Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:765
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑336/07
[OSCURATO:PERSONA] und Service GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA] für privaten [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 2002/22/CE — Art. 31, n. 1 — Obblighi ragionevoli di trasmissione (“must carry”) — Normativa nazionale che obbliga i gestori di reti cablate analogiche ad integrare nelle loro reti cablate tutti i programmi
televisivi che possono essere trasmessi per via terrestre — Principio di proporzionalità»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti
— Direttiva 2002/22
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 31, n. 1)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti
— Direttiva 2002/22
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 31, n. 1)
1.
L’art. 31, n. 1, della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che impone
al gestore di reti cablate di integrare nella sua rete cablata analogica i canali e servizi televisivi già diffusi per via
terrestre, ottenendo in tal modo l’utilizzo di oltre la metà dei canali disponibili su tale rete e che, in caso di penuria
di canali disponibili, prevede una graduatoria dei candidati secondo un ordine di priorità che conduce all’utilizzo della
totalità delle disponibilità di detta rete, sempreché tali obblighi non comportino conseguenze economiche irragionevoli, circostanza
che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 56, dispositivo 1)
2.
La nozione di «servizi televisivi», ai sensi dell’art. 31, n. 1, della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, comprende i servizi degli enti radiotelevisivi
o dei fornitori di servizi mediali, quali la televendita, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste dalla predetta
disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 69, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 dicembre 2008 (
*
)
«Direttiva 2002/22/CE – Art. 31, n. 1 – Obblighi ragionevoli di trasmissione (“must carry”) – Normativa nazionale che obbliga i gestori di reti cablate analogiche ad integrare nelle loro reti cablate tutti i programmi
televisivi che possono essere trasmessi per via terrestre – Principio di proporzionalità»
Nel procedimento C‑336/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 14 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2007, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] und Service GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA] für privaten [OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] LP,
[OSCURATO:PERSONA]
,
MTV [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
succeduta a VIVA [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
VIVA [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
MTV [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
succeduta a MTV [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. oHG,
[OSCURATO:PERSONA],
RTL Television GmbH,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG,
RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
SAT. 1 Satelliten-[OSCURATO:PERSONA] GmbH e a.,
Regio.TV GmbH,
Eurosport SA,
TM-TV GmbH & Co. KG,
ONYX Television GmbH,
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] 2,
Hamburg 1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG,
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
NBC [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
BBC [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] – Kurverwaltung NSHB [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
Reise-TV GmbH & Co. KG,
SKF [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
TV 5 [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
RTL Shop GmbH,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis
(relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] und Service GmbH & Co. KG, dagli avv.ti H.-J. Niemeyer e W. Spoerr, Rechtsanwälte;
– per la [OSCURATO:PERSONA] für privaten [OSCURATO:PERSONA], dal sig. A. Fischer, in qualità di agente, assistito dal
sig. C. Krebs, giurista,
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, dagli avv.ti A. Luedtke e P. Kempermann,
Rechtsanwälte;
– per la Eurosport SA, dall’avv. M. Schmittmann, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, dall’avv. R. Schütz, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dal sig. H. Brendel, giurista, assistito dall’avv. W. Hahn, Rechtsanwalt;
– per la MTV [OSCURATO:PERSONA] GmbH, succeduta alla VIVA [OSCURATO:PERSONA] GmbH e a., dall’avv. J. Kreile, Rechtsanwalt;
– per la SAT. 1 Satelliten-[OSCURATO:PERSONA] GmbH e a., dagli avv.ti C. Wagner e A. Gründwald, Rechtsanwälte;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra E.-M. Michel e dal sig. M. Libertus, giuristi,
– per la TM-TV GmbH & Co. KG, dall’avv. E. Freifrau von Weichs, Rechtsanwältin;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti A. Berenboom e A. Joachimowicz, avocats;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. A. Collins, SC, e N. Cahill, barrister;
– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Gray, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Nijenhuis e G. Braun, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 31, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] und Service GmbH & Co. KG
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] für privaten [OSCURATO:PERSONA] (ente del [OSCURATO:PERSONA] per la radiotelevisione privata; in prosieguo: la «NLM») in merito all’obbligo ad essa imposto da quest’ultima di
trasmettere sulla rete cablata analogica i canali televisivi trasmessi da taluni enti radiotelevisivi designati dalla NLM.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 2002/21/CE
3
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per
le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»),
ai suoi ‘considerando’ quinto e sesto enuncia quanto segue:
«(5) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica l’esigenza di assoggettare
tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla
presente direttiva e [dalla direttiva “servizio universale”] (...) (in prosieguo “le direttive particolari”). È necessario
separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo
non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione
elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell’informazione
e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza
alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo
dei mezzi di informazione. (...) La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti
non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi
di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.
