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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34153/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in proprio, quale indagata per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 come contestato ai capi A2) e S2) delle incolpazioni provvisorie, e nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

In particolare, le contestazioni si riferiscono a cinque fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (tre nel 2015 e due nel 2016) relative ad operazioni ritenute inesistenti e che la società indicava nella dichiarazione annuale ai fini i.v.a.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il ministero del difensore di fiducia nominato procuratore speciale, propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1506, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, 125, comma 3, cod. proc. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Espone il ricorrente che il Tribunale cautelare avrebbe ravvisato la sussistenza del fumus senza valutare i documenti prodotti, puntualmente indicati a p. 4, anche considerando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha più avuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA].; lamenta, inoltre, il difensore che il Tribunale avrebbe ritenuto la consapevolezza, in capo all'indagata, del carattere fittizio delle operazioni sulla base di considerazioni assertive, non adeguatamente parametrate al caso concreto, e senza considerare che il trasporto della merce veniva effettuato con un veicolo effettivamente registrato al P.r.a. e che, come emerge dal registro i.v.a. e dal • libro giornale, gli unici ponteggi presi a nolo dalla società corrispondono a quelli indicati nelle fatture.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum.

Ad avviso del ricorrente, la motivazione, sul punto, sarebbe errata, avendo il Tribunale cautelare ritenuto requisito sufficiente la confiscabilità dei beni oggetto del provvedimento ablatorio, e ciò in contrasto con i principi affermati da Sezioni Unite n. 36959 del 2021, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, si applicano ad ogni tipologia di confisca, e non solo a quelle "tradizionali" previste dall'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Va premesso che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge sicché è costante l'indirizzo di questa Corte secondo cui è escluso dall'area di sindacabilità il vizio di motivazione salvo che lo stesso, nel caso in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, finisca per violare il dettato dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che prescrive l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, delle ordinanze oltre che delle sentenze (si vedano, a conferma di tale conclusione, tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Napoli, Rv. 269656 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, ove si precisa essere meramente apparente la motivazione sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato).

2.2. Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo desunto il carattere fittizio delle operazioni emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. da una serie di elementi puntualmente indicati, quali: l'intestazione fittizia della società, il cui amministratore, sin dalla costituzione, è un soggetto ultraottantenne, indigente, con numerosi predenti di polizia per contrabbando e vendita di prodotti di pirateria musicale; l'assenza di una sede operativa e di qualsivoglia organizzazione aziendale, come è risultato all'esito dei sopralluoghi effettuati presso l'indicata sede; la circostanza che nelle fatture viene indicata, come autotrasportatore, la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], il quale si è appurato non aver mai esercitato la professione di autotrasportatore, né aver avuto la disponibilità di autocarri; la circostanza che i pagamenti ricevuti dalla diverse società acquirenti erano diretti, a mezzo bonifici, verso privati cittadini cinesi.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato, il Tribunale lo ha desunto dal carattere palesemente fittizio della società fornitrice e dalla non occasionalità della condotta. 3 //

2.3. Orbene, tale complessiva argomentazione, che non deve attingere un grado di valutazione degli elementi fattuali di grado analogo a quello della gravità indiziaria, relativa alle sole misure personali, ma unicamente, appunto, il fumus del reato per cui si procede, non può non ritenersi certamente assimilabile ad una motivazione assente od "apparente", con conseguente possibile prospettabilità del vizio di violazione di legge, per il solo fatto di non avere espressamente considerato i documenti indicati dalla difesa - documenti sulla cui concreta incidenza a scardinare l'apparato motivazione il motivo appare silente -, tanto più in quanto rivolti, in definitiva, ad ottenere una diversa, e più favorevole, lettura degli elementi in atti.

3. Il secondo motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il principio affermato da Cass., Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere anche la concisa motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

Secondo il Tribunale, l'ambito di applicazione di tale sentenza sarebbe limitato ai sequestri preordinati alle confische di cui all'art. 240 cod. pen. e non si estenderebbe, perciò, al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

4. Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha interpretato le Sezioni Unite Ellade in modo errato, riferendo arbitrariamente la sentenza - ed il relativo obbligo di motivazione - alle sole ipotesi di confisca facoltativa previste dall'art.240 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

In motivazione - e con particolare rilievo nel caso in oggetto - la sentenza ha affermato che "nessun utile parametro" può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): "e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili".

A giudizio del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, questo secondo profilo rende artificiosa e foriera di conseguenze illogiche ogni distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, non comprendendosi perché - ad esempio, nel caso del sequestro di un bene quale profitto del reato - la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322-ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art. 240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza.

Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare.

Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

In definitiva - hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque,' della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.

6. Orbene, dal tenore della motivazione della richiamata sentenza Ellade emerge che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite - il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. peri., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. - il principio di diritto dalle stesse affermato ha una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione).

Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, sia essa diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni o del denaro: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

7. Erroneamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto non configurabile l'onere motivazionale di cui sopra al sequestro preordinato alla confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo sufficiente, in relazione a tale tipologia di sequestro, che il giudice motivi circa l'astratta confiscabilità del bene.

In altri termini, il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge, perché il Tribunale, adottando una non corretta equivalenza tra confiscabilità tout court del bene o del denaro e non necessità di motivazione, ha contravvenuto alla necessità di spiegare, in conformità ala corretta esegesi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., le ragioni della necessità di adozione dell'ablazione provvisoria prima della pronuncia di condanna e, con essa, della statuizione di confisca.

8. Alla luce di quanto precede, deve perciò ribadirsi il principio, già affermato da questa Sezione dopo la sentenza Ellade, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis digs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 06/02/2023, Beni, Rv. 284313; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, dep. 06/10/2022, Moretti, Rv. 283694). 9 L'ordinanza, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda a una rivalutazione del periculum in mora in aderenza ai principi indicati.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in proprio, quale indagata per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 come contestato ai capi A2) e S2) delle incolpazioni provvisorie, e nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, le contestazioni si riferiscono a cinque fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (tre nel 2015 e due nel 2016) relative ad operazioni ritenute inesistenti e che la società indicava nella dichiarazione annuale ai fini i.v.a. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il ministero del difensore di fiducia nominato procuratore speciale, propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1506, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, 125, comma 3, cod. proc. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Espone il ricorrente che il Tribunale cautelare avrebbe ravvisato la sussistenza del fumus senza valutare i documenti prodotti, puntualmente indicati a p. 4, anche considerando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha più avuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA].; lamenta, inoltre, il difensore che il Tribunale avrebbe ritenuto la consapevolezza, in capo all'indagata, del carattere fittizio delle operazioni sulla base di considerazioni assertive, non adeguatamente parametrate al caso concreto, e senza considerare che il trasporto della merce veniva effettuato con un veicolo effettivamente registrato al P.r.a. e che, come emerge dal registro i.v.a. e dal • libro giornale, gli unici ponteggi presi a nolo dalla società corrispondono a quelli indicati nelle fatture. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum. Ad avviso del ricorrente, la motivazione, sul punto, sarebbe errata, avendo il Tribunale cautelare ritenuto requisito sufficiente la confiscabilità dei beni oggetto del provvedimento ablatorio, e ciò in contrasto con i principi affermati da Sezioni Unite n. 36959 del 2021, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, si applicano ad ogni tipologia di confisca, e non solo a quelle "tradizionali" previste dall'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Va premesso che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge sicché è costante l'indirizzo di questa Corte secondo cui è escluso dall'area di sindacabilità il vizio di motivazione salvo che lo stesso, nel caso in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, finisca per violare il dettato dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che prescrive l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, delle ordinanze oltre che delle sentenze (si vedano, a conferma di tale conclusione, tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Napoli, Rv. 269656 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, ove si precisa essere meramente apparente la motivazione sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato). 2.2. Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo desunto il carattere fittizio delle operazioni emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. da una serie di elementi puntualmente indicati, quali: l'intestazione fittizia della società, il cui amministratore, sin dalla costituzione, è un soggetto ultraottantenne, indigente, con numerosi predenti di polizia per contrabbando e vendita di prodotti di pirateria musicale; l'assenza di una sede operativa e di qualsivoglia organizzazione aziendale, come è risultato all'esito dei sopralluoghi effettuati presso l'indicata sede; la circostanza che nelle fatture viene indicata, come autotrasportatore, la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], il quale si è appurato non aver mai esercitato la professione di autotrasportatore, né aver avuto la disponibilità di autocarri; la circostanza che i pagamenti ricevuti dalla diverse società acquirenti erano diretti, a mezzo bonifici, verso privati cittadini cinesi. Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato, il Tribunale lo ha desunto dal carattere palesemente fittizio della società fornitrice e dalla non occasionalità della condotta. 3 // 2.3. Orbene, tale complessiva argomentazione, che non deve attingere un grado di valutazione degli elementi fattuali di grado analogo a quello della gravità indiziaria, relativa alle sole misure personali, ma unicamente, appunto, il fumus del reato per cui si procede, non può non ritenersi certamente assimilabile ad una motivazione assente od "apparente", con conseguente possibile prospettabilità del vizio di violazione di legge, per il solo fatto di non avere espressamente considerato i documenti indicati dalla difesa - documenti sulla cui concreta incidenza a scardinare l'apparato motivazione il motivo appare silente -, tanto più in quanto rivolti, in definitiva, ad ottenere una diversa, e più favorevole, lettura degli elementi in atti. 3. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il principio affermato da Cass., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere anche la concisa motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Secondo il Tribunale, l'ambito di applicazione di tale sentenza sarebbe limitato ai sequestri preordinati alle confische di cui all'art. 240 cod. pen. e non si estenderebbe, perciò, al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. 4. Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha interpretato le Sezioni Unite Ellade in modo errato, riferendo arbitrariamente la sentenza - ed il relativo obbligo di motivazione - alle sole ipotesi di confisca facoltativa previste dall'art.240 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. In motivazione - e con particolare rilievo nel caso in oggetto - la sentenza ha affermato che "nessun utile parametro" può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): "e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili". A giudizio del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, questo secondo profilo rende artificiosa e foriera di conseguenze illogiche ogni distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, non comprendendosi perché - ad esempio, nel caso del sequestro di un bene quale profitto del reato - la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322-ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art. 240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. In definitiva - hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque,' della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 6. Orbene, dal tenore della motivazione della richiamata sentenza Ellade emerge che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite - il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. peri., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. - il principio di diritto dalle stesse affermato ha una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione). Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, sia essa diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni o del denaro: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 7. Erroneamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto non configurabile l'onere motivazionale di cui sopra al sequestro preordinato alla confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo sufficiente, in relazione a tale tipologia di sequestro, che il giudice motivi circa l'astratta confiscabilità del bene. In altri termini, il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge, perché il Tribunale, adottando una non corretta equivalenza tra confiscabilità tout court del bene o del denaro e non necessità di motivazione, ha contravvenuto alla necessità di spiegare, in conformità ala corretta esegesi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., le ragioni della necessità di adozione dell'ablazione provvisoria prima della pronuncia di condanna e, con essa, della statuizione di confisca. 8. Alla luce di quanto precede, deve perciò ribadirsi il principio, già affermato da questa Sezione dopo la sentenza Ellade, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis digs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 06/02/2023, Beni, Rv. 284313; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, dep. 06/10/2022, Moretti, Rv. 283694). 9 L'ordinanza, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda a una rivalutazione del periculum in mora in aderenza ai principi indicati. P.Q.M. Annulla
Decreto Cassazione n. 34153/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris