CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 49469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1957, avverso la sentenza in data 29/10/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 ottobre 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2019 del Tribunale di Brescia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione ai periodi d'imposta 2010 e 2011, con l'attenuante dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di sette motivi. Con il primo lamenta il travisamento della prova in merito alle dichiarazioni del trasportatore perché il prospetto dei documenti di trasporto fittizi e quello dei documenti effettivi era stato redatto a memoria, mentre la Corte territoriale aveva affermato che era stato redatto attingendo ai documenti di trasporto contrassegnati da una "x" (quelli relativi ai trasporti fittizi) e non solo a memoria. Nonostante le numerose sollecitazioni, il teste non aveva saputo riferire ove si trovassero questi documenti. La Corte territoriale ha ritenuto ininfluente la circostanza perché non si poteva pretendere che il teste ricordasse nel 2019 i viaggi effettuati nel 2010 e nel 2011. La difesa lamenta che il teste non ricordava le modalità con cui aveva redatto il prospetto e aveva reso delle dichiarazioni contraddittorie per cui la prova valutata era incompatibile con quella raccolta. Con il secondo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di altro teste che aveva invece dichiarato di aver ricevuto tutta la merce indicata nei documenti di trasporto. La Corte territoriale aveva sbrigativamente ritenuto che fosse inattendibile, dovendo altrimenti riconoscere di essere concorrente nel reato commesso dall'imputato. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione per aver ritenuto provato il fatto sulla base di un pregiudizio - l'impresa gestita dall'imputato non era nuova a tali pratiche -, laddove il precedente si era risolto con una pronuncia del GUP di una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Con il quarto denuncia il vizio di motivazione in merito alla presunta restituzione di denaro all'imputato dal momento che la Corte territoriale aveva esaminato sinteticamente la questione. Con il quinto eccepisce il vizio di motivazione, perché in presenza di merce e di sostenimento del relativo costo non sussisteva evasione d'imposta e non era configurabile il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Con il sesto deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento agli art. 42 cod. pen., 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 6 d.lgs. n. 471 del 1997. Nega il dolo specifico rispetto alle imposte dirette perché i costi erano stati interamente sostenuti e ai fini IVA perché l'imposta non era dovuta. Con il settimo lamenta la violazione di legge perché gli erano state negate le generiche sebbene avesse provveduto all'integrale estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento, così da meritare l'attenuante speciale dell'art. 13- bis d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi quattro motivi sono generici e fattuali. I Giudici di merito hanno accertato che alcuni trasporti erano stati reali, ma altri fittizi, perché il trasportatore, che aveva patteggiato la pena, aveva confermato che era solito contrassegnare i documenti di trasporto relativi ai trasporti inesistenti con una "x". La difesa ha lamentato il travisamento della prova perché i Giudici non avevano tratto le dovute conseguenze dal fatto che le dichiarazioni erano basate solo sul ricordo del teste che non disponeva più della documentazione. L'eccezione non ha consistenza. La Corte territoriale ha ben spiegato che l'esaminato aveva consegnato agli inquirenti un prospetto con i trasporti inesistenti otto L nni prima, i 13, ./ per cui, al momento dell'esame dibattimentale, era naturale che non in grado di offrire un dettaglio maggiore in merito a ciò che già aveva scritto. Non illogicamente ha poi ritenuto sub-valenti le dichiarazioni di altro teste, il quale aveva indicato come esistenti alcuni trasporti già segnalati come fittizi, perché soggetto interessato ad evitare un suo personale coinvolgimento nel reato a titolo di concorso. Anche a voler prescindere dal pregiudizio negativo derivante dalla valorizzazione di una testimonianza resa in un processo comunque definito a vantaggio dell'imputato con sentenza di assoluzione, rimane fermo il quadro accusatorio recepito dalla sentenza di primo grado e confermato negli stessi termini dalla sentenza di secondo grado. Sulla base del cospicuo compendio probatorio, costituito da documenti, testimonianze e intercettazioni, il Tribunale di Brescia ha ricostruito che la Metalbland aveva acquistato, nel periodo 2004-20111 rottami ferrosi con il meccanismo del reverse charge per milioni di euro, aveva auto-fatturato in data successiva all'alienazione del ferro ad altre società e non aveva documentazione idonea a ricostruire tutti i passaggi delle negoziazioni. Inoltre, aveva incassato gli importi fatturati, ma subito dopo aveva prelevato importi sostanzialmente corrispondenti, provvedendo così alla restituzione del versato con trattenuta tra il 2,5% e il 10%. In questo modo, aveva offerto copertura alle altre società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], che acquistavano in nero il materiale ferroso da terzi e si procuravano successivamente delle fatture per la tracciabilità, in funzione della rivendita del materiale ferroso alle fonderie e della deduzione fiscale dei costi. Dai conti correnti della Metalbland era stato possibile verificare che, appena una somma entrava, veniva prelevata in contanti e restituita alla [OSCURATO:PERSONA], la quale la utilizzava per i pagamenti in nero, per cui l'accertamento bancario sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prodotto alcun risultato significativo. Di qui l'integrazione dell'evasione delle imposte in seguito al compimento di operazioni oggettivamente inesistenti. Per questa ragione, va disatteso anche il quinto motivo, secondo cui la "copertura" delle operazioni in nero non poteva dar luogo al reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 siccome la merce era stata acquistata, il costo sostenuto e quindi debitamente dedotto. Infatti, i Giudici di merito hanno ben spiegato che si trattava di operazioni oggettivamente inesistenti, perché la Metalbland era deputata a emettere solo fatture comprovanti operazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti, "servizio" per il quale percepiva un corrispettivo in percentuale, senza che vi fosse la consegna effettiva del materiale ferroso. La Corte territoriale ha affermato che, pur a voler accogliere la tesi difensiva, era certamente inesistente l'operazione per la parte del corrispettivo percentuale, così rafforzando la ricostruzione del primo grado. E' pacifico in giurisprudenza che non possano dedursi i costi per operazioni soggettivamente inesistenti (Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Romano, Rv. 276289-01), il che vale a maggior ragione per i costi da operazioni oggettivamente inesistenti. Pertanto, non coglie nel segno neanche il sesto motivo di ricorso, secondo cui non vi sarebbe il dolo di evasione perché, ai fini delle imposte dirette, i costi erano stati integralmente sostenuti, mentre VIVA non era dovuta per le operazioni in regime di reverse charge. L'assunto si fonda invero su un presupposto fattuale diverso da quello accertato. Non si confronta con la decisione impugnata il settimo motivo di ricorso. Infatti, già il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante speciale dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e aveva negato le attenuanti generiche in assenza dei relativi presupposti. La Corte territoriale ha motivatamente confermato tale giudizio osservando che l'incensuratezza non giustifica l'ulteriore riduzione di pena (si veda tra le più recenti, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). Nonostante ciò, la difesa non ha allegato ulteriori elementi di cui era stata omessa la valutazione, limitandosi a censurare l'affermazione della sentenza secondo cui l'imputato non aveva dimostrato segni di collaborazione o resipiscenza. In realtà, la ratio decidendi si basa sulla mancata rappresentazione di elementi ulteriori rispetto all'incensuratezza, siccome il comportamento collaborativo sfociato nel pagamento del dovuto era già stato valorizzato con l'applicazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La motivazione è pertanto immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in