(6) La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di
espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l’imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l’inclusione sociale,
la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. (…)».
4
L’art. 1, n. 3, della direttiva quadro dispone quanto segue:
«La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale,
in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni
dei contenuti ed alla politica audiovisiva».
La direttiva «servizio universale»
5
Ai sensi del quarantatreesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale», «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter imporre,
sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano
sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare
obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente alla normativa comunitaria e devono
essere proporzionati, trasparenti e soggetti a revisione periodica. (...)».
6
L’art. 31, della direttiva in parola, contenuto nel capo IV della medesima, intitolato «Interessi e diritti degli utenti finali»,
riguardante gli obblighi di trasmissione («must carry»), è formulato nel seguente modo:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi
nei confronti delle imprese soggette alla loro amministrazione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate
alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico se un numero significativo di utenti finali
di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione. Tali obblighi sono imposti solo
qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti. Essi sono
soggetti a revisione periodica.
2. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) pregiudicano
la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al
presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra le imprese
che forniscono reti di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che esso
sia applicato in modo proporzionato e trasparente».
La normativa nazionale
7
Gli artt. 52 e 53 dell’accordo statale sulla radiotelevisione (Rundfunkstaatsvertrag) 31 agosto 1991, nella versione di cui
all’ottavo accordo statale di modifica del regime radiotelevisivo ([OSCURATO:PERSONA]) dell’8 e 15 ottobre
2004 (in prosieguo: il «RStV»), hanno recepito l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» nel diritto interno
della Repubblica federale di Germania.
8
Per quanto attiene alle ritrasmissione dei canali televisivi sulla rete cablata analogica, l’art. 52, n. 1, del RStV dispone
quanto segue:
«La ritrasmissione simultanea e senza alcuna modifica dei programmi televisivi che possono essere ricevuti su tutto il territorio
della Repubblica federale e che sono trasmessi legalmente in Europa e conformemente alla convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera è autorizzata dalla legislazione dei [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle possibilità tecniche esistenti. La ritrasmissione
di programmi televisivi può essere sospesa in osservanza delle norme europee sulla radiotelevisione. Le normative dei [OSCURATO:PERSONA]
in materia di utilizzo dei canali analogici sono lecite qualora siano necessarie per conseguire obiettivi di interesse generale
chiaramente definiti. In particolare, esse possono essere adottate al fine di garantire un regime dei mezzi di informazione
pluralista e organizzato in funzione delle esigenze inerenti alla diversità di opinioni. I dettagli, segnatamente la graduatoria
dei candidati secondo un ordine di priorità all’atto della ripartizione delle possibilità di utilizzo dei canali cablati,
sono disciplinati dalla legislazione dei [OSCURATO:PERSONA]».
9
L’art. 53 a del RStV prevede:
«Gli artt. 52 e 53 formano oggetto periodicamente, ossia ogni tre anni e per la prima volta il 31 marzo 2007, di una revisione
ai sensi dell’art. 31, n. 1, della direttiva [“servizio universale”]».
10
[OSCURATO:PERSONA], la legge sui mezzi di informazione ([OSCURATO:PERSONA]) 1° novembre 2001, nella versione
applicabile alla controversia principale, ovvero quella del 6 settembre 2005 (in prosieguo: il «NMedienG»), disciplina la
ritrasmissione dei servizi radiotelevisivi e la fornitura dei servizi mediali sulla rete cablata analogica.
11
L’attribuzione dei canali della rete cablata analogica è prevista dall’art. 37, nn. 1, 2 e 7, del NMedienG, il quale enuncia:
«1. Il cavo destinato a captare in analogico i programmi televisivi deve permettere di captare almeno i programmi televisivi che,
in base alla presente legge, possono essere trasmessi tramite la rete terrestre o via cavo o che sono diffusi conformemente
ad un’altra legge del [OSCURATO:PERSONA]. Se i canali del cavo hanno portate tecniche diverse, i programmi di cui alla prima
frase devono essere integrati nell’offerta dei canali aventi la più ampia portata. Per quanto concerne la trasmissione dei
programmi della radiotelevisiva cittadina, occorre applicare la prima e seconda frase unicamente nei territori determinati
dall’art. 28, n. 1. (…)
2. In mancanza di un numero sufficiente di canali sul cavo per altri programmi televisivi, la [NLM] stabilisce una graduatoria
per ordine di priorità per disciplinare l’assegnazione di un canale del cavo ai programmi televisivi che non sono stati presi
in considerazione in forza del n. 1. Essa include in modo equo i servizi mediali ai sensi dell’accordo statale sui servizi
mediali (Staatsvertrag über Mediendienste). L’elemento determinante per stabilire tale graduatoria è dato dal contributo dei
vari programmi o servizi alla diversità dell’offerta via cavo; occorre tener conto delle esigenze in materia di informazione
sul piano regionale o su un territorio che superi i confini del [OSCURATO:PERSONA].
