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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12022/2023

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e: sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 1974; avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia del 30 giugno 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Pm presso il Tribunale di Venezia chiesto, in data 29 giugno 2022, al Tribunale di quella stessa sede giudiziaria la convalida del provvedimento emesso, ai sensi della legge n. 401 del 1989, il precedente 20 giugno 2022, dal Questore della città lagunare ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e a questo notificato in data 27 giugno 2022 alle ore 18,00, il Gip del Tribunale di Venezia provvedeva, il successivo 30 giugno 2022, in orario imprecisato, alla richiesta convalida.

Avverso di essa, con ricorso del 4 luglio 2022, insorgeva, a ministero del proprio difensore fiduciario, il Mencarelli, articolando una unica doglianza.

In particolare, il Mencarelli si è doluto del fatto che il provvedimento di convalida emesso dal Tribunale di Venezia sia intervenuto senza che la ricorrente difesa - essendo stato notificato all'interessato il provvedimento questorile in data 27 giugno 2022 alle ore 18 - abbia potuto prendere visione degli atti in base ai quali esso era stato assunto, in quanto, nonostante le numerose richieste, anche a mezzo posta elettronica certificata, che erano state indirizzate dalla difesa del ricorrente alla locale Procura della Repubblica, solamente in data 1 luglio 2022 era stato possibile accedere agli atti in questione, quando, cioè, il provvedimento emesso dal Questore già era stato oggetto di convalida.

Tale modus procedendi, considerato anche il fatto che all'interessato non era stata data alcuna comunicazione nonostante il provvedimento sia stato assunto ad oltre un mese di tempo dal verificarsi dei fatti per i quali lo stesso era stato adottato e senza che fossero state utilizzate le speciali forme dettate dall'urgenza, avrebbe determinato una compressione del diritto di difesa del ricorrente, essendogli, in sostanza, stato negato di conoscere quali fossero gli elementi posti a suo carico.

Per le esposte ragioni era richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato il motivo posto alla sua base, deve essere dichiarato inammissibile.

Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente un tema, quello della interferenza fra la disciplina afferente alla adozione del provvedimento di t divieto di cui alla legge n. 401 del 1989 e l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, adombrato, sia pur fugacemente, dalla ricorrente difesa.

Prevede, infatti, la disposizione normativa ultima citata che, "1.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".

Come questa Corte ha in numerose occasione rilevato, con motivazione convincente che qui si intende integralmente ribadire, l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, il cui dichiarato presupposto è l'assenza di esigenze di celerità procedimentali, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, essendo quest'ultimo caratterizzato, come evidenziato dalla serrata scansione dei tempi procedimentali, da particolari esigenze di urgenza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 febbraio 2017, n. 7960; Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 marzo 2012, n. 10984; Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 settembre 2006, n. 29923).

Così definito uno dei temi dedotti in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio, si osserva, quanto all'altro aspetto del ricorso , formulato dalla difesa del Mencarelli, che (seppure sia ben vero che ai fini del corretto ed esauriente esercizio del diritto di difesa il destinatario del provvedimento di divieto emesso dal questore è legittimato - oltre che a presentare le sue deduzioni all'organo competente per la convalida nelle 48 ore susseguenti alla notificazione del provvedimento in questione, di tal che, onde assicurare alla difesa dell'interessato un congruo spatium interloquendi, non è consentito al giudice convalidare il provvedimento questorile se non dopo la decorrenza di tale citato termine - anche a prendere visione, al fine di contestarne la utilizzabilità, la concludenza o, comunque, la rilevanza, degli atti che hanno costituito la base documentale posta a fondamento del provvedimento stesso) l'esercizio di un tale diritto, proprio per la stringatezza dei tempi che scandiscono l'intero procedimento, non è suscettibile di prevedere la presentazione di una formale istanza di accesso agli atti, ma presuppone l'immediata richiesta di prendere visione degli stessi direttamente da parte di chi vi abbia interesse presso gli uffici ove gli stessi debbono essere custoditi (cioè l'Ufficio della Questura che ha adottato il provvedimento e quello, giudiziario, che ha provveduto a chiederne la convalida; Uffici per altro notoriamente soggetti a costante funzionalità), e solo nel caso in cui consti, attraverso la produzione di idonea documentazione attestante la impossibilità, per fatto addebitabile alla Amministrazione procedente, che tale diritto di accesso non è stato consentito al soggetto portatore di un legittimo interesse a visionare la documentazione sulla base della quale è stato emesso il provvedimento, sarà consentito di allegare una tale situazione come idonea a determinare un vulnus per il corretto ed esauriente esercizio del diritto di difesa.

Posto che, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a documentare solo l'esistenza di una generica istanza scritta di accesso agli atti, senza, invece, fornire alcuna prova, come sarebbe stato necessario, in ordine all'avvenuto esperimento di almeno un tentativo - rimasto infruttuoso per causa imputabile all'Amministrazione - di accedere direttamente agli atti del procedimento per poterne prendere visione, il ricorso ora presentato è inammissibile.

A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e: sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 1974; avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia del 30 giugno 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Pm presso il Tribunale di Venezia chiesto, in data 29 giugno 2022, al Tribunale di quella stessa sede giudiziaria la convalida del provvedimento emesso, ai sensi della legge n. 401 del 1989, il precedente 20 giugno 2022, dal Questore della città lagunare ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e a questo notificato in data 27 giugno 2022 alle ore 18,00, il Gip del Tribunale di Venezia provvedeva, il successivo 30 giugno 2022, in orario imprecisato, alla richiesta convalida. Avverso di essa, con ricorso del 4 luglio 2022, insorgeva, a ministero del proprio difensore fiduciario, il Mencarelli, articolando una unica doglianza. In particolare, il Mencarelli si è doluto del fatto che il provvedimento di convalida emesso dal Tribunale di Venezia sia intervenuto senza che la ricorrente difesa - essendo stato notificato all'interessato il provvedimento questorile in data 27 giugno 2022 alle ore 18 - abbia potuto prendere visione degli atti in base ai quali esso era stato assunto, in quanto, nonostante le numerose richieste, anche a mezzo posta elettronica certificata, che erano state indirizzate dalla difesa del ricorrente alla locale Procura della Repubblica, solamente in data 1 luglio 2022 era stato possibile accedere agli atti in questione, quando, cioè, il provvedimento emesso dal Questore già era stato oggetto di convalida. Tale modus procedendi, considerato anche il fatto che all'interessato non era stata data alcuna comunicazione nonostante il provvedimento sia stato assunto ad oltre un mese di tempo dal verificarsi dei fatti per i quali lo stesso era stato adottato e senza che fossero state utilizzate le speciali forme dettate dall'urgenza, avrebbe determinato una compressione del diritto di difesa del ricorrente, essendogli, in sostanza, stato negato di conoscere quali fossero gli elementi posti a suo carico. Per le esposte ragioni era richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato il motivo posto alla sua base, deve essere dichiarato inammissibile. Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente un tema, quello della interferenza fra la disciplina afferente alla adozione del provvedimento di t divieto di cui alla legge n. 401 del 1989 e l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, adombrato, sia pur fugacemente, dalla ricorrente difesa. Prevede, infatti, la disposizione normativa ultima citata che, "1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". Come questa Corte ha in numerose occasione rilevato, con motivazione convincente che qui si intende integralmente ribadire, l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, il cui dichiarato presupposto è l'assenza di esigenze di celerità procedimentali, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, essendo quest'ultimo caratterizzato, come evidenziato dalla serrata scansione dei tempi procedimentali, da particolari esigenze di urgenza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 febbraio 2017, n. 7960; Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 marzo 2012, n. 10984; Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 settembre 2006, n. 29923). Così definito uno dei temi dedotti in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio, si osserva, quanto all'altro aspetto del ricorso , formulato dalla difesa del Mencarelli, che (seppure sia ben vero che ai fini del corretto ed esauriente esercizio del diritto di difesa il destinatario del provvedimento di divieto emesso dal questore è legittimato - oltre che a presentare le sue deduzioni all'organo competente per la convalida nelle 48 ore susseguenti alla notificazione del provvedimento in questione, di tal che, onde assicurare alla difesa dell'interessato un congruo spatium interloquendi, non è consentito al giudice convalidare il provvedimento questorile se non dopo la decorrenza di tale citato termine - anche a prendere visione, al fine di contestarne la utilizzabilità, la concludenza o, comunque, la rilevanza, degli atti che hanno costituito la base documentale posta a fondamento del provvedimento stesso) l'esercizio di un tale diritto, proprio per la stringatezza dei tempi che scandiscono l'intero procedimento, non è suscettibile di prevedere la presentazione di una formale istanza di accesso agli atti, ma presuppone l'immediata richiesta di prendere visione degli stessi direttamente da parte di chi vi abbia interesse presso gli uffici ove gli stessi debbono essere custoditi (cioè l'Ufficio della Questura che ha adottato il provvedimento e quello, giudiziario, che ha provveduto a chiederne la convalida; Uffici per altro notoriamente soggetti a costante funzionalità), e solo nel caso in cui consti, attraverso la produzione di idonea documentazione attestante la impossibilità, per fatto addebitabile alla Amministrazione procedente, che tale diritto di accesso non è stato consentito al soggetto portatore di un legittimo interesse a visionare la documentazione sulla base della quale è stato emesso il provvedimento, sarà consentito di allegare una tale situazione come idonea a determinare un vulnus per il corretto ed esauriente esercizio del diritto di difesa. Posto che, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a documentare solo l'esistenza di una generica istanza scritta di accesso agli atti, senza, invece, fornire alcuna prova, come sarebbe stato necessario, in ordine all'avvenuto esperimento di almeno un tentativo - rimasto infruttuoso per causa imputabile all'Amministrazione - di accedere direttamente agli atti del procedimento per poterne prendere visione, il ricorso ora presentato è inammissibile. A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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