativamente; non valgono, di contro, a confondere e sovrapporre le distinte realtà soggettive prese in considerazione dall'azione di prevenzione, da considerare singolarmente in conformità alle risultanze formali di ciascuna intestazione, senza che se ne sia mai espressamente prospettata e formalmente definita la riferibilità indiretta agli altri soggetti comunque coinvolti dalla misura facenti parte del medesimo nucleo familiare.5.3. L'azione di prevenzione, con riguardo ai cespiti in questione, è stata dunque prospettata direttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pericoloso socialmente e il decreto di primo grado ha cristallizzato tale cornice di riferimento disponendo la confisca nei confronti di quest'ultimo, rendendolo per ciò solo esclusivamente interessato a contraddire relativamente ai beni allo stesso intestati. Venuto meno il presupposto della relativa pericolosità del proposto in questione, la Corte territoriale, non ha mutato i termini del provvedimento di primo grado: piuttosto che disporre sequestro e confisca dei cespiti confiscati al Martin siccome riferiti alla materiale disponibilità degli altri proposti (prima tra tutti la madre che ebbe a garantire la provvista di riferimento), ha invece lasciato inalterate le conclusioni decisorie assunte in primo grado. Soluzione, questa, che del resto le era imposta dall'impossibilità di mutare -peraltro in sede di decisione e fuori da ogni contraddittorio con gli interessati- il quadro fattuale e processuale cristallizzato dal provvedimento di primo grado senza determinare una inaccettabile violazione delle prerogative difensive. Da qui la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, considerato il difetto di legittimazione dei ricorrenti rispetto al tema in parte qua devoluto alla Corte. 6. A una soluzione diversa si perviene con riferimento al terzo motivo di ricorso, inerente alla confisca del saldo relativo al libretto postale intestato a alga Bianchi. 6.1. È incontroverso che l'importo confiscato costituisce il residuo del ricavato dalla vendita di alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (suocero della Bianchi), soggetto proposto per una autonoma iniziativa di prevenzione perché coinvolto nella medesima struttura associativa essenzialmente valorizzata a supporto della pericolosità degli odierni proposti (dalla disamina degli atti emerge che la relativa posizione venne stralciata e trattata autonomamente da quella degli odierni ricorrenti). È anche pacifico che nel valutare, in separato giudizio, la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] la stessa Corte genovese ne ha escluso la sussistenza al momento di costituzione della provvista poi trasferita sul deposito intestato alla nuora. 6.2. Malgrado tali risultanze, la confisca è stata ugualmente confermata con valutazione che non convince per più concorrenti ragioni, tali da inficiare radicalmente la stessa intellegibilità dell'argomentazione spesa in parte qua. 6.2.1. Giova subito evidenziare che la Corte territoriale non ha replicato sul punto l'impostazione seguita in primo grado. Secondo il Tribunale, il trasferimento di fondi operato da [OSCURATO:PERSONA] al deposito acceso a nome della Bianchi sarebbe stato determinato dalla preoccupazione del primo di subire una possibile iniziativa di prevenzione, quasi a legittimare la confisca, malgrado il diverso tenore della proposta, delle somme in questione quale frutto di una condotta illecita (sanzionabile, per gli odierni proposti, quantomeno ai sensi dell'art. 110 e 512 bis cod. pen.), per il vero non valorizzata nell'ottica della relativa pericolosità sociale né stigmatizzata da alcuna verifica giudiziale penale. 6.2.2. La Corte di appello, piuttosto, ha ricondotto l'ablazione al tema della sperequazione reddituale ritenendo non comprovata la liceità della provvista confluita nel deposito sottoposto a confisca, addotta dalla difesa a sostegno della eccepita legittima provenienza dei relativi fondi. Le ragioni di tale ritenuta illiceità risultano tuttavia motivate con argomentazioni che non rendono comprensibile il percorso logico giuridico che dovrebbe sostenerle, una volta che si dia per non controversa, come la stessa Corte del merito mostra di fare, la provenienza da parte di un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) dei relativi fondi riscontrati sul deposito acceso a nome della Bianchi (e dunque si dia riscontro della estraneità di tale provvista rispetto alle accumulazioni reddituali maturate dalla Bianchi in costanza della sua pericolosità). Nel provvedimento impugnato, per quel che si comprende, si mette in nuovamente in discussione la lecita provenienza dei fondi trasferiti sul deposito della Bianchi dal suocero. Tanto in termini meramente apodittici rispetto alla verifica processuale autonomamente spesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: in relazione a quest'ultima, la Corte del merito riporta pedissequamente un tratto argomentativo della relativa decisione il cui portato letterale, tuttavia, non vale in alcun modo a supportare la conclusione assunta dal provvedimento gravato. A ben vedere, poi, una siffatta indicazione (quella della provenienza illecita di tali somme) non viene valorizzata per ribadire il percorso logico seguito in primo grado dal Tribunale (il che sarebbe stato più lineare, per quanto giuridicamente discutibile con riguardo al tenore della proposta). Piuttosto, siffatto argomento viene evocato nella diversa ottica della sperequazione, proprio a voler sostenere che nel caso non risulterebbe acquisita la prova della lecita provenienza della provvista confluita nel saldo del deposito confiscato, (prova) che graverebbe sulla parte attinta dall'azione di prevenzione. Sul punto, tuttavia, la Corte del merito, entra in una insanabile contraddizione interna, per avere già ammesso che la relativa provvista derivava da fondi trasmessi da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'allegazione difensiva in tal senso resa. Né, infine, la non giustificata liceità degli importi trasmessi dal terzo e finanche la stessa dimostrazione della provenienza dei fondi da condotte illecite altrui rende autonomamente confiscabili le medesime somme perché pervenute nella disponibilità del proposto in costanza della pericolosità sociale riferibile a quest'ultimo, pacificamente rimasta estranea alle ragioni di accumulazione offerte dalla relativa provvista. In siffatti casi, piuttosto, la confisca di prevenzione, se non disposta in danno del soggetto che trasferisce la relativa provvista al proposto così da rendere quest'ultimo mero titolare formale delle relative disponibilità e non diretto destinatario della misura - ipotesi nel caso preclusa dalla valutazione autonomamente resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-, non può trovare conforto nella sproporzione reddituale, già superata dalla dimostrazione dell'altrui fonte di provenienza dei fondi; al più, può trovare fondamento nella puntuale dimostrazione di specifiche condotte illecite, nel caso espressamente riferibili alla Bianchi, rispetto alle quali la riscontrata disponibilità delle dette somme finisca per costituire il relativo frutto o reimpiego, peraltro implementando le ragioni di pericolosità sociale Strada, come detto, che non trova conferma nell'argomentare offerto dal provvedimento gravato. L'oscurità della motivazione spesa sul punto impone in coerenza l'annullamento della decisione gravata con rinvio alla Corte del merito, chiamata a colmare l'incongruenza riscontrata anche alla luce delle superiori indicazioni in diritto. La natura di decreto non permette, infine, il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; di contro„ la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso). 7. L'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] porta alla condanna degli stessi alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente al saldo del deposito a risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.
Decreto Cassazione n. 15134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris