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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48090/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo A) (art. 474 cod. pen.) per intervenuta prescrizione ed ha confermato la condanna in relazione al reato di cui al capo B) (art. 648 cod. pen.), rideterminando la pena.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 49 e 473 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto stante la grossolanità della contraffazione, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza per il delitto di contraffazione, sicché la supposta violazione di legge risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione pratica della fattispecie concreta, non visitabile nel giudizio di legittimità.

Premesso che la questione di diritto sollevata in ordine alla rilevanza del falso grossolano risulta conferente al caso di specie in quanto il reato di cui all'art. 474 cod. pen., seppure estinto per prescrizione, costituisce il presupposto della ricettazione ex art. 648 cod. pen., si rileva come correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante ai fini della configurazione del reato di contraffazione la grossolanità del falso (pag. 2 della pronuncia impugnata), in quanto la fattispecie criminosa in discorso tutela in via principale e diretta il bene giuridico della fede pubblica, non già la libera determinazione del singolo acquirente ed ha natura di reato di pericolo.

Pertanto, la selezione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 474 cod. pen. deve compiersi avendo riguardo non già alla idoneità del marchio a trarre in inganno il singolo acquirente del bene, bensì alla luce della oggettiva ed intrinseca capacità del bene, come contraffatto, a riprodurre il marchio o il segno distintivo che individuano un determinato prodotto.

In tal senso, non risulta necessario, ai fini della configurazione del reato in discorso, la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo l'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen. qualora per la grossolanità della contraffazione ovvero per le condizioni di vendita l'azione sia inidonea a trarre in inganno.

In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814).

Pertanto, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo A) (art. 474 cod. pen.) per intervenuta prescrizione ed ha confermato la condanna in relazione al reato di cui al capo B) (art. 648 cod. pen.), rideterminando la pena. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 49 e 473 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto stante la grossolanità della contraffazione, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza per il delitto di contraffazione, sicché la supposta violazione di legge risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione pratica della fattispecie concreta, non visitabile nel giudizio di legittimità. Premesso che la questione di diritto sollevata in ordine alla rilevanza del falso grossolano risulta conferente al caso di specie in quanto il reato di cui all'art. 474 cod. pen., seppure estinto per prescrizione, costituisce il presupposto della ricettazione ex art. 648 cod. pen., si rileva come correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante ai fini della configurazione del reato di contraffazione la grossolanità del falso (pag. 2 della pronuncia impugnata), in quanto la fattispecie criminosa in discorso tutela in via principale e diretta il bene giuridico della fede pubblica, non già la libera determinazione del singolo acquirente ed ha natura di reato di pericolo. Pertanto, la selezione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 474 cod. pen. deve compiersi avendo riguardo non già alla idoneità del marchio a trarre in inganno il singolo acquirente del bene, bensì alla luce della oggettiva ed intrinseca capacità del bene, come contraffatto, a riprodurre il marchio o il segno distintivo che individuano un determinato prodotto. In tal senso, non risulta necessario, ai fini della configurazione del reato in discorso, la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo l'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen. qualora per la grossolanità della contraffazione ovvero per le condizioni di vendita l'azione sia inidonea a trarre in inganno. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814). Pertanto, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere
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