Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33650/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

li atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso degli AvvocatiLeopoldo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia e con due distinti atti diimpugnazione, ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata che ha rigettato larichiesta di riesame avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli, con cui èstata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in ordineai reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3, 5, 416-bis1. e 61-bis cod. pen. (capo2); di cui agli artt. 81 cpv., 110, 615-ter, comma 2, n. 3 - 3, 640-ter, commi 1, 2e 3 u.c., cod. pen. (capi da 27 a 36 e da 52 a 56 alcuni dei quali in forma tentatae per i capi 34 e 35 anche aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen.); di cui agli artt.110, 615-ter, comma 3, 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, 61 n. 7, 416-bis.1 cod. pen.(capi da 65 a 70).In particolare, oltre ai delitti fine, l’ordinanza cautelare attribuisce al ricorrenteil ruolo di “capo promotore” nel sodalizio criminoso volto alla realizzazione di truffeinformatiche, riconoscendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto ilprofilo dell’agevolazione del sodalizio di stampo camorristico denominato “clanMazzarella”.2.

Impugnazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 416, comma 1, cod. pen., conriferimento agli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione riguardo alruolo di capo promotore di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio di cui al capo 2) dellarubrica.La difesa richiama, anzitutto, la richiesta di riesame ove aveva lamentatol’assenza di elementi investigativi in forza dei quali potesse attribuirsi al ricorrenteil ruolo di promotore dell’organizzazione, nonché che avesse determinato ulterioriadesioni al gruppo e sovrainteso alla complessiva attività di gestione dello stesso,assumendo funzioni decisionali.

Si evidenzia che non risultavano condotte direclutamento di complici, assegnazione di ruoli, approvvigionamento di datianagrafici, gestione di canali IBAN e che, nell’ambito di una suddivisione paritariadei compiti tra i sodali, il ricorrente si limitava al supporto operativo nella centraledelle chiamate.

Tanto a fronte, poi, della mancanza di una struttura piramidale delsodalizio.

Si trattava di temi che il Tribunale aveva disatteso, operando una nonconsentita e indimostrata equiparazione tra il ricorrente ed il fratello BruscoGennaro.Ripercorse, poi, le vicende del sodalizio per come richiamate dall’ordinanzaimpugnata facendo anche riferimento al contenuto delle intercettazioni, sidenuncia la contraddittorietà della motivazione ove si affermava, da un lato, cheil ricorrente si trovava in una posizione defilata rispetto al fratello e, poi, dall’altro,che lo coadiuvava in posizione paritaria, facendone le veci.

E tanto a prescinderedalla mancata indicazione dei relativi e necessari elementi dimostrativi del ruoloqualificato che gli era stato attribuito.Illogico, poi, per sostenere il ruolo di capo-promotore, era il riferimento allaconversazione intercettata del 6 agosto 2023 (in cui [OSCURATO:PERSONA] specificavaalla moglie che la nuova struttura associativa ruotava, per volere di Genny, intornoa “io, lui ed [OSCURATO:PERSONA]”, richiedendo un impegno assorbente, “è come se tenessimoun magazzino”), tenuto conto che analoga veste non era stata riconosciuta alMessina, pure ricompreso tra i “comprimari”.Anche l’indicazione dei compiti organizzativi non coglieva nel segno, in quantorisultavano descritte solo condotte che attenevano all’adempimento di compitistrumentali alla commissione di delitti, ma non rientranti nell’ambito di quellidisposti da “un vertice”.Inconferente, poi, era il richiamo alla vicenda relativa all’interventopacificatore che il ricorrente avrebbe svolto nel ricomporre la lite tra il fratelloGennaro e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di litigio avente una causa prettamentefamiliare e, quindi, del tutto avulso dalle vicende criminali di cui al capo diimputazione.Ad analoghe conclusioni si giungeva riguardo al dato costituito dall’indicazioneche i sodali avrebbero dato del ricorrente quale alter ego del fratello: l’episodiofattuale citato a sostegno (si trattava delle lamentele di [OSCURATO:PERSONA] per la suaestromissione dal gruppo dovuta al fatto che aveva proposto ai [OSCURATO:PERSONA] di favorirenell’attività illecite delle carte un terzo, tale Polacco) dimostrava, invece, che ilmancato intervento del ricorrente a difesa del sodale (di cui questi si lamentavanel dialogo intercettato con la moglie) non era conseguenza di un coinvolgimentonella decisione di allontanarlo, bensì di mancanza di capacità decisoria al riguardo.Inconferente era pure l’argomento che l’indagato seguiva il fratello in tutti glispostamenti della base operativa del gruppo, sia perché era l’intero gruppo aspostarsi da un locale ad un altro, sia perché l’affermazione dimentica il legameparentale con il [OSCURATO:PERSONA].Privo di alcun elemento dimostrativo e frutto di travisamento era l’asserto cheil ricorrente decideva la percentuale dei futuri profitti dei sodali (il dato nonemergeva da alcune intercettazione).

Anzi, a ben leggere le considerazioni svoltedal Tribunale e il contenuto delle intercettazioni riportate (ambientale del 14 marzo2024), non solo risultava che ciascuno dei sodali aveva un preciso compito, manessuno ricopriva una posizione di vertice alla luce della divisione in parti ugualidei proventi dell’attività: il ricorrente non prendeva soldi dal cassetto, non fissavain alcun modo la divisione degli utili (lo faceva Coronella) e la regola da seguirsinella ripartizione (lo fa [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA]).In conclusione, si lamenta che il Tribunale non abbia rispettato le regoleermeneutiche poste dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la qualità dipromotore od organizzatore.La questione assumeva rilievo ai fini cautelari in quanto l’incipit dellamotivazione delle esigenze cautelari faceva riferimento al ruolo qualificato che ilricorrente aveva rivestito.2.2.

Si lamenta l’apoditticità della motivazione con cui il Tribunale avevaasseverato l’esistenza dell’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,avendo relegato ad una sorta di automatismo di carattere enunciativo chel’associazione, pur nella sua riconosciuta autonomia funzionale, agiva in uncontesto di “contiguità e soprattutto con la finalità di agevolare il sodaliziocamorristico”, omettendo del tutto di approfondire il tema inerenteall’accertamento del dolo specifico che deve sorreggere la circostanza riguardociascun concorrente.

Tanto a fronte di un addebito al più affidato alla conoscenzadi circostanze relative alla condotta del fratello, non sufficiente a dimostrare laconsapevolezza dell’agevolazione in capo al ricorrente.Del pari insufficiente e contraddittoria era l’affermazione volta a comprovareche, in assenza di elementi investigativi, i proventi delle truffe fossero confluiti –anche in minima parte – nelle casse del clan camorristico.

Travisato e comunquenon spendibile era il narrato dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiamato sulpunto, facendo questi riferimento all’avvicinamento al clan, nell’ambito del settoredelle truffe online, di un soggetto, tale “polacco”, che non aveva avuto mai alcuncontatto con i fratelli [OSCURATO:PERSONA].Né confacenti a sostenere l’aggravante erano le intercettazioni ambientalipure richiamate nell’ordinanza impugnata, la cui lettura era parziale, avendoomesso il Tribunale di apprezzare altra conversazione che ne costituiva la chiavedi lettura (il riferimento è alla n. 954 del 1/03/2022), da cui emergeva che MicheleMazzarella nulla sapeva dell’attività relativa al settore delle truffe informaticheposta in essere dal genero [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un’erronea convinzionedel suo interlocutore ([OSCURATO:PERSONA]) limitandosi, al più, a mettere in contattoquest’ultimo – e quindi [OSCURATO:PERSONA] – con [OSCURATO:PERSONA].

Analogamentedeponeva per l’assenza di legami con il clan anche il contenuto della successivaintercettazione (la n. 955 del 01/03/2022), in cui il [OSCURATO:PERSONA], lungi dal volerestendere la partecipazione all’affare di altri soggetti del clan camorristico, cercavaunicamente di salvaguardare la propria ed esclusiva attività.Contraddittoria, poi, era la motivazione resa a proposito della vicenda relativaal litigio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale,in modo apodittico, confuso lo sfogo personale di quest’ultima – determinatodall’affronto subito dalla figlia che addirittura era stata minacciata in presenza dialtre persone dal [OSCURATO:PERSONA] – con un indimostrato controllo dell’attività del clan.

Tantosi ricavava dall’affermazione “se fa così poi se fa il dovere da padre lo lascio stare”,da intendersi nel senso che lo sfogo della [OSCURATO:PERSONA] non fosse certo orientato allasostituzione in quella attività di [OSCURATO:PERSONA].

E nello stesso senso non si erareso adeguatamente conto del percorso argomentativo per cui il comportamentovendicativo della [OSCURATO:PERSONA] fosse diretto all’attività del [OSCURATO:PERSONA] e non espressione diun generale potere derivante dall’appartenenza del marito a quel sodalizio.

Edanche la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvicinato ad altri ambienti criminalipoteva al più essere sintomatico della necessità di protezione, ma non certodimostrazione della finalità “mafiosa” di quelle condotte truffaldine.2.3.

Vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.Si lamenta la natura apodittica delle ragioni spese dall’ordinanza impugnataa fondamento delle esigenze cautelari, ricondotte a formule di stile (il Tribunale siera limitato a descrivere il fenomeno oggetto del capo di imputazione e lecondotte), ovvero ad un richiamo insufficiente al “contesto camorristico diriferimento”, nonché per escludere l’idoneità della detenzione domiciliare, la cuimotivazione era sfornita di concretezza ed attualità, a fronte dell’ammissione diresponsabilità da parte del ricorrente già in sede di interrogatorio di garanzia.3.

Impugnazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Violazione dell’art. 615-ter e dell’art. 640-ter cod. pen., nonché vizio dimotivazione per avere il Tribunale qualificato come accesso abusivo a sistemainformatico condotte di mero prelievo ATM con dati di carte e PIN carpiti mediantephishing/vishing, senza clonazione o falsificazione delle carte, né accesso aisistemi di home banking.

La censura riguarda i capi di imputazione da 27) a 36) eda 52) a 56), in relazione ai quali il Tribunale ha ritenuto integrata la frodeinformatica, aggravata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 640-ter cod. pen., nonchél’accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter cod. pen., con esclusionedelle aggravanti contestate di cui al secondo comma n. 2 e del terzo comma.Adduce la difesa che, sulla scorta della ricostruzione di fatto che emergevadall’ordinanza impugnata – non vi era stata clonazione o falsificazione delle cartein quanto i dati utilizzati erano quelli reali; non vi era stato accesso all’homebanking, poiché gli indagati non si sono mai introdotti nel sistema informaticobancario via web; non vi era stata manipolazione del sistema, essendo statiautorizzati i prelievi sulla base di credenziali valide, senza subire alterazioni; lacondotta si era limitata a prelievi di contante presso ATM e pagamenti POS – ilTribunale aveva confuso due ipotesi distinte: l’accesso all’home banking concredenziali carpite per disporre bonifici (che integra cumulativamente le ipotesi difrode informatica ed accesso abusivo) e il prelievo ATM con dati reali di carte ePIN carpiti (che è solo indebita utilizzazione ex art. 493-ter cod. pen.).La motivazione risultava anche illogica in quanto il Tribunale “dopo avereescluso l’accesso abusivo per i capi da 65) a 70) in cui la vittima effettuava ilbonifico a seguito di raggiri, aveva ritenuto sussistente l’accesso abusivo per glialtri capi in cui gli indagati prelevavano dagli ATM senza spiegare la ragione percui tale ultima modalità costituirebbe accesso al sistema informatico delcorrentista”.

In entrambi i casi, evidenzia la difesa, il sistema informatico bancarionon risultava violato nelle sue difese: nel primo caso era la vittima a disporre ilbonifico; nel secondo, gli indagati utilizzavano un terminale pubblico concredenziali valide.3.2.

Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per avere ilTribunale ritenuto in modo apodittico ed ipotetico sussistente l’aggravantedell’agevolazione mafiosa nonostante l’espresso riconoscimento della mancanza diprova di flussi finanziari verso il clan e di un diretto finanziamento da partedell’associazione camorristica delle truffe.

L’assenza di prova era stata surrogatada una congettura (“ben difficilmente il clan avrebbe rinunciato ai profitti”), inviolazione del principio per cui l’aggravante richiede elementi concreti e nonpresunzioni.Si lamenta, poi, l’assenza del dolo, stante la mancanza di elementidimostrativi del coinvolgimento del ricorrente con esponenti del clan Mazzarellaper come si ricavava da plurimi elementi di fatto che la difesa indica a pag. 10 delricorso.In conclusione, si lamenta che il Tribunale aveva finito per ricavarel’aggravante dall’esistenza del legame familiare indiretto annoverato dalricorrente, tramite il fratello, con [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] è il compagno dellafiglia di [OSCURATO:PERSONA]) e sul contesto criminale di riferimento (“bendifficilmente il clan avrebbe rinunciato ai profitti).

Nessuno di questi elementiintegrava la prova rigorosa ed individualizzante richiesta dalla giurisprudenza dilegittimità, espressasi anche a Sezioni unite.3.3.

Violazione degli artt. 309, comma 9, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per travisamento dell’atto difensivo e motivazione apparente per avere ilTribunale ritenuto applicabile la dottrina della “motivazione affievolita”,nonostante la memoria difensiva depositata al riesame contenesse censurespecifiche e puntuali riguardo anche alla gravità indiziaria inerente ai delitti fine dicui ai capi da 27) a 36).

Il Tribunale aveva disatteso il motivo con cui la difesacontestava, in relazione a dette fattispecie, la presenza di elementiindividualizzanti, assumendo, contrariamente a quanto dedotto, «che la difesa nonaveva contestato la responsabilità in ordine ai delitti satellite di cui ai capi diimputazione provvisori» e che «le truffe erano espressamente da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia» (“ho commesso truffe informatichecon un gruppo di persone”) e che, pertanto, poteva rinviarsi all’ordinanza genetica.3.4.

Violazione dell’art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e manifestaillogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto adeguata la sola custodiain carcere senza motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliaricon prescrizioni.3.5.

Violazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere ilTribunale qualificato [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore dell’associazione, inassenza di elementi concreti dimostrativi del ruolo di iniziatore, reclutatore osoggetto con funzioni decisionali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Al fine di meglio scrutinare i motivi del ricorso, ritiene il Collegio opportunopremettere il perimetro cautelare che risulta dall’ordinanza genetica emessa dalGip del Tribunale di Napoli il 23 febbraio 2026.La misura cautelare della custodia cautelare in carcere è stata applicata alricorrente in relazione ai seguenti reati di cui alla rubrica provvisoria:- capo 2), artt. 416, commi 1, 2, 3, 5, 416-bis.1 e 61-bis cod. pen.;- capi da 27) a 36) e da 52) a 56), artt. 81 cpv., 110, 615-ter, secondocomma, n. 3 e terzo comma, 640-ter, commi 1, 2 e 3 u.c., cod. pen.;esclusivamente riguardo ai capi 35) e 36) è contestata l’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., in quanto commessi al fine di agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA] (pertutti gli altri capi, invece, tale circostanza non è stata contestata in quanto relativia condotte illecite maturate nel periodo della crisi dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] i suoi sodali, da un lato, e i [OSCURATO:PERSONA], dall’altro);- capi da 65) a 70), artt. 110, 615-ter, terzo comma, 640, comma 2, nn. 2 e2-bis, 61 n. 7 e 416-bis.1 cod. pen.2.

Il Tribunale, riguardo alle contestazioni inerenti al reato di accesso abusivoal sistema informatico ex art. 615-ter cod. pen. - di cui ai capi da 27) a 36), da52) a 56) e da 65) a 70) – ha ritenuto esistente il concorso di reati con tutti gliepisodi di truffa per cui è stata ritenuta la gravità indiziaria (sia ex art. 640-ter,commi 1, 2 e 3 u.c., cod. pen., che ex 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, cod. pen.,così superandosi l’assunto difensivo che rispetto ai capi da 65) a 70) in cui lavittima effettuava il bonifico a seguito di raggiri l’accesso abusivo sarebbe statoescluso) in quanto «i sodali compivano accessi (abusivi) nei database degli istitutibancari al fine di acquisire i dati delle vittime», necessari per perpetrare le truffe.Ciò ricavandosi dall’elemento logico costituito dal fatto che «i truffatoriconoscevano perfettamente la Banca di riferimento, l’esistenza di conti correnti ele provviste disponibili, con riguardo a ciascuna parte offesa raggiuntatelefonicamente» (v. pag. 32).Ha, però escluso, per le ragioni indicate alle pagine 32-34, le aggravantidell’aver commesso il fatto provocando l’interruzione del sistema informatico homebanking (secondo comma n. 3) e dell’aver fatto accesso in un sistema di interessepubblico (terzo comma).In difetto delle aggravanti ad effetto speciale, l’ordinanza impugnata (pag.34) ha escluso, per ragioni di limiti edittali, che il reato di cui all’art. 615-ter, primocomma, cod. pen., possa integrare il titolo cautelare.

Tale condivisibile rilievo,tuttavia, non ha trovato riscontro nel dispositivo con il parziale accoglimento delriesame, sicché, con riferimento alle imputazioni provvisorie relative a tale reato,l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

L’annullamentocomporta la scarcerazione solo formale del ricorrente, senza effettiva liberazionedel medesimo, per almeno due ordini di ragioni: per un verso, infatti, già ilTribunale di Napoli ha escluso il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (contestatoin capi che lo vedono sempre “abbinato” ad altra imputazione provvisoria) tra ititoli custodiali e, nonostante ciò, non ha ritenuto di modificare lo status libertatisdi [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, il giudizio sull’esigenza cautelare di cui all’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e sulla scelta della misura risulta pressochéintegralmente incentrato sul disvalore ascrivibile al sodalizio criminoso di cui alcapo 2).Permane, invece, la misura cautelare in relazione alle altre ipotesi di reatocontestate in concorso con l’accesso abusivo.Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse, dei motivi inerenti allecondotte di accesso abusivo a sistema informativo di cui al primo e terzo motivodell’atto di impugnazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.

Parimenti inammissibile è il motivo con cui la difesa (impugnazione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]) prospetta la differente qualificazione giuridica che dovrebbe riconoscersi aifatti sussunti nell’alveo della frode informatica aggravata (art. 640-ter, commi 1,2 e 3, cod. pen.), da ricondursi al delitto di indebita utilizzazione di carte di creditodi cui all’art. 493-ter cod. pen.Il motivo è, anzitutto, nuovo in quanto non dedotto in sede di riesame, ovevenne invece censurata l’ipotesi di accesso abusivo al sistema informativoaggravata (v. motivo n. 3, n. 3.1 e n. 3.2 pagg. 6-11 ove la stessa difesarappresentò che “la contestazione del reato di accesso abusivo appare pertantofrutto di un errore di qualificazione giuridica dei fatti, che dovrebbero esserericondotti esclusivamente alla fattispecie di frode informatica”… “appare dunquecarente l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 615-ter c.p.” - pagg. 7-8).Inoltre, lo scrutinio in questa sede del motivo richiederebbe accertamentiinerenti alla specifica ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e preclusialla Corte di legittimità.3.

I motivi inerenti al riconoscimento in capo al ricorrente di un ruoloqualificato nell’ambito dell’associazione di cui al capo 2) della rubrica, sonoinfondati, in quanto, a fronte dell’indicazione di plurimi elementi che giustificano,sul piano della gravità indiziaria, l’attribuzione del ruolo di organizzatore, lecensure finiscono per risolversi, anche laddove si lamenta il “travisamento” deldato probatorio, in un’alternativa lettura dei dati di merito relativi alle circostanzedi fatto che il Tribunale ha indicato a sostegno della posizione qualificatariconosciuta al ricorrente.L’ordinanza impugnata, infatti, mediante il richiamo a pertinenti elementidimostrativi, precisa che il ricorrente coadiuvava il fratello [OSCURATO:PERSONA] in posizioneparitaria, facendone le veci, all’occorrenza, oltre a fiancheggiarlo e seguirlopedissequamente in ogni fase di dispiegamento e spostamento dell’attivitàassociativa.

Sono anche citati episodi da cui [OSCURATO:PERSONA] risulta in grado dipoter incidere su scelte determinanti per la sorte del sodalizio, come la potenzialefuoriuscita di un associato come [OSCURATO:PERSONA], o poter decidere la percentuale dei futuriprofitti (divisi in parti uguali), distribuire materialmente i ricavi dell’attività aiparenti dei sodali impegnati all’estero, accedere e prelevare senza necessità diautorizzazioni di terzi lo zaino con i telefoni e le carte del sodalizio.Di tale ruolo, precisa il Tribunale, hanno contezza anche i terzi, tanto daessere egli più volte accomunato al fratello [OSCURATO:PERSONA], capo indiscussodell’associazione.Si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio enunciato dalla Corte dilegittimità a mente del quale «la qualità di organizzatore può essere attribuita alsoggetto che, pur se privo di una formale posizione apicale, sia chiamato a curareo rafforzare, con margine di autonomia gestionale, riconoscibile e riconosciutanell'ambito del sodalizio, una branca o un settore dell'attività propria dellacompagine criminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive deisingoli reati-fine» (Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, dep. 2026, Casamonica,Rv. 289232 – 01).4.

Quanto alle censure relative al riconoscimento dell’aggravante speciale dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., occorre distinguere tra quelle che investono ilprofilo oggettivo della circostanza da quelle che, invece, attengono a quello dicarattere soggettivo.

Le prime, infatti, risultano infondate e, in parte,inammissibili.

Le seconde, invece, sono fondate.4.1.

Riguardo all’agevolazione del clan [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata harappresentato - mediante il richiamo a fonti di prova costituite da qualificatechiamate di collaboratori di giustizia, corroborate dagli esiti processuali cheriguardano tale sodalizio e, in particolare, gli odierni coindagati [OSCURATO:PERSONA] - che le organizzazioni criminali di stampo camorristico, nel corso del tempo,hanno ampliato e diversificato i settori illeciti di tradizionale “elezione”, alla luceanche delle nuove forme di movimentazione del denaro dovute al progressotecnologico e alla circolazione del “contante”.

In tale ambito, cui non è estraneo ilclan [OSCURATO:PERSONA], particolare attenzione ha ricevuto il settore delle truffeinformatiche che, al pari di quanto avvenuto anche da parte di diverse consorteriein ordine alla raccolta di scommesse online, ha registrato l’intervento dellacriminalità organizzata, spesso attraverso l’ausilio di associazioni per delinquereche, pur non dotate delle “stimmate” di cui all’art. 416-bis cod. pen., agisconosotto l’egida o il controllo di quelle tradizionali che ne ricavano illeciti profitti,riaffermando, al contempo, il radicamento sul territorio.

La circostanza che losvolgimento di tali attività illecite sia demandato a soggetti esterni all’associazionemafiosa non assume alcuna valenza distonica rispetto alla configurabilitàdell’aggravante speciale e al raccordo con il sodalizio qualificato, in quanto sonoproprio le caratteristiche tecniche che tali reati richiedono che inducono i capistorici di tali organizzazioni criminali a delegare l’attività a soggetti dotati, ancheper fattori anagrafici, di speciali competenze e di una diversa forma mentis.

Tantoricorre nel caso in esame, ove l’esigenza del clan di camorra di avvalersi del BruscoGennaro e dei suoi accoliti risiede proprio nelle particolari modalità checaratterizzano i reati fine, essendosi al cospetto di un numero considerevole difattispecie truffaldine realizzate mediante accessi abusivi al sistema informatico,avvalendosi di sofisticati meccanismi di intrusione, con l’ausilio di applicativi esoftware capaci di far apparire le telefonate che riceveva l’ignaro correntista comeprovenienti da numeri ufficiali della Banca o degli uffici della Polizia postale o dellealtre forze dell’ordine.Tale quadro di riferimento – che il Tribunale, lungi dal ricavare da apodittichemassine di esperienza, ha tratto, per come precisato, da pertinenti fonti di prova– costituisce l’antecedente in cui si muove l’associazione per delinquere di cui ilricorrente è accusato far parte con ruolo qualificato, rinvenendo poi specificheconferme nelle vicende che legano l’interessamento dei primari rappresentanti delclan di camorra – tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - al know how di cui disponevail fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (indicato quale capo promotore), e il suogruppo di riferimento.

Il fatto che i due figli di [OSCURATO:PERSONA], perintraprendere tale attività illecita, si rivolgano al cugino [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA]“chiedeva una sorta di beneplacito per agire senza porsi in contrasto con i suoiinteressi” e che il [OSCURATO:PERSONA] abbia “inviato [OSCURATO:PERSONA] per illustrare loro lemodalità attraverso le quali intraprendere l’attività illecita”, dà ragionevolmenteconto di come l’associazione dei [OSCURATO:PERSONA] non fosse affatto un’entità organizzatascollegata dagli interessi del clan, che la riteneva strumento attraverso cuiacquisire e/o gestire il controllo di un settore illecito particolarmente redditizio,verso cui si stava manifestando anche l’attenzione di altri gruppi criminali distampo camorristico (si cita in particolare il clan Licciardi).

A conferma di ciò,l’ordinanza impugnata precisa che [OSCURATO:PERSONA], rispondendo all’invitoformulatogli da [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere alle richiesta avanzate da [OSCURATO:PERSONA],lo metteva al corrente del sofisticato sistema illecito, condividendone modalità ecomprimari, nonché delle eccessive pretese che un terzo aveva avanzato perfornire numeri e pin per realizzare le frodi, in relazione alle quali avrebbe dovutorivolgersi al suocero – ossia proprio a [OSCURATO:PERSONA] -, ottenendo anche ladisponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad attivarsi affinché il terzo ridimensionasse le sue richieste.Di conseguenza, il dato di merito da cui le difese traggono l’argomentodell’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e l’autonomia del gruppo del ricorrente –costituito dal contenuto dell’intercettazione in cui il capo clan precisa che lagestione di un tale business “non è una cosa mia” “ah ma quello lo fa mio generoGerry” – si presta anche ad avvalorare l’ipotesi asseverata dal Tribunale secondocui [OSCURATO:PERSONA] agiva quale suo delegato, in virtù della sua indiscussa capacitàoperativa e dei legami familiari intercorrenti tra loro.

Peraltro, una taleprospettazione si nutre anche del fatto che la stessa ordinanza impugnata richiamadiverse fonti di prova che danno atto di come il clan di camorra e, in particolare,anche [OSCURATO:PERSONA], non fossero affatto indifferenti e/o estranei a talesettore di attività illecita, in cui avevano anche “messo le mani” (v. pagg. 4 e ss.).Né, poi, compete alla Corte apprezzare il contenuto del compendio intercettivo etanto vale in relazione all’altra conversazione pure indicata dalla difesa a sostegnodella censura di omessa motivazione (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla quale ne vaanche evidenziato il profilo, non secondario, di inammissibilità, non risultandospecificato che vi fu allegazione al Tribunale del riesame.Né una tale conclusione risulta inficiata, sul piano logico-fattuale, dallavicenda di tipo familiare che determinava la “cacciata” di [OSCURATO:PERSONA] – periniziativa della suocera [OSCURATO:PERSONA] - dall’appartamento che costituiva labase operativa del sodalizio.

Al riguardo, la motivazione del Tribunale non risulta,per come denunciato, contraddittoria, in quanto l’affermazione, pure contenutanell’ordinanza impugnata, che la sottrazione dell’appartamento possa essere lettanel senso dell’esclusione di una diretta intromissione del clan, consegue alloscrutinio del motivo speso sul punto dalla difesa con i motivi di riesame e vienesuperata attraverso il richiamo ad altre due conversazioni riportate alle pagg. 13e 14 dell’ordinanza impugnata, il cui contenuto può prestarsi ad avvalorare illegame di carattere strumentale e funzionale esistente tra il sodalizio semplice equello camorristico.

Si tratta, infatti, di due conversazioni che vedono comeinterlocutrice la [OSCURATO:PERSONA] - la quale in costanza di detenzione del marito è indicataavere assunto le funzioni dell’omonimo clan- la quale conversando con un altrosodale ([OSCURATO:PERSONA]), rivendica la sua potestà riguardo alla possibilità delricorrente di proseguire nella sua attività illecita, nonché, nella successiva, in cuidà atto di non essersi limitata ad allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dall’appartamentoche costituiva la base operativa del sodalizio, ma anche di avere contattato ilsoggetto che forniva le carte di credito per intimargli di interrompere le forniturea favore del ricorrente.

Tale ultima circostanza, sul piano logico, è dimostrativa dicome l’associazione camorristica conoscesse la fonte dell’illecito business,trattandosi di un elemento portante dell’attività illecita e, dunque, per comeassentito dal Tribunale, non fosse così estranea alle vicende inerenti al sodaliziocapeggiato dal ricorrente, ritenuto dai giudici del merito operare sotto l’egida delclan [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, la lettura dell’ordinanza genetica restituisce anche un ulterioreargomento che consente di escludere il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione denunciato dalle difese.

È, infatti, precisato che era stata la [OSCURATO:PERSONA]– “che gestiva le attività del clan dopo l’arresto del marito” - a fornirel’appartamento che costituiva la base operativa del gruppo.

