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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 1963

Cassazione n. 10059/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 03/06/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata C:osa Nostra; Militello avrebbe fatto parte della famiglia di Brancaccio, partecipando a riunioni riservate con i vertici di altri mandamenti mafiosi, componendo - insieme ad altri - la squadra di sodali attivi nel settore delle estorsioni alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] provvedendo al sostentamento dei familiari dei detenuti e coadiuvando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del mandamento di Ciaculli nel gioco online clandestino (così l'imputazione provvisoria).

Il Tribunale ha invece annullato l'ordinanza genetica quanto al capo 46) in cui a Militello si contestava un tentativo di estorsione mafiosa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.

Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le molteplici censure dedotte anche in relazione alla esistenza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari contenuta nell'ordinanza genetica.

L'intero quadro accusatorio sarebbe costituito da alcune conversazioni e da servizi di osservazione attestanti incontri del Militello con soggetti ritenuti vicini al sodalizio mafioso.

Quanto alle conversazioni, si argomenta, si tratterebbe di dialoghi dal contenuto non univoco: si fa riferimento alla conversazione tra Militano e i coindagati Inzerillo e Vitale, di cui alle pag. 8-9 della ordinanza, a quelle dell'il febbraio 2020 tra Militello e Sanseverino e a quella del 12.3.2020 tra il ricorrente e il Celesia (pag. 10-11- ordinanza); l'interpretazione fornita dal Tribunale sarebbe inficiata dal pregiudizio derivante dall'essere Militello soggetto già condannato per associazione mafiosa.

All'indagato non è stato contestato alcun reato - fine ad eccezbne del fatto di cui al capo 46) per il quale, come detto, il titolo genetico è stato annullato.

Dalle conversazioni emergerebbe la conoscenza da parte di Militello di soggetti ritenuti partecipi ma non anche la sua partecipazione e il Tribunale si sarebbe limitato a riportare pagine di intercettazioni senza tuttavia spiegare le ragioni per cui le argomentazioni difensive dovrebbero essere disattese.

Né si sarebbe tenuto conto che in occasione degli incontri di natura mafiosa nessuna attività illecita sarebbe stata registrata dalla polizia giudiziaria.

Né, si aggiunge, sarebbero idonee a corroborare il quadro accusatorio, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni dei collaboratori ci giustizia; si sostiene che, dopo i fatti per i quali l'indagato ha riportato condanna, nessun collaboratore ha reso sul suo conto dichiarazioni accusatorie, né il ricorrente sarebbe stato coinvolto in indagini In tal senso si esaminano la dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio del 21 gennaio 2021, in cui il collaboratore avrebbe indicato il ricorrente come partecipe alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille; Militello, secondo Bisconti (soggetto di elevata caratura criminale mafiosa), sarebbe :stato un soggetto che avrebbe offerto "manovalanza" e si sarebbe messo a disposizione per aiutarlo a "combinare qualche appuntamento con altri sodali facendogli intendere che era uno che poteva".

Secondo il difensore sarebbe illogico ritenere che un soggetto come Militello, considerato "mera manovalanza", potesse proporre al Bisconti- soggetto apicale- di organizzare appuntamenti; sul punto la motivazione sarebbe illogica, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che i profili di incongruenza indicati non escluderebbero la partecipazione al sodalizio mafioso.

Dalle dichiarazioni del collaboratore emergerebbe solo la volontà di Militello di accreditarsi presso un soggetto di elevato spessore criminale proprio in ragione della sua estraneità al sodalizio.

Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto con ruoi o apicale che avrebbe escluso che l'indagato fosse un "uomo d'onore".- non sarebbero state adeguatamente considerate.

Né le dichiarazioni in questione sarebbero sorrette da riscontri esterni, individuati sostanzialmente nei fatti di cui al capo 46), per i quali, come detto, il titolo genetico è stato tuttavia annullato.

Nel caso di specie non sarebbe configurabile una condotta partecipativa [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, con una puntuale motivazione esente da illogicità manifeste, ha spiegato come: a) l'indagato sia stato già condannato per associazione mafiosa con due distinte sentenze divenute irrevocabili per condotte poste in essere fino al 10.2.2000; b) il collaboratore di giustizia Colletti, pur specificando di non essere a conoscenza della qualità di uomo d'onore dell'indagato, abbia riferito che questi era vicino all'ambiente mafioso e "operativo nel settore dei giochi"; c) il collaboratore di giustizia Bisconti abbia riferito che l'indagato si "occupava" di giochi" e di riscuotere i proventi di estorsioni per conto della famiglia mafiosa di Corso dei Mille; d) le dichiarazione dei collaboratori abbiano trovato adeguati riscontri nel contenuto di alcune conversazioni intercettate.

In tale contesto il Tribunale ha fatto riferimento: 1) alla conversazione del 12 marzo 2020 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]- soggetto di indubbia rilevanza all'intero del sodalizio mafioso- e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo comunicò al secondo che sarebbe stato Militello ad "occuparsi" di alcuni soggetti divenuti proprietari di un dato esercizio commerciale di una serie di attività prodromiche alla formulazione della richiesta estorsiva; 2) alla conversazione dell'Il febbraio 2020 in cui l'indagato riferì al Sanseverino di avere sotto "tiro" il nuovo proprietario di un bar e di essere disponibile a fare da intermediario tra quest'ultimo e il Celesia per la gestione del "pizzo"; 3) alle risultanze investigative attestanti l'effettivo coinvolgimento del ricorrente nel settore dei giochi, accertato attraverso gli incontri con [OSCURATO:PERSONA]- altro soggetto coinvolto nel presente procedimento per il reato in esame- finalizzati alla consegna del denaro: 4) al coinvolgimento dell'indagato nell'incontro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]- esponente di vertice del sodalizio- in relazione anche alla imposizione del pizzo; 5) al coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali del sodalizio, emergente dagli accadimenti - tutti analiticamente descritti nella ordinanza impugnata - che, se è vero che non portarono alla estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (il fatto è quello oggetto del capo 46 per il quale il Tribunale, come detto, ha annullato il titolo cautelare). sono tuttavia rivelatori della piena operatività dell'indagato all'interno dei sodalizio.

Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, il Tribunale ha anche spiegato, in modo non manifestamente illogico, come non assuma decisivo rilievo la circostanza che il collaboratore Coletti abbia riferito di non sapere- per quanto a sua conoscenza- che ricorrente non fosse "un uomo d'onore".

Si tratta in effetti di un'affermazione, quella del collaboratore, che non elude la portata autonoma del quadro indiziario descritto.

3. Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, non ha spiegato alcunchè sul perché gli elementi indicati non avrebbero una indubbia valenza indiziaria, sul perché le dinamiche cilescritte in relazione al fatto di cui all'imputazione 46) non assumerebbero un oggettivo riscontro non solo alle dichiarazioni- pur non troppo specifiche- dei collaboratori di giustizia, ma, soprattutto, al contenuto delle altre conversazioni intercettate.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