(…)
7. Nei territori determinati a norma dell’art. 28, n. 1, i gestori di reti cablate sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione
fino ad un canale televisivo ed un canale radiofonico per la trasmissione di programmi di enti di radiotelevisione cittadina
autorizzati in detti territori, su richiesta dei medesimi».
Causa principale e questioni pregiudiziali
12
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] gestisce reti cablate di sua proprietà. Su tali reti cablate, essa dispone di
32 canali permanentemente utilizzabili in analogico.
13
I trentasette intervenienti nella causa principale sono enti radiotelevisivi o fornitori di servizi mediali («telemedia»);
taluni di loro forniscono servizi di televendita (in prosieguo, insieme: gli «enti radiotelevisivi»). Tutti questi enti radiotelevisivi
integrano i loro canali televisivi o i loro servizi mediali nelle reti cablate della [OSCURATO:PERSONA]. Alcuni di loro sono
parimenti diffusi tramite la rete terrestre secondo le norme della televisione digitale hertziana («[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: il «DVB-T») in determinate parti del [OSCURATO:PERSONA].
14
Con decisione 19 settembre 2005, in qualità di autorità competente in questo [OSCURATO:PERSONA], la NLM ha disciplinato l’assegnazione dei
32 canali televisivi disponibili sulla rete cablata analogica della [OSCURATO:PERSONA] nel modo seguente: 18 canali sono stati
assegnati a enti radiotelevisivi i cui canali sono stati qualificati dal NMedienG come «canali specifici», in quanto erano
già diffusi tramite il DVB‑T; il beneficio di un altro canale è stato concesso in parte al Bürgerfernsehen (televisione dei
cittadini), anche in quanto ente che, in determinati territori, trasmette un programma individuato in suddetta legge; per
quanto riguarda i 13 canali restanti, siccome c’erano più candidati che canali disponibili, a norma dell’art. 37, n. 2, del
NMedienG, la NLM ha stabilito una graduatoria per ordine di priorità dei vari enti radiotelevisivi.
15
Tale regime di utilizzo del cavo ha condotto ad un utilizzo di tutti i canali disponibili della rete cablata analogica della
[OSCURATO:PERSONA].
16
Dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha impugnato la decisione 19 settembre 2005, invocando l’incompatibilità
delle disposizioni del NMedienG in materia di utilizzo della rete cablata analogica con l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio
universale». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], va considerato illegittimo l’obbligo imposto dalla NLM di integrare nella sua rete
cablata analogica i canali televisivi di taluni enti radiotelevisivi poiché questi sono già diffusi tramite il DVB‑T in ampie
parti del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, dovrebbero essere resi accessibili agli stessi utenti finali. [OSCURATO:PERSONA]
ha parimenti eccepito l’illegittimità dell’obbligo di usare la totalità delle disponibilità della sua rete cablata analogica
qualora, come nel caso di specie, ci siano più candidati che canali analogici disponibili.
17
Peraltro, il 19 aprile 2007, la NLM ha sostituito la decisione 19 settembre 2005 con una decisione analoga che conduce ugualmente
all’utilizzo della totalità della rete cablata analogica della [OSCURATO:PERSONA]. Ad eccezione della sostituzione di qualche
ente radiotelevisivo, quest’ultima decisione ha lo stesso contenuto di quella che sostituisce e, inoltre, essa ha formato
oggetto di un ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in un nuovo procedimento che è stato sospeso su richiesta delle parti
nella causa principale.
18
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA], nutrendo dubbi sulla conformità con l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio
universale» dell’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] e derivante dall’art. 37 del NMedienG, segnatamente circa la proporzionalità
e ragionevolezza di un siffatto obbligo, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se una disposizione come l’art. 37, n. 1, del [NMedienG] sia compatibile con l’art. 31, n. 1, della direttiva [“servizio universale”],
qualora un gestore di reti cablate sia obbligato ad alimentare più della metà dei canali permanentemente utilizzabili in analogico
presenti sulle sue reti con programmi già trasmessi sul terrestre con la tecnologia DVB-T‑Standard, anche se, almeno con riferimento
al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], non ovunque.
