CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 21515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], che risultava detenuto in espiazione della pena, quale collaboratore di giustizia, per fatti di reato commessi prima di aprirsi alla collaborazione. Il rigetto del ricorso veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che il ricorrente, pur avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, rilevante ex art. 16 -nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 8, non aveva dato prova di "sicuro ravvedimento", non potendo tale requisito essere affermato, sic et simpliciter, per il solo fatto che Palumbo collaborava con la giustizia, anche alla luce del fatto che aveva iniziato a usufruire di permessi premio solo nel 2021. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto dell'insussistenza del requisito del "sicuro ravvedimento", indispensabile per la concessione della detenzione domiciliare invocato. Tale requisito, infatti, era stato escluso dal Tribunale di sorveglianza di Roma senza tenere conto del percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, ma si era sviluppato anche attraverso una partecipazione proficua al programma trattamentale intrapreso, mantenutasi costante nel corso degli anni, per effetto della quale gli erano stati concessi diversi permessi premio. Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la posizione di collaboratore di giustizia di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della quale doveva farsi applicazione del principio di gradualità delle misure alternative alla detenzione, nel contesto della sua risalente condizione collaborativa, della quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, che subordina la concessione del beneficio penitenziario alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione, che sia acquisita la prova della resipiscenza del condannato ancorata al parametro del "sicuro ravvedimento" e che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, per converso, respingeva l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Palumbo sull'assunto che la sua condizione di collaboratore di giustizia non costituiva un elemento sintomatico, di per sé sola, sufficiente a fare ritenere sussistente il requisito del "sicuro ravvedimento" del detenuto. Tale parametro, com'è noto, è canonizzato dall'art. 176, primo comma, cod. pen., che richiama la posizione del «condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento [...]». La nozione di "sicuro ravvedimento", alla quale deve essere ancorato il giudizio prognostico relativo alla detenzione domiciliare invocata da [OSCURATO:PERSONA], è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dato conto della significativa differenza qualitativa dall'ordinaria buona condotta carceraria, statuendo che il requisito in esame «implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato [...1» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01). Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, era tenuto a compiere una verifica complessiva sull'opportunità di concedere la detenzione domiciliare invocata da [OSCURATO:PERSONA], che, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, doveva riguardare le premesse meritorie e l'utilità concreta del beneficio, sul presupposto del "sicuro ravvedimento" dell'istante, che doveva essere valutato alla luce degli elementi di giudizio forniti dagli organismi competenti e della sua condizione di collaboratore di giustizia, con cui ci si doveva confrontare analiticamente. 3. A questi parametri ermeneutici il Tribunale di sorveglianza di Roma si conformava correttamente. 3.1. Osserva il Collegio che è certamente vero che il "sicuro ravvedimento" del condannato è un elemento di difficile verifica, essendo legato al mondo interiore dell'istante e collegandosi a un riscatto morale del reo, valutabilein una prospettiva globale, che consideri tutti gli atti e le manifestazioni, di contenuto materiale e morale, idonei ad assumere un valore sintomatico nella direzione prefigurata. Questo requisito, quindi, presuppone un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole trattamentali, concretamente verificabile sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle istituzioni competenti, che, nel caso in cui l'istante sia un collaboratore di giustizia, deve tenere contro del percorso collaborativo intrapreso e del consolidamento nel tempo degli effetti positivi del processo rieducativo. Tuttavia, ferme restando queste, obiettive, difficoltà di accertamento, nel provvedimento impugnato si dava adeguatamente conto dei parametri richiamati nel paragrafo precedente, richiamando le modalità di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione che era stata attivata nei suoi confronti dopo l'apertura, non risalente nel tempo, alla collaborazione con la giustizia e la circostanza che l'istante aveva ancora scontato un periodo di detenzione limitato ad alcuni anni. Si consideri, ulteriormente, che Palumbo, pur avendo avviato un percorso positivo e una seria opera di revisione critica rispetto al suo vissuto criminale, aveva iniziato a fruire dei permessi premio soltanto a decorrere dal luglio 2021, rendendo evidente, allo stato, l'assenza di una consolidata sperimentazione del suo percorso di reinserimento graduale, governato dal principio di progressività tratta mentale. Veniva, pertanto, formulato un giudizio prognostico congruo sul percorso trattamentale svolto da Palumbo dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia, idoneo a supportare il vaglio della personalità del ricorrente, alla luce della sua condizione collaborativa di giustizia, che imponeva di sottoporre a ulteriori verifiche la sua volontà di conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, valutava in termini prognostici corretti il processo di ravvedimento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] durante l'esecuzione della pena di cui si controverte, ancora non del tutto completato, valutandolo alla luce del percorso trattamentale seguito dopo l'apertura alla collaborazione e dell'arco temporale limitato oggetto di vaglio, in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della concessione di un beneficio penitenziario ex art. art. 16 -nonies decreto-legge n. 8 del 1991, è necessaria «la valutazione, da parte del giudice, della complessiva condotta serbata dal condannato finalizzata alla verifica di un compiuto ravvedimento, realizzato all'esito di una revisione critica della propria vita antecedente [...1» (Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504-01).4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spse processuali. P.Q.M. Rigetta il