F, n. 47748 del 1:L/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2315, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 03/06/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata C:osa Nostra; Militello avrebbe fatto parte della famiglia di Brancaccio, partecipando a riunioni riservate con i vertici di altri mandamenti mafiosi, componendo - insieme ad altri - la squadra di sodali attivi nel settore delle estorsioni alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] provvedendo al sostentamento dei familiari dei detenuti e coadiuvando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del mandamento di Ciaculli nel gioco online clandestino (così l'imputazione provvisoria). Il Tribunale ha invece annullato l'ordinanza genetica quanto al capo 46) in cui a Militello si contestava un tentativo di estorsione mafiosa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le molteplici censure dedotte anche in relazione alla esistenza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari contenuta nell'ordinanza genetica. L'intero quadro accusatorio sarebbe costituito da alcune conversazioni e da servizi di osservazione attestanti incontri del Militello con soggetti ritenuti vicini al sodalizio mafioso. Quanto alle conversazioni, si argomenta, si tratterebbe di dialoghi dal contenuto non univoco: si fa riferimento alla conversazione tra Militano e i coindagati Inzerillo e Vitale, di cui alle pag. 8-9 della ordinanza, a quelle dell'il febbraio 2020 tra Militello e Sanseverino e a quella del 12.3.2020 tra il ricorrente e il Celesia (pag. 10-11- ordinanza); l'interpretazione fornita dal Tribunale sarebbe inficiata dal pregiudizio derivante dall'essere Militello soggetto già condannato per associazione mafiosa. All'indagato non è stato contestato alcun reato - fine ad eccezbne del fatto di cui al capo 46) per il quale, come detto, il titolo genetico è stato annullato. Dalle conversazioni emergerebbe la conoscenza da parte di Militello di soggetti ritenuti partecipi ma non anche la sua partecipazione e il Tribunale si sarebbe limitato a riportare pagine di intercettazioni senza tuttavia spiegare le ragioni per cui le argomentazioni difensive dovrebbero essere disattese. Né si sarebbe tenuto conto che in occasione degli incontri di natura mafiosa nessuna attività illecita sarebbe stata registrata dalla polizia giudiziaria. Né, si aggiunge, sarebbero idonee a corroborare il quadro accusatorio, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni dei collaboratori ci giustizia; si sostiene che, dopo i fatti per i quali l'indagato ha riportato condanna, nessun collaboratore ha reso sul suo conto dichiarazioni accusatorie, né il ricorrente sarebbe stato coinvolto in indagini In tal senso si esaminano la dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio del 21 gennaio 2021, in cui il collaboratore avrebbe indicato il ricorrente come partecipe alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille; Militello, secondo Bisconti (soggetto di elevata caratura criminale mafiosa), sarebbe :stato un soggetto che avrebbe offerto "manovalanza" e si sarebbe messo a disposizione per aiutarlo a "combinare qualche appuntamento con altri sodali facendogli intendere che era uno che poteva". Secondo il difensore sarebbe illogico ritenere che un soggetto come Militello, considerato "mera manovalanza", potesse proporre al Bisconti- soggetto apicale- di organizzare appuntamenti; sul punto la motivazione sarebbe illogica, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che i profili di incongruenza indicati non escluderebbero la partecipazione al sodalizio mafioso. Dalle dichiarazioni del collaboratore emergerebbe solo la volontà di Militello di accreditarsi presso un soggetto di elevato spessore criminale proprio in ragione della sua estraneità al sodalizio. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto con ruoi o apicale che avrebbe escluso che l'indagato fosse un "uomo d'onore".- non sarebbero state adeguatamente considerate. Né le dichiarazioni in questione sarebbero sorrette da riscontri esterni, individuati sostanzialmente nei fatti di cui al capo 46), per i quali, come detto, il titolo genetico è stato tuttavia annullato. Nel caso di specie non sarebbe configurabile una condotta partecipativa [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, con una puntuale motivazione esente da illogicità manifeste, ha spiegato come: a) l'indagato sia stato già condannato per associazione mafiosa con due distinte sentenze divenute irrevocabili per condotte poste in essere fino al 10.2.2000; b) il collaboratore di giustizia Colletti, pur specificando di non essere a conoscenza della qualità di uomo d'onore dell'indagato, abbia riferito che questi era vicino all'ambiente mafioso e "operativo nel settore dei giochi"; c) il collaboratore di giustizia Bisconti abbia riferito che l'indagato si "occupava" di giochi" e di riscuotere i proventi di estorsioni per conto della famiglia mafiosa di Corso dei Mille; d) le dichiarazione dei collaboratori abbiano trovato adeguati riscontri nel contenuto di alcune conversazioni intercettate. In tale contesto il Tribunale ha fatto riferimento: 1) alla conversazione del 12 marzo 2020 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]- soggetto di indubbia rilevanza all'intero del sodalizio mafioso- e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo comunicò al secondo che sarebbe stato Militello ad "occuparsi" di alcuni soggetti divenuti proprietari di un dato esercizio commerciale di una serie di attività prodromiche alla formulazione della richiesta estorsiva; 2) alla conversazione dell'Il febbraio 2020 in cui l'indagato riferì al Sanseverino di avere sotto "tiro" il nuovo proprietario di un bar e di essere disponibile a fare da intermediario tra quest'ultimo e il Celesia per la gestione del "pizzo"; 3) alle risultanze investigative attestanti l'effettivo coinvolgimento del ricorrente nel settore dei giochi, accertato attraverso gli incontri con [OSCURATO:PERSONA]- altro soggetto coinvolto nel presente procedimento per il reato in esame- finalizzati alla consegna del denaro: 4) al coinvolgimento dell'indagato nell'incontro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]- esponente di vertice del sodalizio- in relazione anche alla imposizione del pizzo; 5) al coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali del sodalizio, emergente dagli accadimenti - tutti analiticamente descritti nella ordinanza impugnata - che, se è vero che non portarono alla estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (il fatto è quello oggetto del capo 46 per il quale il Tribunale, come detto, ha annullato il titolo cautelare). sono tuttavia rivelatori della piena operatività dell'indagato all'interno dei sodalizio. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, il Tribunale ha anche spiegato, in modo non manifestamente illogico, come non assuma decisivo rilievo la circostanza che il collaboratore Coletti abbia riferito di non sapere- per quanto a sua conoscenza- che ricorrente non fosse "un uomo d'onore". Si tratta in effetti di un'affermazione, quella del collaboratore, che non elude la portata autonoma del quadro indiziario descritto. 3. Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, non ha spiegato alcunchè sul perché gli elementi indicati non avrebbero una indubbia valenza indiziaria, sul perché le dinamiche cilescritte in relazione al fatto di cui all'imputazione 46) non assumerebbero un oggettivo riscontro non solo alle dichiarazioni- pur non troppo specifiche- dei collaboratori di giustizia, ma, soprattutto, al contenuto delle altre conversazioni intercettate. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 1:L/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2315, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Can
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