2) Se una disposizione come l’art. 37, n. 1, del [NMedienG] sia compatibile con l’art. 31, n. 1, della direttiva [“servizio universale”],
qualora un gestore di reti cablate sia obbligato ad alimentare le sue reti cablate analogiche con programmi televisivi anche
in zone del [OSCURATO:PERSONA] in cui l’utente finale del cavo sarebbe comunque in grado, con un’antenna terrestre ed un decoder, di ricevere
gli stessi programmi televisivi anche in terrestre con la tecnologia DVB-T‑Standard.
3) Se la nozione di “servizi televisivi” di cui all’art. 31, n. 1, prima frase, della direttiva [“servizio universale”] comprenda
anche i soggetti che offrono servizi mediali o media-televisivi come, ad esempio, la televendita.
4) Se una disposizione come l’art. 37, n. 2, del [NMedienG] sia compatibile con l’art. 31, n. 1, della direttiva [“servizio universale”],
qualora, in caso di penuria di canali, l’autorità nazionale competente debba redigere una graduatoria di concorrenti che conduca
alla totale occupazione dei canali a disposizione del gestore di reti cablate».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima, seconda e quarta questione
19
Con la sua prima, seconda e quarta questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza
se l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che, da un lato, obbliga il gestore di reti cablate ad integrare
nella sua rete cablata analogica i canali e servizi televisivi già diffusi per via terrestre, ottenendo in tal modo l’utilizzo
di oltre la metà delle disponibilità su tale rete e, dall’altro, in caso di penuria di canali, impone una graduatoria dei
candidati secondo un ordine di priorità che conduce all’utilizzo della totalità dei canali disponibili di detta rete.
20
In via preliminare, va rilevato che la direttiva «servizio universale» fa parte del quadro normativo comune relativo ai settori
delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione, tracciato dalla direttiva quadro e dalle direttive
particolari, tra le quali si annovera la direttiva «servizio universale», come emerge dal quinto ‘considerando’ della direttiva
quadro. Ne consegue che tale quadro normativo deve essere preso in considerazione per l’interpretazione delle disposizioni
della direttiva «servizio universale».
21
Ai termini dell’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale», gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre obblighi ragionevoli
di «must carry», per specifici canali o servizi televisivi, alle imprese che gestiscono reti di comunicazione elettronica
destinate alla distribuzione al pubblico di programmi televisivi, allorquando un numero significativo di utenti finali di
tali reti le utilizza come mezzo principale per ricevere tali programmi. Tale disposizione prevede anche che i suddetti obblighi
possono essere imposti soltanto qualora siano necessari per conseguire precisi obiettivi di interesse generale e devono essere
proporzionati e trasparenti.
22
Affinché gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano imporre obblighi di «must carry», la prima frase di detta disposizione esige che i canali
televisivi siano specificamente individuati e che un numero significativo di utenti finali utilizzino le reti di comunicazione
elettronica come mezzo principale per ricevere programmi televisivi.
23
Nella causa principale, dalla decisione di rinvio emerge che la rete cablata analogica soddisfa quest’ultima condizione poiché,
in Germania, tale mezzo di trasmissione raggiungerebbe circa il 57% delle famiglie e costituirebbe dunque il mezzo di trasmissione
più utilizzato.
24
Per quanto attiene alla specifica individuazione dei canali che possono beneficiare dello status di «must carry», dal tenore
letterale dell’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad indicare in
modo specifico i canali ai quali verrà concesso lo status di «must carry».
25
A tal riguardo, va rilevato che l’art. 37, n. 1, del NMedienG precisa che il cavo destinato a captare in analogico i programmi
dei canali televisivi deve permettere di captare almeno quelli che possono essere trasmessi tramite la rete terrestre. Conformemente
al n. 2 del medesimo articolo, la decisione che l’autorità competente è tenuta a prendere specifica, mediante una graduatoria
dei candidati per ordine di priorità, i canali che il gestore di reti cablate è tenuto a trasmettere. Pertanto, tali disposizioni
indicano in modo specifico i canali ai quali verrà concesso lo status di «must carry».
26
La mera circostanza che l’applicazione della normativa nazionale comporti che il gestore di reti cablate sia costretto, da
una parte, ad integrare nella sua offerta, su oltre la metà dei canali disponibili, i programmi trasmessi per via terrestre
e, dall’altra, di destinare tutti i suoi canali ancora disponibili alla trasmissione dei programmi selezionati, secondo un
ordine di priorità stabilito dall’autorità competente, non impedisce di considerare tali obblighi come riferentisi alla trasmissione
di «specifici» canali televisivi, ai sensi dell’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale». Infatti, stabilendo
che i canali televisivi da trasmettere siano «specifici», detta direttiva non mira a stabilire una condizione quantitativa.
27
Atteso quanto precede, è giocoforza constatare che l’art. 37 del NMedienG è conforme alle condizioni imposte dall’art. 31,
n. 1, prima frase, della direttiva «servizio universale», come ricordate al punto 22 della presente sentenza.
28
Per quanto riguarda la questione della proporzionalità degli obblighi imposti, sollevata dal giudice del rinvio, va rammentato
che l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» impone che tali obblighi siano ragionevoli, proporzionati, trasparenti
e necessari per garantire la realizzazione di precisi obiettivi di interesse generale.
29
Infatti, ai sensi del quarantatreesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale», gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere
in condizione di imporre alle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione, in considerazione di interessi pubblici legittimi
e unicamente qualora ciò sia necessario per conseguire obiettivi di interesse generale da essi chiaramente definiti conformemente
alla normativa comunitaria, obblighi di trasmissione che dovrebbero essere proporzionati, trasparenti e soggetti a revisione
periodica.
30
Poiché l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» non definisce gli obiettivi di interesse generale perseguiti
mediante l’obbligo di trasmettere canali televisivi, la loro definizione spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente al diritto
comunitario.
31
Per valutare la definizione di tali obiettivi di interesse generale delineata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e la proporzionalità delle
misure adottate per conseguire tali obiettivi, si deve tener conto, come ricordato al punto 20 della presente sentenza, del
quadro normativo comune relativo ai settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione.
32
Come emerge dal quinto ‘considerando’ della direttiva quadro, è necessario distinguere la disciplina dei mezzi di trasmissione
da quella dei contenuti. Secondo il ‘considerando’ sopra citato, il quadro normativo comunitario non si applica al contenuto
delle emissioni radiotelevisive e, di conseguenza, l’art. 1, n. 3, di questa direttiva dispone che quest’ultima nonché la
direttiva «servizio universale» lasciano impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto comunitario,
per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica
audiovisiva. Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva quadro, la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti
perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l’imparzialità,
la diversità culturale, l’integrazione sociale, la protezione dei consumatori e dei minori.
33
Va sottolineato, in particolare, l’importanza della libertà fondamentale di ricevere informazioni i cui destinatari siano
gli utenti finali, della quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono i garanti, in forza dell’art. 10 della Convenzione europea sulla salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
34
Ne discende che l’interpretazione dell’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» non può pregiudicare le normative
nazionali che, nel rispetto del diritto comunitario, perseguono obiettivi di interesse generale relativi, in particolare,
alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva. Conformemente a tale ripartizione delle competenze, l’art. 31,
n. 1, della direttiva «servizio universale», che si inserisce nel capo IV della medesima, intitolato «Interessi e diritti
degli utenti finali», non fa sorgere il diritto, a favore del gestore di reti cablate, di scegliere i canali da trasmettere
ma circoscrive tale diritto nei limiti in cui questo sussiste in forza del diritto nazionale applicabile.
35
Al fine di esaminare la proporzionalità degli obblighi di trasmettere derivanti dall’art. 31, n. 1, va constatato che, per
quanto riguarda gli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale,
dai termini dell’art. 37 del NMedienG, in combinato disposto con l’art. 52, n. 1, del RStV, emerge che tale normativa mira
a garantire il pluralismo dei mezzi di informazione nonché la diversità dell’offerta sulle reti cablate analogiche.
36
Come si ricava dalla decisione di rinvio, l’obiettivo dell’art. 52, n. 1, del RStV è quello di garantire la più ampia offerta
possibile sulle reti cablate analogiche, nonché la diversità di opinioni in una società pluralista tenendo conto delle peculiarità
e dei temi regionali. L’art. 37 del NMedienG riprende siffatto obiettivo e, segnatamente, il suo n. 2 prevede che l’elemento
determinante per stabilire la graduatoria dei canali per ordine di priorità è il loro contributo alla diversità dell’offerta
sul cavo e che, in tale contesto, occorre tenere conto delle esigenze in materia di informazione sul piano regionale o su
un territorio che superi i confini del [OSCURATO:PERSONA].
37
A questo proposito, si deve ricordare che la salvaguardia del pluralismo che la normativa di cui trattasi nella causa principale
intende garantire è connessa alla libertà d’espressione, quale tutelata dall’art. 10 della Convenzione europea sulla salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e che tale libertà fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento
giuridico comunitario (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C‑288/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4007,
punto 23; 3 febbraio 1993, causa C‑148/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑487, punto 10; 5 ottobre 1994, causa
C‑23/93, TV10, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4795, punto 19, nonché 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11135, punto 41).
38
Occorre pertanto riconoscere che una normativa del genere persegue un obiettivo di interesse generale, in quanto è diretta
a salvaguardare il carattere pluralista dell’offerta di canali televisivi nel [OSCURATO:PERSONA] e si inserisce così in una
politica culturale che ha lo scopo di salvaguardare, nel settore audiovisivo, la libertà di espressione delle differenti componenti,
in particolare sociali, culturali e linguistiche, esistenti in tale [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 42).
39
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA], di cui all’art. 37,
n. 1, del NMedienG, di integrare canali già trasmessi tramite il DVB‑T, conducendo all’utilizzo di oltre la metà delle disponibilità
della sua rete cablata analogica, presenti un carattere proporzionato ai sensi dell’art. 31, n. 1, seconda frase, della direttiva
«servizio universale». Così, il suddetto giudice si chiede se una disposizione del genere sia atta a garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito da quest’ultima e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
40
L’obiettivo stesso di garantire un’offerta identica agli utenti finali diffusa tramite i vari mezzi di trasmissione osta a
che possa essere ammesso un obbligo limitato di trasmettere i canali, tenendo conto della circostanza che in talune zone del
[OSCURATO:PERSONA] gli utenti finali sono in grado di ricevere gli stessi canali televisivi per mezzo della rete terrestre.
Inoltre, tale obiettivo richiede che il numero di canali della rete cablata analogica previsto dall’obbligo di trasmettere
corrisponda al numero di quelli diffusi per via terrestre. Pertanto, nella causa principale, l’obbligo di cui trattasi, conducendo
all’utilizzo di oltre la metà dei canali disponibili, può risultare proporzionato, in mancanza di misure alternative che consentano
di raggiungere l’obiettivo perseguito in modo altrettanto efficace e in considerazione del numero di canali diffusi per via
terrestre nonché delle disponibilità della rete cablata analogica.
41
Tuttavia, per evitare che il gestore di reti cablate sia esposto a obblighi irragionevoli ed arbitrari, occorre verificare,
da un lato, il funzionamento del sistema istituito dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, la quale opera
un rinvio ai canali diffusi per via terrestre per specificare l’obbligo di trasmettere e, dall’altro, le conseguenze economiche
che ne derivano per il gestore di reti cablate.
42
Per quanto riguarda il sistema di rinvio posto in essere dalla suddetta normativa, si deve rilevare che la Corte, interpretando
l’art. 49 CE, ha statuito che lo status di «must carry» non può essere concesso automaticamente a tutti i canali televisivi
trasmessi da un medesimo ente privato radiotelevisivo, ma deve essere strettamente limitato a quelli il cui contenuto complessivo
dei programmi sia atto a realizzare un tale obiettivo. Inoltre, il numero di canali riservati agli enti privati radiotelevisivi,
aventi il detto status, non deve eccedere manifestamente quanto è necessario per realizzare tale obiettivo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 47).
43
Pertanto, occorre esaminare se il sistema di rinvio istituito dalla normativa di cui trattasi nella causa principale stabilisca
un tale automatismo.
44
Per la rete cablata analogica, l’art. 37, n. 1, del NMedienG concede lo status di «must carry» ai canali televisivi già diffusi
tramite il DVB‑T. Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio emerge che la selezione realizzata per la concessione
di detto status ai canali trasmessi tramite il DVB‑T è fondata sui criteri del pluralismo e della diversità di opinioni, conformemente
alle disposizioni del NMedienG, poiché la decisione di una tale selezione viene adottata in base a siffatti criteri dall’assemblea
della NLM, la quale è indipendente dai pubblici poteri ed è composta essenzialmente di rappresentanti della società civile.
45
Di conseguenza, il sistema di rinvio non stabilisce un automatismo come quello evocato al punto 42 della presente sentenza,
ma costituisce solamente un mezzo tecnico diretto ad assicurare che i canali trasmessi per via terrestre e che, grazie al
loro contributo al pluralismo e alla diversità di opinioni, possono essere trasmessi con tale modalità siano parimenti diffusi
tramite la rete cablata analogica.
46
Per quanto riguarda le conseguenze economiche derivanti dagli obblighi imposti al gestore di reti cablate, va esaminato se
essi si rivelino irragionevoli, risultando tali da impedire a quest’ultimo di ottemperarvi in condizioni economiche accettabili,
tenuto conto, eventualmente, dell’insieme delle sue attività.
47
Poiché tale valutazione rientra nella competenza del giudice del rinvio, secondo una costante giurisprudenza spetta tuttavia
alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi rilevanti nell’ambito del diritto comunitario che
possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che questi vi abbia fatto
o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in particolare, sentenza 11 settembre 2007, causa C‑17/06,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7041, punto 29).
48
Pertanto, nella sua valutazione se gli obblighi imposti al gestore di reti cablate, in forza della normativa di cui trattasi,
risultino irragionevoli, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il fatto che, da una parte, il gestore di
reti cablate è libero di destinare i canali della sua rete ad un impiego analogico o digitale (quest’ultimo non soggetto ad
una disciplina analoga) e, dall’altra, che l’art. 31, n. 2, della direttiva «servizio universale» concede agli [OSCURATO:PERSONA] membri
la facoltà di determinare un indennizzo appropriato. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se gli obblighi
imposti siano tali da rendere necessaria la concessione di un siffatto indennizzo.
49
Il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, se l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» osti all’art. 37,
n. 2, del NMedienG, per il fatto che, per le disponibilità residue e in caso di penuria di canali, quest’ultimo obbliga l’autorità
di regolamentazione competente a stabilire una graduatoria dei candidati secondo un ordine di priorità che conduce all’utilizzo
della totalità dei canali disponibili sulla rete cablata analogica.
50
Dall’art. 37, n. 2, del NMedienG emerge che, in mancanza di un numero sufficiente di canali sul cavo per altri programmi televisivi,
la NLM stabilisce una graduatoria per ordine di priorità per regolamentare l’attribuzione di un canale del cavo ai programmi
televisivi che non sono stati presi in considerazione in forza del n. 1 di tale articolo. A norma di detta disposizione, l’elemento
determinante per stabilire tale graduatoria è dato dal contributo dei diversi programmi o servizi alla diversità dell’offerta
sul cavo.
51
A questo proposito, occorre ammettere che la determinazione di una graduatoria per ordine di priorità al fine di regolamentare
l’attribuzione dei restanti canali disponibili della rete cablata analogica, in base al contributo dei candidati alla diversità
dell’offerta su tale rete, è atta a garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse generale di cui alla disposizione
in parola. Infatti, una disposizione nazionale, come l’art. 37, n. 2, del NMedienG, costituisce un mezzo appropriato per conseguire
l’obiettivo culturale considerato poiché, in una situazione del genere, essa è idonea a consentire ai telespettatori di ricevere
un’offerta pluralista e diversificata sulla rete cablata analogica.
52
Per quanto concerne la questione se la normativa di cui trattasi nella causa principale realizzi tali obiettivi in modo ragionevole
e proporzionato, occorre ricordare che l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» non fa sorgere un diritto, a
favore del gestore di reti cablate, di scegliere i canali da trasmettere, bensì circoscrive tale diritto nei limiti in cui
questo sussiste in forza del diritto nazionale applicabile.
53
Nell’ambito della politica audiovisiva, in caso di penuria di canali disponibili rispetto alla domanda di canali di trasmissione,
la detta normativa affida all’autorità competente il compito di scegliere i canali del cavo analogico tra i richiedenti, in
funzione del contributo dei loro programmi alla diversità dell’offerta e alle esigenze di informazione del pubblico, anziché
permettere allo stesso gestore di reti cablate di effettuare la propria scelta in base a considerazioni prettamente economiche.
Così, tale obiettivo può rendere necessario che, nell’ambito di una procedura trasparente e salvaguardando i diritti del gestore
di reti cablate, la totalità dei canali disponibili sia utilizzata per la trasmissione dei canali, al fine di concedere, nei
limiti del possibile, al più ampio numero di richiedenti, meritevoli per via dei canali diffusi, la possibilità di avere accesso
alla rete cablata analogica.
54
Di conseguenza, poiché nell’ambito della politica audiovisiva nazionale gli obblighi imposti sono necessari per realizzare
gli obiettivi del pluralismo e della diversità dei mezzi di informazione, in via di principio una normativa del genere non
può essere considerata sproporzionata.
55
Tuttavia, per quanto attiene all’eventuale irragionevolezza delle conseguenze economiche risultanti dagli obblighi gravanti
sul gestore di reti cablate in forza della normativa nazionale, spetta al giudice del rinvio esaminare se tali conseguenze
siano tali da impedire a quest’ultimo di ottemperarvi in condizioni economicamente accettabili tenuto conto, eventualmente,
dell’insieme delle sue attività.
56
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima, seconda e quarta questione dichiarando che
l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone al gestore di reti cablate di integrare nella sua
rete cablata analogica i canali e servizi televisivi già diffusi per via terrestre, ottenendo in tal modo l’utilizzo di oltre
la metà dei canali disponibili su tale rete e che, in caso di penuria di canali disponibili, prevede una graduatoria dei candidati
secondo un ordine di priorità che conduce all’utilizzo della totalità dei canali disponibili di detta rete, sempreché tali
obblighi non comportino conseguenze economiche irragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulla terza questione
57
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se i servizi mediali come la televendita, siano compresi nella nozione di
«servizi televisivi», ai sensi dell’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale».
58
Da una parte, va constatato che tale disposizione non contiene alcuna definizione della nozione di «servizi televisivi». Pertanto,
al fine di interpretare una siffatta nozione, occorre esaminare la sua formulazione nonché il suo obiettivo alla luce della
finalità della direttiva «servizio universale».
59
Ai sensi dell’art. 31, n. 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per
specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti dei gestori di reti di comunicazione elettronica. A tal
proposito, la formulazione di questa disposizione riguarda, in via generale, i canali e i servizi radiofonici e televisivi
senza specificare per quale tipo di servizi tali obblighi possano essere imposti e, segnatamente, senza precisare espressamente
se anche i servizi mediali possano beneficiare dello status di «must carry».
60
Infatti, detta disposizione non prende in considerazione il contenuto dei canali e servizi televisivi, ma si riferisce effettivamente
alla disciplina della loro trasmissione tramite reti di telecomunicazione.
61
Tale constatazione emerge anche dalla lettura del quarantatreesimo “considerando” della direttiva «servizio universale», a
tenore del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongono taluni obblighi di diffusione a tali reti destinate alla diffusione al pubblico
di programmi radiofonici o televisivi.
62
Pertanto, dall’art. 31, n. 1, della direttiva in parola, nonché dall’obiettivo sotteso a tale disposizione emerge che il legislatore
comunitario si è astenuto dall’imporre una qualsivoglia limitazione degli obblighi di «must carry» sul piano dei contenuti
dei servizi televisivi.
63
D’altra parte, va rilevato che la Corte ha avuto occasione di esaminare la nozione di «servizi televisivi», ai sensi della
direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la direttiva
«89/552»).
64
Infatti, nella sentenza 2 giugno 2005, causa C‑89/04, Mediakabel ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4891), la Corte ha statuito che un servizio
rientra nella nozione di «trasmissione televisiva», di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, se consiste nella
trasmissione di programmi televisivi destinati al pubblico, ossia a un numero indeterminato di potenziali telespettatori,
ai quali sono simultaneamente trasmesse le medesime immagini. A tal proposito, il criterio determinante di una tale nozione
è quello della trasmissione di programmi televisivi «destinati al pubblico», per cui il punto di vista del prestatore del
servizio deve essere privilegiato nell’ambito dell’analisi. Così, in tale sentenza, la Corte ha altresì statuito che la tecnica
di trasmissione delle immagini non rappresenta un elemento determinante nell’ambito di tale valutazione.
65
Orbene, va precisato che i servizi mediali, quali la televendita, trasmessi dalle varie reti di comunicazione elettronica
sono, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione da essi utilizzata, «destinati al pubblico». Ne consegue che detti servizi
configurano «servizi di trasmissione radiotelevisiva», ai sensi della direttiva 89/552.
66
Un’analisi del genere può essere applicata alla nozione di «servizi televisivi», di cui all’art. 31, n. 1, della direttiva
«servizio universale». Infatti, come indicato ai punti 52 e 53 della presente sentenza, tale disposizione non ha lo scopo
di definire i suddetti servizi, bensì di regolamentare la trasmissione dei medesimi mediante l’imposizione di obblighi di
«must carry». Di conseguenza, i servizi mediali, quali la televendita, costituiscono servizi televisivi ai sensi della suddetta
disposizione e rientrano nell’ambito di applicazione della medesima.
67
Tuttavia, i servizi mediali, in quanto servizi televisivi, possono rientrare nell’obbligo di «must carry» imposto dagli [OSCURATO:PERSONA]
membri soltanto se soddisfano le condizioni previste dall’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale», come ricordate
ai punti 22 e 26 della presente sentenza.
68
Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte alla luce di tutte le circostanze della causa
principale.
69
Occorre risolvere la terza questione dichiarando che la nozione di «servizi televisivi», ai sensi dell’art. 31, n. 1, della
direttiva «servizio universale», comprende i servizi mediali, quali la televendita, sempreché siano soddisfatte le condizioni
previste dalla predetta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
70
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
L’art. 31, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»),
deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale,
che impone al gestore di reti cablate di integrare nella sua rete cablata analogica i canali e servizi televisivi già diffusi
per via terrestre, ottenendo in tal modo l’utilizzo di oltre la metà dei canali disponibili su tale rete e che, in caso di
penuria di canali disponibili, prevede una graduatoria dei candidati secondo un ordine di priorità che conduce all’utilizzo
della totalità delle disponibilità di detta rete, sempreché tali obblighi non comportino conseguenze economiche irragionevoli,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
La nozione di «servizi televisivi», ai sensi dell’art. 31, n. 1, della direttiva 2002/22, comprende i servizi degli enti radiotelevisivi
o dei fornitori di servizi mediali, quali la televendita, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste dalla predetta
disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.