Si è, dunque, inpresenza di un primario contributo che l’associazione qualificata aveva prestato infavore di quella semplice e che, sul piano causale, ne rafforza il coinvolgimento.Inoltre, il Tribunale specifica che la rottura dei rapporti tra il ricorrente e la famigliadi “elezione” – a seguito dei quali il [OSCURATO:PERSONA] si avvicina ad altro consessocamorristico “per ottenere protezione” – erano poi ripresi.

Pertanto, le reazionidella [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che la difesa legge nell’ottica dimostrativadell’assenza di legami con il clan a cagione del fatto che l’interruzione dell’attivitàsarebbe stata controproducente e pregiudizievole per gli interessi economicidell’associazione camorristica, possono anche ascriversi all’evidente risentimentodovuto all’affronto che lo stesso clan aveva subito per il comportamento offensivodel ricorrente ai danni del congiunto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, all’esigenzadi dare una lezione che dimostrasse la superiorità del clan, più stringente rispettoalla salvaguardia di un interesse economico-territoriale, tanto che,successivamente, la stessa ordinanza precisa che i rapporti tra il ricorrente e ilclan di “elezione” si erano rinsaldati con la ripresa dell’attività illecita.

Senza, poi,sottacere che l’avere la [OSCURATO:PERSONA] manifestato a terzi il suo diritto potestativo sullaprosecuzione dell’attività da parte del [OSCURATO:PERSONA], ove “avesse fatto il dovereda padre”, si presta ad avvalorare il convincimento del Tribunale, quanto meno alivello di gravità indiziaria, che l’attività si sia sempre svolta sotto l’egida del clan.Il fatto, poi, che nel periodo di interruzione dei rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA],il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi accoliti abbiano avvertito la necessità di portare il propriobusiness nell’alea protettiva di altro consesso camorristico, non si pone in decisivaantitesi con la ricostruzione sposata dal Tribunale, in quanto la vicenda restituisce,in aderenza al quadro generale e specifico di riferimento delineato in premessadall’ordinanza impugnata, che l’attività illecita costituita dalle truffe online nonpoteva esimersi dall’essere esercitata sotto il controllo e/o in sinergia con ilconsesso di stampo mafioso insistente sul territorio che doveva garantireprotezione e finanziamento.Quanto, infine, all’assenza di prova sulla confluenza dei profitti del sodaliziosemplice in quello camorristico – ed anzi a fronte, per come evidenziato dalladifesa, di una prova che vede una distribuzione tra i soli sodali facenti parte delprimo consesso – va comunque sottolineato che il fulcro dell’aggravante risultaessere stato individuato nella finalità del clan [OSCURATO:PERSONA] di riaffermare il controllodiretto o indiretto del territorio e delle attività illecite ivi svolte, attraverso cuil’associazione di stampo mafioso riafferma il suo radicamento e, dunque, la sua“legittimazione” interna ed esterna a controllare in posizione egemone quella partedi territorio.

E’, infatti, attraverso la congiunzione che si crea tra il sodaliziosemplice e quello camorristico che quest’ultimo riesce ad infiltrarsi in settoridifferenti da quelli di stretta elezione, così attribuendosi, tanto ai delitti fine chealla stessa costituzione del gruppo organizzato ex art. 416 cod. pen., quellavalenza finalistica causale sottesa al maggior disvalore penale del fattoriconducibile alla presenza dell’aggravante speciale (nel senso che la circostanzadi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile con riferimento alla condotta delpartecipe di un'associazione per delinquere "semplice" che svolga una funzionestrumentale ed agevolatrice a vantaggio di un'associazione per delinquere di tipomafioso: cfr., Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano, Rv. 266681 – 01,nonché, esplicitamente in motivazione, Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep.2009, D'Andrea, Rv. 242686, mass. per altro; Sez. 5, n. 39795 del 29/05/2017,Cuomo, non mass.; Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235; Sez. 2,n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, non mass.; Sez. 2, n. 22023 del10/04/2019, Cioffi, non mass.; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, nonmass.).L’esistenza, quindi, di una reciproca sinergia tra i due sodalizi che consente aquello di non “elezione” di agire indisturbato nello svolgimento dell’attività illecitae di ottenere, all’occorrenza, la protezione del clan e, a quello camorristico, diriaffermare il controllo sul territorio e sulle attività illecite che ivi si svolgono o siorganizzano, consente di superare l’obiezione della difesa, secondo cui, semmai,il rafforzamento del territorio potrebbe costituire finalità del clan [OSCURATO:PERSONA], manon della distinta associazione per delinquere di cui l’odierno ricorrente è indicatoessere a capo.4.2.

Fondato è il motivo con cui la difesa censura il vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza, nei confronti del ricorrente, dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen.Come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, la circostanza aggravante dell'aver agito al finedi agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - ora trasfusa nellaprevisione di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. - ha natura soggettiva,in quanto inerisce ai motivi a delinquere; dal che discende che essa si comunicaal concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole dellafinalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

Più in dettaglio, secondo leSezioni Unite, l'aggravante concerne i motivi a delinquere e, ai fini della suaintegrazione, si rende necessaria una puntuale verifica dell'elemento psicologicodi finalizzazione della condotta; in ossequio al principio di offensività, l'intenzionedell'agente deve avere pur sempre una connotazione di carattere oggettivo, comesi era, del resto, già ritenuto per l'aggravante della finalità di terrorismo, sul rilievoche tali connotazioni si pongono «quali misuratori della specifica offensività, e qualigaranzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimaneredistante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6,n. 28009 del 15/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260077).

Specificamente, quel che ladisposizione richiede, perché sia integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa,è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi, essendoestensibile al concorrente non partecipe di tale connotazione agevolativa dellacondotta, ove egli ne sia almeno consapevole, secondo la previsione generaledell'art. 59, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui attribuisce all'autore delreato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute.La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte delcompartecipe deve, in definitiva, essere oggetto di rappresentazione, non divolizione, che è aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non puòidentificarsi nel mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe «a carico dell'agenteun onere informativo di difficile praticabilità concreta».

Di qui il principio, sancitodalla Sezioni Unite, che l'aggravante è caratterizzata da dolo intenzionale e, nelreato concorsuale, si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulticonsapevole dell'altrui finalità».Nella vicenda in esame, il tema dell’estensione della circostanza al ricorrenteera stato specificamente posto dalla difesa con il quarto motivo della memoriadepositata al Tribunale, ove si era diffusamente contestata l’assenza di pertinentielementi dimostrativi della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di favorire, conla sua condotta illecita, il sodalizio di stampo camorristico (v. pagg. 11-15).Sul punto, la motivazione resa dall’ordinanza impugnata è del tutto carente,financo assertiva, poiché, dopo avere riportato gli elementi che avvaloranol’esistenza dell’aggravante sul piano oggettivo e in capo al fratello [OSCURATO:PERSONA], silimita ad affermare che “nessun dubbio, poi, sussiste in ordine alla consapevolezzadi [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], di agire allascopo di facilitare le attività del clan” (v. pag. 39).Non si scorge alcuno specifico spunto motivazionale che, rispetto al tema dicui il Tribunale era stato investito, renda manifesta la valutazionesull’accertamento in capo al ricorrente della circostanza aggravante specialecontestata; né il generico richiamo al legame familiare con il fratello e diquest’ultimo con [OSCURATO:PERSONA] può ritenersi idoneo a fondare, in assenzadell’indicazione di altri elementi di contesto, l’applicazione dell’aggravante alconcorrente nel reato non animato da tale scopo, essendo necessaria ladimostrazione della consapevolezza dell’altrui finalità agevolatrice, che non puòidentificarsi nel mero sospetto, né, appunto, essere dedotta dal solo rapporto diparentela o affinità con soggetti legati all’associazione mafiosa (Sez. 6, n. 25196del 27/03/2025, Auricchio, non mass.).5.

Fondato è, altresì, il terzo motivo dell’impugnazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cuisi lamenta l’omessa e/o l’apparente motivazione rispetto al sesto motivo dellamemoria (pag. 17) che raccoglie i motivi di riesame che la difesa si era riservatadi enunciare in udienza (vedi verbale del 31 marzo 2026 in cui il Tribunale dà attodel deposito della memoria, cui il difensore si riporta), con cui era stata contestatala gravità indiziaria dei delitti di cui ai capi da 27) a 36) sul rilievo dell’assenza dielementi individualizzanti, ossia dimostrativi della compartecipazione dell’odiernoricorrente.

Sul punto, la motivazione resa dall’ordinanza impugnata risultacontraddittoria e generica, in quanto, da un lato, erroneamente si assume che “ledifese non contestano la responsabilità in relazione ai delitti satelliti di cui ai capisopra riportati”, peraltro riportando anche che “[OSCURATO:PERSONA], in sede diinterrogatorio di garanzia, ammetteva espressamente la sua responsabilità inrelazione ad “alcune truffe” commesse con un gruppo di persone…” e, dall’altro,con riguardo agli episodi delittuosi di cui ai capi da 27) a 36), si rimandaintegralmente all’ordinanza di custodia cautelare ritenendo coerente laricostruzione della pubblica accusa.6.

In conclusione:- va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alleimputazioni provvisorie inerenti al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (capi da27 a 36, da 52 a 56 e da 65 a 70), in relazione alle quali soltanto va disposta lascarcerazione formale del ricorrente, mandandosi alla cancelleria per lacomunicazione al Procuratore generale a norma dell’art. 626 cod. proc. pen.;- va annullata l’ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioniprovvisorie di cui ai capi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, nonché allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, per l’effetto, alleesigenze cautelari e alla scelta della misura i cui motivi restano assorbiti, con rinvioper nuovo esame al Tribunale di Napoli;- va rigettato nel resto il ricorso.7.

Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioniprovvisorie del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. in relazione alle quali soltantodispone la formale scarcerazione del ricorrente, mandando alla cancelleria per lacomunicazione al Procuratore generale a norma dell’art. 626 cod. proc. pen.Annulla la medesima ordinanza limitatamente alle imputazioni provvisorie dicui ai capi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, nonché alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, per l’effetto, alle esigenze cautelarie alla scelta della misura con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli –sezione riesame.Rigetta nel resto il ricorso.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso degli AvvocatiLeopoldo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia e con due distinti atti diimpugnazione, ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata che ha rigettato larichiesta di riesame avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli, con cui èstata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in ordineai reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3, 5, 416-bis1. e 61-bis cod. pen. (capo2); di cui agli artt. 81 cpv., 110, 615-ter, comma 2, n. 3 - 3, 640-ter, commi 1, 2e 3 u.c., cod. pen. (capi da 27 a 36 e da 52 a 56 alcuni dei quali in forma tentatae per i capi 34 e 35 anche aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen.); di cui agli artt.110, 615-ter, comma 3, 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, 61 n. 7, 416-bis.1 cod. pen.(capi da 65 a 70).In particolare, oltre ai delitti fine, l’ordinanza cautelare attribuisce al ricorrenteil ruolo di “capo promotore” nel sodalizio criminoso volto alla realizzazione di truffeinformatiche, riconoscendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto ilprofilo dell’agevolazione del sodalizio di stampo camorristico denominato “clanMazzarella”.2. Impugnazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 416, comma 1, cod. pen., conriferimento agli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione riguardo alruolo di capo promotore di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio di cui al capo 2) dellarubrica.La difesa richiama, anzitutto, la richiesta di riesame ove aveva lamentatol’assenza di elementi investigativi in forza dei quali potesse attribuirsi al ricorrenteil ruolo di promotore dell’organizzazione, nonché che avesse determinato ulterioriadesioni al gruppo e sovrainteso alla complessiva attività di gestione dello stesso,assumendo funzioni decisionali. Si evidenzia che non risultavano condotte direclutamento di complici, assegnazione di ruoli, approvvigionamento di datianagrafici, gestione di canali IBAN e che, nell’ambito di una suddivisione paritariadei compiti tra i sodali, il ricorrente si limitava al supporto operativo nella centraledelle chiamate. Tanto a fronte, poi, della mancanza di una struttura piramidale delsodalizio. Si trattava di temi che il Tribunale aveva disatteso, operando una nonconsentita e indimostrata equiparazione tra il ricorrente ed il fratello BruscoGennaro.Ripercorse, poi, le vicende del sodalizio per come richiamate dall’ordinanzaimpugnata facendo anche riferimento al contenuto delle intercettazioni, sidenuncia la contraddittorietà della motivazione ove si affermava, da un lato, cheil ricorrente si trovava in una posizione defilata rispetto al fratello e, poi, dall’altro,che lo coadiuvava in posizione paritaria, facendone le veci. E tanto a prescinderedalla mancata indicazione dei relativi e necessari elementi dimostrativi del ruoloqualificato che gli era stato attribuito.Illogico, poi, per sostenere il ruolo di capo-promotore, era il riferimento allaconversazione intercettata del 6 agosto 2023 (in cui [OSCURATO:PERSONA] specificavaalla moglie che la nuova struttura associativa ruotava, per volere di Genny, intornoa “io, lui ed [OSCURATO:PERSONA]”, richiedendo un impegno assorbente, “è come se tenessimoun magazzino”), tenuto conto che analoga veste non era stata riconosciuta alMessina, pure ricompreso tra i “comprimari”.Anche l’indicazione dei compiti organizzativi non coglieva nel segno, in quantorisultavano descritte solo condotte che attenevano all’adempimento di compitistrumentali alla commissione di delitti, ma non rientranti nell’ambito di quellidisposti da “un vertice”.Inconferente, poi, era il richiamo alla vicenda relativa all’interventopacificatore che il ricorrente avrebbe svolto nel ricomporre la lite tra il fratelloGennaro e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di litigio avente una causa prettamentefamiliare e, quindi, del tutto avulso dalle vicende criminali di cui al capo diimputazione.Ad analoghe conclusioni si giungeva riguardo al dato costituito dall’indicazioneche i sodali avrebbero dato del ricorrente quale alter ego del fratello: l’episodiofattuale citato a sostegno (si trattava delle lamentele di [OSCURATO:PERSONA] per la suaestromissione dal gruppo dovuta al fatto che aveva proposto ai [OSCURATO:PERSONA] di favorirenell’attività illecite delle carte un terzo, tale Polacco) dimostrava, invece, che ilmancato intervento del ricorrente a difesa del sodale (di cui questi si lamentavanel dialogo intercettato con la moglie) non era conseguenza di un coinvolgimentonella decisione di allontanarlo, bensì di mancanza di capacità decisoria al riguardo.Inconferente era pure l’argomento che l’indagato seguiva il fratello in tutti glispostamenti della base operativa del gruppo, sia perché era l’intero gruppo aspostarsi da un locale ad un altro, sia perché l’affermazione dimentica il legameparentale con il [OSCURATO:PERSONA].Privo di alcun elemento dimostrativo e frutto di travisamento era l’asserto cheil ricorrente decideva la percentuale dei futuri profitti dei sodali (il dato nonemergeva da alcune intercettazione). Anzi, a ben leggere le considerazioni svoltedal Tribunale e il contenuto delle intercettazioni riportate (ambientale del 14 marzo2024), non solo risultava che ciascuno dei sodali aveva un preciso compito, manessuno ricopriva una posizione di vertice alla luce della divisione in parti ugualidei proventi dell’attività: il ricorrente non prendeva soldi dal cassetto, non fissavain alcun modo la divisione degli utili (lo faceva Coronella) e la regola da seguirsinella ripartizione (lo fa [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA]).In conclusione, si lamenta che il Tribunale non abbia rispettato le regoleermeneutiche poste dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la qualità dipromotore od organizzatore.La questione assumeva rilievo ai fini cautelari in quanto l’incipit dellamotivazione delle esigenze cautelari faceva riferimento al ruolo qualificato che ilricorrente aveva rivestito.2.2. Si lamenta l’apoditticità della motivazione con cui il Tribunale avevaasseverato l’esistenza dell’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,avendo relegato ad una sorta di automatismo di carattere enunciativo chel’associazione, pur nella sua riconosciuta autonomia funzionale, agiva in uncontesto di “contiguità e soprattutto con la finalità di agevolare il sodaliziocamorristico”, omettendo del tutto di approfondire il tema inerenteall’accertamento del dolo specifico che deve sorreggere la circostanza riguardociascun concorrente. Tanto a fronte di un addebito al più affidato alla conoscenzadi circostanze relative alla condotta del fratello, non sufficiente a dimostrare laconsapevolezza dell’agevolazione in capo al ricorrente.Del pari insufficiente e contraddittoria era l’affermazione volta a comprovareche, in assenza di elementi investigativi, i proventi delle truffe fossero confluiti –anche in minima parte – nelle casse del clan camorristico. Travisato e comunquenon spendibile era il narrato dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiamato sulpunto, facendo questi riferimento all’avvicinamento al clan, nell’ambito del settoredelle truffe online, di un soggetto, tale “polacco”, che non aveva avuto mai alcuncontatto con i fratelli [OSCURATO:PERSONA].Né confacenti a sostenere l’aggravante erano le intercettazioni ambientalipure richiamate nell’ordinanza impugnata, la cui lettura era parziale, avendoomesso il Tribunale di apprezzare altra conversazione che ne costituiva la chiavedi lettura (il riferimento è alla n. 954 del 1/03/2022), da cui emergeva che MicheleMazzarella nulla sapeva dell’attività relativa al settore delle truffe informaticheposta in essere dal genero [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un’erronea convinzionedel suo interlocutore ([OSCURATO:PERSONA]) limitandosi, al più, a mettere in contattoquest’ultimo – e quindi [OSCURATO:PERSONA] – con [OSCURATO:PERSONA]. Analogamentedeponeva per l’assenza di legami con il clan anche il contenuto della successivaintercettazione (la n. 955 del 01/03/2022), in cui il [OSCURATO:PERSONA], lungi dal volerestendere la partecipazione all’affare di altri soggetti del clan camorristico, cercavaunicamente di salvaguardare la propria ed esclusiva attività.Contraddittoria, poi, era la motivazione resa a proposito della vicenda relativaal litigio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale,in modo apodittico, confuso lo sfogo personale di quest’ultima – determinatodall’affronto subito dalla figlia che addirittura era stata minacciata in presenza dialtre persone dal [OSCURATO:PERSONA] – con un indimostrato controllo dell’attività del clan. Tantosi ricavava dall’affermazione “se fa così poi se fa il dovere da padre lo lascio stare”,da intendersi nel senso che lo sfogo della [OSCURATO:PERSONA] non fosse certo orientato allasostituzione in quella attività di [OSCURATO:PERSONA]. E nello stesso senso non si erareso adeguatamente conto del percorso argomentativo per cui il comportamentovendicativo della [OSCURATO:PERSONA] fosse diretto all’attività del [OSCURATO:PERSONA] e non espressione diun generale potere derivante dall’appartenenza del marito a quel sodalizio. Edanche la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvicinato ad altri ambienti criminalipoteva al più essere sintomatico della necessità di protezione, ma non certodimostrazione della finalità “mafiosa” di quelle condotte truffaldine.2.3. Vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.Si lamenta la natura apodittica delle ragioni spese dall’ordinanza impugnataa fondamento delle esigenze cautelari, ricondotte a formule di stile (il Tribunale siera limitato a descrivere il fenomeno oggetto del capo di imputazione e lecondotte), ovvero ad un richiamo insufficiente al “contesto camorristico diriferimento”, nonché per escludere l’idoneità della detenzione domiciliare, la cuimotivazione era sfornita di concretezza ed attualità, a fronte dell’ammissione diresponsabilità da parte del ricorrente già in sede di interrogatorio di garanzia.3. Impugnazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Violazione dell’art. 615-ter e dell’art. 640-ter cod. pen., nonché vizio dimotivazione per avere il Tribunale qualificato come accesso abusivo a sistemainformatico condotte di mero prelievo ATM con dati di carte e PIN carpiti mediantephishing/vishing, senza clonazione o falsificazione delle carte, né accesso aisistemi di home banking. La censura riguarda i capi di imputazione da 27) a 36) eda 52) a 56), in relazione ai quali il Tribunale ha ritenuto integrata la frodeinformatica, aggravata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 640-ter cod. pen., nonchél’accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter cod. pen., con esclusionedelle aggravanti contestate di cui al secondo comma n. 2 e del terzo comma.Adduce la difesa che, sulla scorta della ricostruzione di fatto che emergevadall’ordinanza impugnata – non vi era stata clonazione o falsificazione delle cartein quanto i dati utilizzati erano quelli reali; non vi era stato accesso all’homebanking, poiché gli indagati non si sono mai introdotti nel sistema informaticobancario via web; non vi era stata manipolazione del sistema, essendo statiautorizzati i prelievi sulla base di credenziali valide, senza subire alterazioni; lacondotta si era limitata a prelievi di contante presso ATM e pagamenti POS – ilTribunale aveva confuso due ipotesi distinte: l’accesso all’home banking concredenziali carpite per disporre bonifici (che integra cumulativamente le ipotesi difrode informatica ed accesso abusivo) e il prelievo ATM con dati reali di carte ePIN carpiti (che è solo indebita utilizzazione ex art. 493-ter cod. pen.).La motivazione risultava anche illogica in quanto il Tribunale “dopo avereescluso l’accesso abusivo per i capi da 65) a 70) in cui la vittima effettuava ilbonifico a seguito di raggiri, aveva ritenuto sussistente l’accesso abusivo per glialtri capi in cui gli indagati prelevavano dagli ATM senza spiegare la ragione percui tale ultima modalità costituirebbe accesso al sistema informatico delcorrentista”. In entrambi i casi, evidenzia la difesa, il sistema informatico bancarionon risultava violato nelle sue difese: nel primo caso era la vittima a disporre ilbonifico; nel secondo, gli indagati utilizzavano un terminale pubblico concredenziali valide.3.2. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per avere ilTribunale ritenuto in modo apodittico ed ipotetico sussistente l’aggravantedell’agevolazione mafiosa nonostante l’espresso riconoscimento della mancanza diprova di flussi finanziari verso il clan e di un diretto finanziamento da partedell’associazione camorristica delle truffe. L’assenza di prova era stata surrogatada una congettura (“ben difficilmente il clan avrebbe rinunciato ai profitti”), inviolazione del principio per cui l’aggravante richiede elementi concreti e nonpresunzioni.Si lamenta, poi, l’assenza del dolo, stante la mancanza di elementidimostrativi del coinvolgimento del ricorrente con esponenti del clan Mazzarellaper come si ricavava da plurimi elementi di fatto che la difesa indica a pag. 10 delricorso.In conclusione, si lamenta che il Tribunale aveva finito per ricavarel’aggravante dall’esistenza del legame familiare indiretto annoverato dalricorrente, tramite il fratello, con [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] è il compagno dellafiglia di [OSCURATO:PERSONA]) e sul contesto criminale di riferimento (“bendifficilmente il clan avrebbe rinunciato ai profitti). Nessuno di questi elementiintegrava la prova rigorosa ed individualizzante richiesta dalla giurisprudenza dilegittimità, espressasi anche a Sezioni unite.3.3. Violazione degli artt. 309, comma 9, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per travisamento dell’atto difensivo e motivazione apparente per avere ilTribunale ritenuto applicabile la dottrina della “motivazione affievolita”,nonostante la memoria difensiva depositata al riesame contenesse censurespecifiche e puntuali riguardo anche alla gravità indiziaria inerente ai delitti fine dicui ai capi da 27) a 36). Il Tribunale aveva disatteso il motivo con cui la difesacontestava, in relazione a dette fattispecie, la presenza di elementiindividualizzanti, assumendo, contrariamente a quanto dedotto, «che la difesa nonaveva contestato la responsabilità in ordine ai delitti satellite di cui ai capi diimputazione provvisori» e che «le truffe erano espressamente da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia» (“ho commesso truffe informatichecon un gruppo di persone”) e che, pertanto, poteva rinviarsi all’ordinanza genetica.3.4. Violazione dell’art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e manifestaillogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto adeguata la sola custodiain carcere senza motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliaricon prescrizioni.3.5. Violazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere ilTribunale qualificato [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore dell’associazione, inassenza di elementi concreti dimostrativi del ruolo di iniziatore, reclutatore osoggetto con funzioni decisionali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Al fine di meglio scrutinare i motivi del ricorso, ritiene il Collegio opportunopremettere il perimetro cautelare che risulta dall’ordinanza genetica emessa dalGip del Tribunale di Napoli il 23 febbraio 2026.La misura cautelare della custodia cautelare in carcere è stata applicata alricorrente in relazione ai seguenti reati di cui alla rubrica provvisoria:- capo 2), artt. 416, commi 1, 2, 3, 5, 416-bis.1 e 61-bis cod. pen.;- capi da 27) a 36) e da 52) a 56), artt. 81 cpv., 110, 615-ter, secondocomma, n. 3 e terzo comma, 640-ter, commi 1, 2 e 3 u.c., cod. pen.;esclusivamente riguardo ai capi 35) e 36) è contestata l’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., in quanto commessi al fine di agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA] (pertutti gli altri capi, invece, tale circostanza non è stata contestata in quanto relativia condotte illecite maturate nel periodo della crisi dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] i suoi sodali, da un lato, e i [OSCURATO:PERSONA], dall’altro);- capi da 65) a 70), artt. 110, 615-ter, terzo comma, 640, comma 2, nn. 2 e2-bis, 61 n. 7 e 416-bis.1 cod. pen.2. Il Tribunale, riguardo alle contestazioni inerenti al reato di accesso abusivoal sistema informatico ex art. 615-ter cod. pen. - di cui ai capi da 27) a 36), da52) a 56) e da 65) a 70) – ha ritenuto esistente il concorso di reati con tutti gliepisodi di truffa per cui è stata ritenuta la gravità indiziaria (sia ex art. 640-ter,commi 1, 2 e 3 u.c., cod. pen., che ex 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, cod. pen.,così superandosi l’assunto difensivo che rispetto ai capi da 65) a 70) in cui lavittima effettuava il bonifico a seguito di raggiri l’accesso abusivo sarebbe statoescluso) in quanto «i sodali compivano accessi (abusivi) nei database degli istitutibancari al fine di acquisire i dati delle vittime», necessari per perpetrare le truffe.Ciò ricavandosi dall’elemento logico costituito dal fatto che «i truffatoriconoscevano perfettamente la Banca di riferimento, l’esistenza di conti correnti ele provviste disponibili, con riguardo a ciascuna parte offesa raggiuntatelefonicamente» (v. pag. 32).Ha, però escluso, per le ragioni indicate alle pagine 32-34, le aggravantidell’aver commesso il fatto provocando l’interruzione del sistema informatico homebanking (secondo comma n. 3) e dell’aver fatto accesso in un sistema di interessepubblico (terzo comma).In difetto delle aggravanti ad effetto speciale, l’ordinanza impugnata (pag.34) ha escluso, per ragioni di limiti edittali, che il reato di cui all’art. 615-ter, primocomma, cod. pen., possa integrare il titolo cautelare. Tale condivisibile rilievo,tuttavia, non ha trovato riscontro nel dispositivo con il parziale accoglimento delriesame, sicché, con riferimento alle imputazioni provvisorie relative a tale reato,l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. L’annullamentocomporta la scarcerazione solo formale del ricorrente, senza effettiva liberazionedel medesimo, per almeno due ordini di ragioni: per un verso, infatti, già ilTribunale di Napoli ha escluso il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (contestatoin capi che lo vedono sempre “abbinato” ad altra imputazione provvisoria) tra ititoli custodiali e, nonostante ciò, non ha ritenuto di modificare lo status libertatisdi [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, il giudizio sull’esigenza cautelare di cui all’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e sulla scelta della misura risulta pressochéintegralmente incentrato sul disvalore ascrivibile al sodalizio criminoso di cui alcapo 2).Permane, invece, la misura cautelare in relazione alle altre ipotesi di reatocontestate in concorso con l’accesso abusivo.Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse, dei motivi inerenti allecondotte di accesso abusivo a sistema informativo di cui al primo e terzo motivodell’atto di impugnazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2. Parimenti inammissibile è il motivo con cui la difesa (impugnazione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]) prospetta la differente qualificazione giuridica che dovrebbe riconoscersi aifatti sussunti nell’alveo della frode informatica aggravata (art. 640-ter, commi 1,2 e 3, cod. pen.), da ricondursi al delitto di indebita utilizzazione di carte di creditodi cui all’art. 493-ter cod. pen.Il motivo è, anzitutto, nuovo in quanto non dedotto in sede di riesame, ovevenne invece censurata l’ipotesi di accesso abusivo al sistema informativoaggravata (v. motivo n. 3, n. 3.1 e n. 3.2 pagg. 6-11 ove la stessa difesarappresentò che “la contestazione del reato di accesso abusivo appare pertantofrutto di un errore di qualificazione giuridica dei fatti, che dovrebbero esserericondotti esclusivamente alla fattispecie di frode informatica”… “appare dunquecarente l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 615-ter c.p.” - pagg. 7-8).Inoltre, lo scrutinio in questa sede del motivo richiederebbe accertamentiinerenti alla specifica ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e preclusialla Corte di legittimità.3. I motivi inerenti al riconoscimento in capo al ricorrente di un ruoloqualificato nell’ambito dell’associazione di cui al capo 2) della rubrica, sonoinfondati, in quanto, a fronte dell’indicazione di plurimi elementi che giustificano,sul piano della gravità indiziaria, l’attribuzione del ruolo di organizzatore, lecensure finiscono per risolversi, anche laddove si lamenta il “travisamento” deldato probatorio, in un’alternativa lettura dei dati di merito relativi alle circostanzedi fatto che il Tribunale ha indicato a sostegno della posizione qualificatariconosciuta al ricorrente.L’ordinanza impugnata, infatti, mediante il richiamo a pertinenti elementidimostrativi, precisa che il ricorrente coadiuvava il fratello [OSCURATO:PERSONA] in posizioneparitaria, facendone le veci, all’occorrenza, oltre a fiancheggiarlo e seguirlopedissequamente in ogni fase di dispiegamento e spostamento dell’attivitàassociativa. Sono anche citati episodi da cui [OSCURATO:PERSONA] risulta in grado dipoter incidere su scelte determinanti per la sorte del sodalizio, come la potenzialefuoriuscita di un associato come [OSCURATO:PERSONA], o poter decidere la percentuale dei futuriprofitti (divisi in parti uguali), distribuire materialmente i ricavi dell’attività aiparenti dei sodali impegnati all’estero, accedere e prelevare senza necessità diautorizzazioni di terzi lo zaino con i telefoni e le carte del sodalizio.Di tale ruolo, precisa il Tribunale, hanno contezza anche i terzi, tanto daessere egli più volte accomunato al fratello [OSCURATO:PERSONA], capo indiscussodell’associazione.Si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio enunciato dalla Corte dilegittimità a mente del quale «la qualità di organizzatore può essere attribuita alsoggetto che, pur se privo di una formale posizione apicale, sia chiamato a curareo rafforzare, con margine di autonomia gestionale, riconoscibile e riconosciutanell'ambito del sodalizio, una branca o un settore dell'attività propria dellacompagine criminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive deisingoli reati-fine» (Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, dep. 2026, Casamonica,Rv. 289232 – 01).4. Quanto alle censure relative al riconoscimento dell’aggravante speciale dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., occorre distinguere tra quelle che investono ilprofilo oggettivo della circostanza da quelle che, invece, attengono a quello dicarattere soggettivo. Le prime, infatti, risultano infondate e, in parte,inammissibili. Le seconde, invece, sono fondate.4.1. Riguardo all’agevolazione del clan [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata harappresentato - mediante il richiamo a fonti di prova costituite da qualificatechiamate di collaboratori di giustizia, corroborate dagli esiti processuali cheriguardano tale sodalizio e, in particolare, gli odierni coindagati [OSCURATO:PERSONA] - che le organizzazioni criminali di stampo camorristico, nel corso del tempo,hanno ampliato e diversificato i settori illeciti di tradizionale “elezione”, alla luceanche delle nuove forme di movimentazione del denaro dovute al progressotecnologico e alla circolazione del “contante”. In tale ambito, cui non è estraneo ilclan [OSCURATO:PERSONA], particolare attenzione ha ricevuto il settore delle truffeinformatiche che, al pari di quanto avvenuto anche da parte di diverse consorteriein ordine alla raccolta di scommesse online, ha registrato l’intervento dellacriminalità organizzata, spesso attraverso l’ausilio di associazioni per delinquereche, pur non dotate delle “stimmate” di cui all’art. 416-bis cod. pen., agisconosotto l’egida o il controllo di quelle tradizionali che ne ricavano illeciti profitti,riaffermando, al contempo, il radicamento sul territorio. La circostanza che losvolgimento di tali attività illecite sia demandato a soggetti esterni all’associazionemafiosa non assume alcuna valenza distonica rispetto alla configurabilitàdell’aggravante speciale e al raccordo con il sodalizio qualificato, in quanto sonoproprio le caratteristiche tecniche che tali reati richiedono che inducono i capistorici di tali organizzazioni criminali a delegare l’attività a soggetti dotati, ancheper fattori anagrafici, di speciali competenze e di una diversa forma mentis. Tantoricorre nel caso in esame, ove l’esigenza del clan di camorra di avvalersi del BruscoGennaro e dei suoi accoliti risiede proprio nelle particolari modalità checaratterizzano i reati fine, essendosi al cospetto di un numero considerevole difattispecie truffaldine realizzate mediante accessi abusivi al sistema informatico,avvalendosi di sofisticati meccanismi di intrusione, con l’ausilio di applicativi esoftware capaci di far apparire le telefonate che riceveva l’ignaro correntista comeprovenienti da numeri ufficiali della Banca o degli uffici della Polizia postale o dellealtre forze dell’ordine.Tale quadro di riferimento – che il Tribunale, lungi dal ricavare da apodittichemassine di esperienza, ha tratto, per come precisato, da pertinenti fonti di prova– costituisce l’antecedente in cui si muove l’associazione per delinquere di cui ilricorrente è accusato far parte con ruolo qualificato, rinvenendo poi specificheconferme nelle vicende che legano l’interessamento dei primari rappresentanti delclan di camorra – tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - al know how di cui disponevail fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (indicato quale capo promotore), e il suogruppo di riferimento. Il fatto che i due figli di [OSCURATO:PERSONA], perintraprendere tale attività illecita, si rivolgano al cugino [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA]“chiedeva una sorta di beneplacito per agire senza porsi in contrasto con i suoiinteressi” e che il [OSCURATO:PERSONA] abbia “inviato [OSCURATO:PERSONA] per illustrare loro lemodalità attraverso le quali intraprendere l’attività illecita”, dà ragionevolmenteconto di come l’associazione dei [OSCURATO:PERSONA] non fosse affatto un’entità organizzatascollegata dagli interessi del clan, che la riteneva strumento attraverso cuiacquisire e/o gestire il controllo di un settore illecito particolarmente redditizio,verso cui si stava manifestando anche l’attenzione di altri gruppi criminali distampo camorristico (si cita in particolare il clan Licciardi). A conferma di ciò,l’ordinanza impugnata precisa che [OSCURATO:PERSONA], rispondendo all’invitoformulatogli da [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere alle richiesta avanzate da [OSCURATO:PERSONA],lo metteva al corrente del sofisticato sistema illecito, condividendone modalità ecomprimari, nonché delle eccessive pretese che un terzo aveva avanzato perfornire numeri e pin per realizzare le frodi, in relazione alle quali avrebbe dovutorivolgersi al suocero – ossia proprio a [OSCURATO:PERSONA] -, ottenendo anche ladisponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad attivarsi affinché il terzo ridimensionasse le sue richieste.Di conseguenza, il dato di merito da cui le difese traggono l’argomentodell’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e l’autonomia del gruppo del ricorrente –costituito dal contenuto dell’intercettazione in cui il capo clan precisa che lagestione di un tale business “non è una cosa mia” “ah ma quello lo fa mio generoGerry” – si presta anche ad avvalorare l’ipotesi asseverata dal Tribunale secondocui [OSCURATO:PERSONA] agiva quale suo delegato, in virtù della sua indiscussa capacitàoperativa e dei legami familiari intercorrenti tra loro. Peraltro, una taleprospettazione si nutre anche del fatto che la stessa ordinanza impugnata richiamadiverse fonti di prova che danno atto di come il clan di camorra e, in particolare,anche [OSCURATO:PERSONA], non fossero affatto indifferenti e/o estranei a talesettore di attività illecita, in cui avevano anche “messo le mani” (v. pagg. 4 e ss.).Né, poi, compete alla Corte apprezzare il contenuto del compendio intercettivo etanto vale in relazione all’altra conversazione pure indicata dalla difesa a sostegnodella censura di omessa motivazione (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla quale ne vaanche evidenziato il profilo, non secondario, di inammissibilità, non risultandospecificato che vi fu allegazione al Tribunale del riesame.Né una tale conclusione risulta inficiata, sul piano logico-fattuale, dallavicenda di tipo familiare che determinava la “cacciata” di [OSCURATO:PERSONA] – periniziativa della suocera [OSCURATO:PERSONA] - dall’appartamento che costituiva labase operativa del sodalizio. Al riguardo, la motivazione del Tribunale non risulta,per come denunciato, contraddittoria, in quanto l’affermazione, pure contenutanell’ordinanza impugnata, che la sottrazione dell’appartamento possa essere lettanel senso dell’esclusione di una diretta intromissione del clan, consegue alloscrutinio del motivo speso sul punto dalla difesa con i motivi di riesame e vienesuperata attraverso il richiamo ad altre due conversazioni riportate alle pagg. 13e 14 dell’ordinanza impugnata, il cui contenuto può prestarsi ad avvalorare illegame di carattere strumentale e funzionale esistente tra il sodalizio semplice equello camorristico. Si tratta, infatti, di due conversazioni che vedono comeinterlocutrice la [OSCURATO:PERSONA] - la quale in costanza di detenzione del marito è indicataavere assunto le funzioni dell’omonimo clan- la quale conversando con un altrosodale ([OSCURATO:PERSONA]), rivendica la sua potestà riguardo alla possibilità delricorrente di proseguire nella sua attività illecita, nonché, nella successiva, in cuidà atto di non essersi limitata ad allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dall’appartamentoche costituiva la base operativa del sodalizio, ma anche di avere contattato ilsoggetto che forniva le carte di credito per intimargli di interrompere le forniturea favore del ricorrente. Tale ultima circostanza, sul piano logico, è dimostrativa dicome l’associazione camorristica conoscesse la fonte dell’illecito business,trattandosi di un elemento portante dell’attività illecita e, dunque, per comeassentito dal Tribunale, non fosse così estranea alle vicende inerenti al sodaliziocapeggiato dal ricorrente, ritenuto dai giudici del merito operare sotto l’egida delclan [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, la lettura dell’ordinanza genetica restituisce anche un ulterioreargomento che consente di escludere il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione denunciato dalle difese. È, infatti, precisato che era stata la [OSCURATO:PERSONA]– “che gestiva le attività del clan dopo l’arresto del marito” - a fornirel’appartamento che costituiva la base operativa del gruppo. Si è, dunque, inpresenza di un primario contributo che l’associazione qualificata aveva prestato infavore di quella semplice e che, sul piano causale, ne rafforza il coinvolgimento.Inoltre, il Tribunale specifica che la rottura dei rapporti tra il ricorrente e la famigliadi “elezione” – a seguito dei quali il [OSCURATO:PERSONA] si avvicina ad altro consessocamorristico “per ottenere protezione” – erano poi ripresi. Pertanto, le reazionidella [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che la difesa legge nell’ottica dimostrativadell’assenza di legami con il clan a cagione del fatto che l’interruzione dell’attivitàsarebbe stata controproducente e pregiudizievole per gli interessi economicidell’associazione camorristica, possono anche ascriversi all’evidente risentimentodovuto all’affronto che lo stesso clan aveva subito per il comportamento offensivodel ricorrente ai danni del congiunto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, all’esigenzadi