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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1963

Cassazione n. 40648/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1963 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Torino con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Torino il 4 ottobre 2018 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di diversi gioielli di provenienza furtiva.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità poiché a fronte di ben 150 oggetti custoditi all'interno della cassetta di sicurezza nella disponibilità dell'imputato solo tre sono stati ritenuti di provenienza illecita, poiché genericamente riconosciuti dalle persone offese.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La corte ha sottolineato che la responsabilità dell'imputato in ordine ai tre gioielli riconosciuti con certezza dalle persone offese si desume dalla costatazione che questi non è riuscito a dimostrare di esserne entrato in possesso lecitamente, mentre ha fornito prova adeguata in ordine ad altri oggetti rinvenuti nella sua disponibilità.

Trattasi di motivazione asciutta ma esaustiva che risulta rispettosa dei criteri in tema di ricettazione dettati dalla giurisprudenza di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1963 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Torino con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Torino il 4 ottobre 2018 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di diversi gioielli di provenienza furtiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità poiché a fronte di ben 150 oggetti custoditi all'interno della cassetta di sicurezza nella disponibilità dell'imputato solo tre sono stati ritenuti di provenienza illecita, poiché genericamente riconosciuti dalle persone offese. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha sottolineato che la responsabilità dell'imputato in ordine ai tre gioielli riconosciuti con certezza dalle persone offese si desume dalla costatazione che questi non è riuscito a dimostrare di esserne entrato in possesso lecitamente, mentre ha fornito prova adeguata in ordine ad altri oggetti rinvenuti nella sua disponibilità. Trattasi di motivazione asciutta ma esaustiva che risulta rispettosa dei criteri in tema di ricettazione dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MA
Sentenza Cassazione n. 40648/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris