CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tutti e cinque i motivi di ricorso non sono consentiti in sede dilegittimità e precisamente:1. Violazione degli artt. 27 Cost., 530, comma 2, c.p.p., 648 c.p., erronea affermazione diresponsabilità in difetto di elementi qualificanti;2. violazione di legge e vizio di motivazione, inammissibile ricorso a presunzioni nonconsentite per integrare il dolo;la Corte di merito, lungi dal fondare la responsabilità sull’esclusivo dato costituitodall’assenza di spiegazioni da parte dell’imputato sulla provenienza del bene ha, invece,correttamente evidenziato come l’assenza di elementi a discarico, introdotti dall’imputatoavvalendosi delle facoltà di cui all’art. 495, comma 2, c.p.p., rendono di conseguente univo egrave sul piano della valutazione probatoria l’elemento costituito dalla diretta disponibilità diun bene che presentava elementi sintomatici di una provenienza illecita, facilmente scorgibiliictu oculi da chiunque;3. Travisamento della prova e manifesta illogicità, valorizzazione di circostanze non risultantidagli atti;il motivo è aspecifico in quanto del richiamo al “prezzo vile” del bene che la sentenzaimpugnata avrebbe operato a pag. 4 a fondamento del dolo non vi è traccia. Anzi il valoremodesto del bene è stato apprezzato ai fini della concessione in prevalenza delle attenuantigeneriche;4. violazione dell’art. 192 c.p.p., omissione della valutazione delle alternative lecite;il motivo è generico trattandosi di alternative di merito che non confutano il risultato di provaconseguito sulla scorta di elementi di carattere decisivo e dimostrativo della riconducibilitàdel possesso all’imputato;5. Violazione degli artt. 132 e 133 c.p. in punto di trattamento sanzionatorio;il motivo è inammissibile per carenza di interesse essendo stata la pena determinata nelminimo edittale.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]