dare una lezione che dimostrasse la superiorità del clan, più stringente rispettoalla salvaguardia di un interesse economico-territoriale, tanto che,successivamente, la stessa ordinanza precisa che i rapporti tra il ricorrente e ilclan di “elezione” si erano rinsaldati con la ripresa dell’attività illecita. Senza, poi,sottacere che l’avere la [OSCURATO:PERSONA] manifestato a terzi il suo diritto potestativo sullaprosecuzione dell’attività da parte del [OSCURATO:PERSONA], ove “avesse fatto il dovereda padre”, si presta ad avvalorare il convincimento del Tribunale, quanto meno alivello di gravità indiziaria, che l’attività si sia sempre svolta sotto l’egida del clan.Il fatto, poi, che nel periodo di interruzione dei rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA],il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi accoliti abbiano avvertito la necessità di portare il propriobusiness nell’alea protettiva di altro consesso camorristico, non si pone in decisivaantitesi con la ricostruzione sposata dal Tribunale, in quanto la vicenda restituisce,in aderenza al quadro generale e specifico di riferimento delineato in premessadall’ordinanza impugnata, che l’attività illecita costituita dalle truffe online nonpoteva esimersi dall’essere esercitata sotto il controllo e/o in sinergia con ilconsesso di stampo mafioso insistente sul territorio che doveva garantireprotezione e finanziamento.Quanto, infine, all’assenza di prova sulla confluenza dei profitti del sodaliziosemplice in quello camorristico – ed anzi a fronte, per come evidenziato dalladifesa, di una prova che vede una distribuzione tra i soli sodali facenti parte delprimo consesso – va comunque sottolineato che il fulcro dell’aggravante risultaessere stato individuato nella finalità del clan [OSCURATO:PERSONA] di riaffermare il controllodiretto o indiretto del territorio e delle attività illecite ivi svolte, attraverso cuil’associazione di stampo mafioso riafferma il suo radicamento e, dunque, la sua“legittimazione” interna ed esterna a controllare in posizione egemone quella partedi territorio. E’, infatti, attraverso la congiunzione che si crea tra il sodaliziosemplice e quello camorristico che quest’ultimo riesce ad infiltrarsi in settoridifferenti da quelli di stretta elezione, così attribuendosi, tanto ai delitti fine chealla stessa costituzione del gruppo organizzato ex art. 416 cod. pen., quellavalenza finalistica causale sottesa al maggior disvalore penale del fattoriconducibile alla presenza dell’aggravante speciale (nel senso che la circostanzadi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile con riferimento alla condotta delpartecipe di un'associazione per delinquere "semplice" che svolga una funzionestrumentale ed agevolatrice a vantaggio di un'associazione per delinquere di tipomafioso: cfr., Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano, Rv. 266681 – 01,nonché, esplicitamente in motivazione, Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep.2009, D'Andrea, Rv. 242686, mass. per altro; Sez. 5, n. 39795 del 29/05/2017,Cuomo, non mass.; Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235; Sez. 2,n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, non mass.; Sez. 2, n. 22023 del10/04/2019, Cioffi, non mass.; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, nonmass.).L’esistenza, quindi, di una reciproca sinergia tra i due sodalizi che consente aquello di non “elezione” di agire indisturbato nello svolgimento dell’attività illecitae di ottenere, all’occorrenza, la protezione del clan e, a quello camorristico, diriaffermare il controllo sul territorio e sulle attività illecite che ivi si svolgono o siorganizzano, consente di superare l’obiezione della difesa, secondo cui, semmai,il rafforzamento del territorio potrebbe costituire finalità del clan [OSCURATO:PERSONA], manon della distinta associazione per delinquere di cui l’odierno ricorrente è indicatoessere a capo.4.2. Fondato è il motivo con cui la difesa censura il vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza, nei confronti del ricorrente, dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen.Come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, la circostanza aggravante dell'aver agito al finedi agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - ora trasfusa nellaprevisione di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. - ha natura soggettiva,in quanto inerisce ai motivi a delinquere; dal che discende che essa si comunicaal concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole dellafinalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Più in dettaglio, secondo leSezioni Unite, l'aggravante concerne i motivi a delinquere e, ai fini della suaintegrazione, si rende necessaria una puntuale verifica dell'elemento psicologicodi finalizzazione della condotta; in ossequio al principio di offensività, l'intenzionedell'agente deve avere pur sempre una connotazione di carattere oggettivo, comesi era, del resto, già ritenuto per l'aggravante della finalità di terrorismo, sul rilievoche tali connotazioni si pongono «quali misuratori della specifica offensività, e qualigaranzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimaneredistante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6,n. 28009 del 15/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260077). Specificamente, quel che ladisposizione richiede, perché sia integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa,è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi, essendoestensibile al concorrente non partecipe di tale connotazione agevolativa dellacondotta, ove egli ne sia almeno consapevole, secondo la previsione generaledell'art. 59, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui attribuisce all'autore delreato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute.La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte delcompartecipe deve, in definitiva, essere oggetto di rappresentazione, non divolizione, che è aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non puòidentificarsi nel mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe «a carico dell'agenteun onere informativo di difficile praticabilità concreta». Di qui il principio, sancitodalla Sezioni Unite, che l'aggravante è caratterizzata da dolo intenzionale e, nelreato concorsuale, si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulticonsapevole dell'altrui finalità».Nella vicenda in esame, il tema dell’estensione della circostanza al ricorrenteera stato specificamente posto dalla difesa con il quarto motivo della memoriadepositata al Tribunale, ove si era diffusamente contestata l’assenza di pertinentielementi dimostrativi della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di favorire, conla sua condotta illecita, il sodalizio di stampo camorristico (v. pagg. 11-15).Sul punto, la motivazione resa dall’ordinanza impugnata è del tutto carente,financo assertiva, poiché, dopo avere riportato gli elementi che avvaloranol’esistenza dell’aggravante sul piano oggettivo e in capo al fratello [OSCURATO:PERSONA], silimita ad affermare che “nessun dubbio, poi, sussiste in ordine alla consapevolezzadi [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], di agire allascopo di facilitare le attività del clan” (v. pag. 39).Non si scorge alcuno specifico spunto motivazionale che, rispetto al tema dicui il Tribunale era stato investito, renda manifesta la valutazionesull’accertamento in capo al ricorrente della circostanza aggravante specialecontestata; né il generico richiamo al legame familiare con il fratello e diquest’ultimo con [OSCURATO:PERSONA] può ritenersi idoneo a fondare, in assenzadell’indicazione di altri elementi di contesto, l’applicazione dell’aggravante alconcorrente nel reato non animato da tale scopo, essendo necessaria ladimostrazione della consapevolezza dell’altrui finalità agevolatrice, che non puòidentificarsi nel mero sospetto, né, appunto, essere dedotta dal solo rapporto diparentela o affinità con soggetti legati all’associazione mafiosa (Sez. 6, n. 25196del 27/03/2025, Auricchio, non mass.).5. Fondato è, altresì, il terzo motivo dell’impugnazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cuisi lamenta l’omessa e/o l’apparente motivazione rispetto al sesto motivo dellamemoria (pag. 17) che raccoglie i motivi di riesame che la difesa si era riservatadi enunciare in udienza (vedi verbale del 31 marzo 2026 in cui il Tribunale dà attodel deposito della memoria, cui il difensore si riporta), con cui era stata contestatala gravità indiziaria dei delitti di cui ai capi da 27) a 36) sul rilievo dell’assenza dielementi individualizzanti, ossia dimostrativi della compartecipazione dell’odiernoricorrente. Sul punto, la motivazione resa dall’ordinanza impugnata risultacontraddittoria e generica, in quanto, da un lato, erroneamente si assume che “ledifese non contestano la responsabilità in relazione ai delitti satelliti di cui ai capisopra riportati”, peraltro riportando anche che “[OSCURATO:PERSONA], in sede diinterrogatorio di garanzia, ammetteva espressamente la sua responsabilità inrelazione ad “alcune truffe” commesse con un gruppo di persone…” e, dall’altro,con riguardo agli episodi delittuosi di cui ai capi da 27) a 36), si rimandaintegralmente all’ordinanza di custodia cautelare ritenendo coerente laricostruzione della pubblica accusa.6. In conclusione:- va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alleimputazioni provvisorie inerenti al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. (capi da27 a 36, da 52 a 56 e da 65 a 70), in relazione alle quali soltanto va disposta lascarcerazione formale del ricorrente, mandandosi alla cancelleria per lacomunicazione al Procuratore generale a norma dell’art. 626 cod. proc. pen.;- va annullata l’ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioniprovvisorie di cui ai capi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, nonché allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, per l’effetto, alleesigenze cautelari e alla scelta della misura i cui motivi restano assorbiti, con rinvioper nuovo esame al Tribunale di Napoli;- va rigettato nel resto il ricorso.7. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioniprovvisorie del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. in relazione alle quali soltantodispone la formale scarcerazione del ricorrente, mandando alla cancelleria per lacomunicazione al Procuratore generale a norma dell’art. 626 cod. proc. pen.Annulla la medesima ordinanza limitatamente alle imputazioni provvisorie dicui ai capi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, nonché alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, per l’effetto, alle esigenze cautelarie alla scelta della misura con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli –sezione riesame.Rigetta nel resto il ricorso.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris