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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 09948/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso, conclusioni ribadite con memoria depositata in data 30/01/2024. ‘m4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato in data 25/09/2023 la sentenza del 23/03/2021 del Tribunale di Torino con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 640, comma secondo n. 2-bis, 61 n. 5 e 7, cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo di ricorso ha dedotto la assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità, rappresentando e documentando l' intervenuta remissione di querela con relativa accettazione in data 02/11/2023.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in considerazione delle aggravanti contestate.

4. La difesa ha depositato memoria in data 30/01/2024 evidenziando come il giudice di primo grado avesse derubricato il fatto in truffa semplice, escludendo le aggravanti contestate.

5. Il ricorso è fondato.

Sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla difesa difetta la condizione di procedibilità in ragione della sopravvenuta remissione di querela con relativa accettazione, come emergente dalla documentazione allegata, in relazione a reato per il quale era stata esclusa sin dal primo grado l'aggravante oggetto di contestazione.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso, conclusioni ribadite con memoria depositata in data 30/01/2024. ‘m4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato in data 25/09/2023 la sentenza del 23/03/2021 del Tribunale di Torino con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 640, comma secondo n. 2-bis, 61 n. 5 e 7, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo di ricorso ha dedotto la assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità, rappresentando e documentando l' intervenuta remissione di querela con relativa accettazione in data 02/11/2023. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in considerazione delle aggravanti contestate. 4. La difesa ha depositato memoria in data 30/01/2024 evidenziando come il giudice di primo grado avesse derubricato il fatto in truffa semplice, escludendo le aggravanti contestate. 5. Il ricorso è fondato. Sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla difesa difetta la condizione di procedibilità in ragione della sopravvenuta remissione di querela con relativa accettazione, come emergente dalla documentazione allegata, in relazione a reato per il quale era stata esclusa sin dal primo grado l'aggravante oggetto di contestazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09948/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris