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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07748/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 040215 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 9/9/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati condannati alle pene di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa (Okoduwa, in relazione al reato di cui all'art. 71, comma 1, d.P.R. 309/90) e 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa (Egbesela, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), ha riqualificato il fatto contestato a Okoduwa ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, rideterminando la relativa pena in 2 anni e 10 mesi di reclusione e 5.600 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti contestati, giustificata con la tipologia della sostanza stupefacente benché il trattamento sanzionatorio previsto sia il medesimo per le droghe pesanti e per quelle leggere, dunque senza adeguata giustificazione dello scostamento dal minimo edittale, essendo stata determinata in 3 anni di reclusione la pena base.

Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando anch'egli l'eccessività della pena e la violazione di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena base, agli aumenti per la continuazione e alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata considerata quale base di computo la pena di 4 anni di reclusione, senza adeguatamente considerare il comportamento collaborativo del ricorrente, l'incensuratezza e la giovane età, nonché l'effettiva lesione dell'interesse protetto. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro riproduttive di quelle analoghe formulate con l'atto d'appello e prive di analisi della condotta e della personalità del ricorrente, sono manifestamente infondate, essendo volte a censurare sul piano del merito le valutazioni di gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato poste a fondamento della determinazione della pena da considerare quale base di computo, di cui la Corte d'appello ha fornito giustificazione con motivazione idonea e non manifestamente illogica, sottolineando lo stabile inserimento del ricorrente nel circuito dello smercio di stupefacenti e il numero delle cessioni contestate, pari a oltre 100, oltre che l'assenza di elementi di positiva considerazione sul conto del ricorrente, tra l'altro privo di stabili e positivi riferimenti sociali e lavorativi: si tratta di motivazione sufficiente, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti in tali valutazioni, non sindacabili sul piano del merito in sede di legittimità.

Anche le doglianze formulate da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale, dopo aver riqualificato le condotte contestategli ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha adeguatamente giustificato la determinazione in 4 anni della pena base, la misura degli aumenti per la continuazione e della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la stabilità della attività, sia pure di piccolo spaccio, svolta dal ricorrente per oltre 5 anni, con un numero apprezzabile di acquirenti che l'imputato riforniva con continuità, superiore alla decina, ritenuto sintomatico di non modesta capacità di smercio della sostanza stupefacente, tanto da dare luogo a oltre 430 cessioni, e anche la personalità negativa del ricorrente, gravato da precedenti di polizia e privo di riferimenti sociali e lavorativi: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti, non sindacabile, come invece proposto dal ricorrente, sul piano delle valutazioni di merito, con la conseguente inammissibilità anche di tale ricorso.

Entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 040215 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 9/9/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati condannati alle pene di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa (Okoduwa, in relazione al reato di cui all'art. 71, comma 1, d.P.R. 309/90) e 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa (Egbesela, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), ha riqualificato il fatto contestato a Okoduwa ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, rideterminando la relativa pena in 2 anni e 10 mesi di reclusione e 5.600 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti contestati, giustificata con la tipologia della sostanza stupefacente benché il trattamento sanzionatorio previsto sia il medesimo per le droghe pesanti e per quelle leggere, dunque senza adeguata giustificazione dello scostamento dal minimo edittale, essendo stata determinata in 3 anni di reclusione la pena base. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando anch'egli l'eccessività della pena e la violazione di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena base, agli aumenti per la continuazione e alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata considerata quale base di computo la pena di 4 anni di reclusione, senza adeguatamente considerare il comportamento collaborativo del ricorrente, l'incensuratezza e la giovane età, nonché l'effettiva lesione dell'interesse protetto. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro riproduttive di quelle analoghe formulate con l'atto d'appello e prive di analisi della condotta e della personalità del ricorrente, sono manifestamente infondate, essendo volte a censurare sul piano del merito le valutazioni di gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato poste a fondamento della determinazione della pena da considerare quale base di computo, di cui la Corte d'appello ha fornito giustificazione con motivazione idonea e non manifestamente illogica, sottolineando lo stabile inserimento del ricorrente nel circuito dello smercio di stupefacenti e il numero delle cessioni contestate, pari a oltre 100, oltre che l'assenza di elementi di positiva considerazione sul conto del ricorrente, tra l'altro privo di stabili e positivi riferimenti sociali e lavorativi: si tratta di motivazione sufficiente, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti in tali valutazioni, non sindacabili sul piano del merito in sede di legittimità. Anche le doglianze formulate da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale, dopo aver riqualificato le condotte contestategli ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha adeguatamente giustificato la determinazione in 4 anni della pena base, la misura degli aumenti per la continuazione e della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la stabilità della attività, sia pure di piccolo spaccio, svolta dal ricorrente per oltre 5 anni, con un numero apprezzabile di acquirenti che l'imputato riforniva con continuità, superiore alla decina, ritenuto sintomatico di non modesta capacità di smercio della sostanza stupefacente, tanto da dare luogo a oltre 430 cessioni, e anche la personalità negativa del ricorrente, gravato da precedenti di polizia e privo di riferimenti sociali e lavorativi: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti, non sindacabile, come invece proposto dal ricorrente, sul piano delle valutazioni di merito, con la conseguente inammissibilità anche di tale ricorso. Entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022
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