CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 02629/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16791/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] de Cavalieri 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOIA che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.363/2022 depositata il 11/05/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., giacché al difensore risulta conferito anche il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare rinunzie; rilevato che l’atto reca l’indicazione del numero di R.G. 27112/2022, evidentemente frutto di errore materiale perché il procedimento indicato riguarda altre parti ed il deposito è stato effettuato in relazione al procedimento, corretto, n. 16791/2022, nel quale, tra l’altro, il Ministero è costituito in persona dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha sottoscritto la rinuncia per adesione; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/02/2025 Il