CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13119/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MARCO;1653 - controricorrente -avverso la sentenza n. 85/2022 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 267/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16119/2022Numero sezionale 1653/2026Data pubblicazione 07/05/20261. Con sentenza n. 85/2022, depositata il 7 aprile 2022, laCorte d’Appello di Genova ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione delTribunale di Savona che aveva parzialmente accolto la domandadi [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice professionale dell'agenziaimmobiliare. La sentenza ha accertato il credito della predettacollaboratrice nella misura di €10.800,05 a titolo di compensiprofessionali maturati tra il 2 aprile 2018 e il maggio 2019.1.1. La controversia trae origine dal "Disciplinare diConferimento [OSCURATO:PERSONA]" sottoscritto dalle parti, ilquale prevedeva un sistema di compensi basato sull'apportodella collaboratrice: una provvigione del 40% per affari conclusiesclusivamente per suo tramite, del 20% per affari conclusi inconcorso con altri soggetti e del 10% sui ricavi emessi dallasocietà per l'attività di promozione, marketing e sviluppo dellarete commerciale, anche su affari a lei estranei.1.2. Il Tribunale di Savona, all'esito di una CTU contabile, haritenuto applicabile, quantomeno in via analogica, l'art. 1755c.c., in considerazione dell’attività di intermediazione svolta,stabilendo che il diritto al compenso sorgesse al momento dellacostituzione del vincolo giuridico (contratto preliminare) e nonall'incasso effettivo. Ha inoltre rigettato la domandariconvenzionale di indennità di mancato preavviso formulatadalla società, ravvisando una risoluzione consensuale delrapporto determinata dalla revoca degli accessi informatici allaRosso in data 24 maggio 2019.2. La Corte d’Appello di Genova ha confermato tale statuizione,ritenendo che anche per la provvigione del 10% la maturazionedel diritto fosse legata alla stipula dei contratti preliminari. HaNumero registro generale 16119/2022Numero sezionale 1653/2026escluso, quindi, l'indennità di preavviso addeNbuimtaerno ddi ora ccolta generale 13119/2026Data pubblicazione 07/05/2026l'interruzione del rapporto alla scelta unilaterale della società direvocare gli accessi ai sistemi aziendali.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360 n. 3 c.p.c.), laricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e ss c.c. in materia di interpretazione del contratto;violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c.; erroneaestensione analogica dei principi di diritto applicabili all'attivitàdi intermediazione immobiliare ad altri tipi di attività; erroneocalcolo del compenso.La società sostiene che la provvigione del 10% fosse riferita addato letterale del contratto ("ricavi emessi", "buon fine")imponesse la maturazione del diritto solo alla fatturazione eall'effettiva riscossione.Va preliminarmente rilevato, quanto alla dedotta violazionedell’art. 1362 cod. civ., che l’interpretazione de qua è attivitàriservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato dilegittimità salvo che per il caso della violazione delle regolelegali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non puòdirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazionidel testo negoziale, sicchè, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,Numero registro generale 16119/2022che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudiceN, umero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 13119/2026dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataData pubblicazione 07/05/2026un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 2018).1.1.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha ritenuto condivisibile sulpunto l’interpretazione del primo giudice, osservando che per lapercentuale del 10% la maturazione del diritto "non può chesorgere... dalla stipula di un contratto preliminare".La Corte ha rilevato che tale attività di marketing è "comunqueconnessa e tesa a favorire la conclusione degli affari", rendendocongrua l'applicazione dell'art. 1755 c.c..Questa Corte ha affermato, sul punto, che al fine di riconoscereil diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affaredeve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dalmediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico cheabiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deveconsiderarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le partiabbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo ildiritto alla provvigione al momento della sottoscrizione delcontratto definitivo di compravendita (Cfr., Cass. n. 2359 del2024; Cass. n. 30083 del 2019)Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte incui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attivitàintermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto edesclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare,poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suointervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenzadi un processo di formazione della volontà delle parti complessoed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sìda realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire allaNumero registro generale 16119/2022conclusione del contratto, secondo i principi della causalitàN umero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 13119/2026adeguata (Cass. n. 869/2018).Data pubblicazione 07/05/2026L'estensione dell'art. 1755 c.c. è corretta poiché l'attività dipromozione è l'antecedente indispensabile per la conclusionedell'affare e va rilevato come non solo fosse precipua dellasocietà tale attività di mediazione ma come la stessa fossealtresì tipica funzione economico - sociale del rapportointercorso fra le parti.La censura tenta di imporre una lettura alternativa del testonegoziale senza evidenziare violazioni dei canoni ermeneutici(fra le tante, Cass. n. 16351 del 2022), operazione preclusa insede di legittimità.2. Con il secondo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrentededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346c.p.c., ultrapetizione, lamentando che la pronuncia della Corted'appello di Genova sia intervenuta su questioni abbandonate enon riproposte dalla parte appellata. Si contesta, in particolare,che la Corte abbia rigettato la domanda inerente all'indennità dipreavviso ravvisando una "giusta causa" del recessonell'estromissione informatica, tesi che l'appellata non avrebberiproposto in appello.In ordine alla corretta articolazione delle doglianze processuali,occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. èconfigurabile esclusivamente in presenza di un omesso esamedi una domanda o di una pronuncia su domanda non proposta,integrando in tal caso un error in procedendo per violazionedell'art. 112 c.p.c.Diversamente, qualora la censura investa l'interpretazione datadal giudice di merito al contenuto o all'ampiezza della domandastessa, l'attività richiesta esula dal sindacato di legittimità,Numero registro generale 16119/2022Numero sezionale 1653/2026risolvendosi in un accertamento in fatto riservato Nuinme rov dii ara ccolta generale 13119/2026Data pubblicazione 07/05/2026esclusiva al giudice del merito. Ne consegue che l'esegesi deltesto della domanda non può formare oggetto di ricorso ai sensidel citato n. 4, restando l'eventuale carenza interpretativadell'atto processuale sindacabile unicamente sotto il profilo delvizio motivazionale (Cass. n. 22724/2024; Cass. n. 4739/2024;Cass. n. 20373/2008).2.1. Nella specie, invero, la Corte ha accertato che la causadell'interruzione "deve essere addebitata alla stessa societàappellante", la quale ha revocato l'accesso ai sistemi informaticiil 24 maggio 2019. Tale condotta è stata ritenuta ostativa allaprosecuzione del rapporto nel periodo di preavviso.Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) non è violato quando il giudice rigetta una domandaaccertando l'insussistenza dei fatti costitutivi. La Corte halegittimamente qualificato i fatti emersi dall'istruttoria (revocaaccessi) per escludere il diritto all'indennità in capo alla società,così rispondendo alla censura proposta dalla stessa società conil secondo motivo di appello (pag. 12 sentenza impugnata).3. Con il terzo motivo (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), la societàdeduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma IIn. 4 e 395 comma IV, contraddittorietà ed illogicità dellasentenza, travisamento dei fatti.La ricorrente sostiene che il recesso della [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenutoil 20 maggio 2019 e che l'estromissione informatica ne fossesolo una conseguenza successiva.Occorre premettere, in ordine alla tecnica di formulazione deimotivi, che la prospettazione cumulativa di censure riferiteindistintamente ai numeri 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.non appare coerente con la natura del giudizio di legittimità.Tale sovrapposizione di profili eterogenei (violazione di legge eNumero registro generale 16119/2022vizio di motivazione) non consente di scindere le singoleN umero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 13119/2026lagnanze, rischiando di demandare a questa Corte un compitoData pubblicazione 07/05/2026di integrazione del contenuto delle stesse che eccede i propripoteri istituzionali, risolvendosi in una sollecitazione ariesaminare il merito della vicenda (Cass. n. 3397 del 2024).Sotto altro profilo, il sindacato sulla ricostruzione fattuale èdelimitato dal regime della c.d. «doppia conforme» ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. Tale disciplina preclude la deducibilitàdel vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora lasentenza d'appello confermi la decisione di primo grado sullabase delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto,anche laddove il giudice di secondo grado abbia fornitoargomentazioni integrative o precisazioni ulteriori a supportodella statuizione (Cass. n. 7724 del 2022).Pertanto, l'esame della vicenda storica resta ancoratoall'accertamento compiuto dai giudici di merito, entro i rigidilimiti del “minimo costituzionale” della motivazione (Cass.SS.UU. n. 8053 del 2014), che impediscono a questa Corte diprocedere a un nuovo vaglio degli elementi istruttori o allaverifica della congruità dell’iter logico seguito per laricostruzione dei fatti.4. Nella specie, la Corte, con accertamento in fatto,incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la causa diinterruzione del rapporto professionale fosse da addebitarsi allasocietà la quale, pacificamente, aveva revocato l’accesso dellaRosso ai sistemi informatici aziendali, così impedendole, di fatto,di proseguire nella propria attività professionale, conconseguente successiva presa d’atto da parte dellacontroricorrente dell’impossibilità di continuare a prestare lapropria attività lavorativa in favore della società.Numero registro generale 16119/2022Ha ritenuto, quindi, la Corte, che la pacifica intenzione dellaN umero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 13119/2026Rosso di “mettersi in proprio” dovesse reputarsi irrilevanteData pubblicazione 07/05/2026avendo la stessa continuato a lavorare anche successivamentealla revoca e, in particolare, dopo la data del 20 maggio dataindividuata dalla società come quella del recesso della [OSCURATO:PERSONA].5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi e200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 16119/2022Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 13119/2026Data pubblicazione 07/05/2026