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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 34791/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 28 gennaio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 5 ottobre 2011 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt.110, 73 commi 1 e 6 DPR 309/90 per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], acquistato al fine di cedere a terzi, da [OSCURATO:PERSONA] cl.'93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], un chM di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Rosarno il 10 gennaio 2019, con la recidiva reiterata e specifica.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.1.1. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la conversazione intercettata in ambientale in data 10 gennaio 2019 presso l'abitazione dello Iaropoli e alla presenza del ricorrente unitamente al Ferraro, al Pesce e al Molè, sia rivelatrice di un accordo illecito cui sarebbe seguito successivamente l'acquisto dello stupefacente.

Siffatta interpretazione sarebbe smentita dal prosieguo della conversazione allorquando il Baratta chiede espressamente ai presenti di non volere avere rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ricevendo sul punto rassicurazioni, laddove proprio il giorno successivo il Molè si sarebbe recato ad un incontro con l'Ascone per vendergli stupefacente.

Sulle specifiche censure della difesa, non vi sarebbe stata risposta da parte del Tribunale del Riesame.

Egualmente carente la motivazione dell'ordinanza impugnata laddove non fornisce risposta alle obiezioni difensive circa la possibile qualificazione dei fatti come un tentativo di cessione non essendosi raggiunta la prova che alla conversazione in casa dello Iaropoli sia seguito l'incontro per il perfezionamento della cessione medesima.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La specifica censura è relativa alla dedotta insussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in sede di riesame.

In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui si è soffermata unicamente sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del titolo di reato, richiamando peraltro precedenti specifici molto risalenti nel tempo, senza utilizzare alcuna argomentazione relativa alla data di accadimento dei fatti e riferendosi impropriamente a presunte cointeressenze del ricorrente con gruppi organizzati, laddove la contestazione di natura associativa elevata nei confronti del ricorrente è stata esclusa per carenza di gravità indiziaria. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art.275 comma 3 bis cod. proc. pen., circa l'adeguatezza della misura applicata.

In particolare, sostiene la difesa, alcuna motivazione contiene la impugnata ordinanza sulle ragioni in base alle quali la misura cautelare degli arresti donniciliari con il presidio del braccialetto elettronico possa considerarsi inidonea.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta alle doglianze difensive fatte valere nella richiesta di riesame.

2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2.1.Quanto alla completezza della motivazione, la circostanza che il giorno successivo all'accordo per la cessione dello stupefacente al ricorrente, emerso dalla conversazione intercettata in data 10 gennaio 2019 presso l'abitazione dello Iaropoli, gli esponenti del gruppo associato si siano rivolti ad Ascone, con il quale il Baratta non desiderava intrattenere rapporti chiedendo di non rivelare l'accordo intervenuto, non è idonea a sconfessare la gravità indiziaria in ordine alla effettività dell'accordo concluso.La stessa si presenta solo quale suggestiva lettura alternativa delle risultanze istruttorie, attinente alla valutazione in merito, suggerendo che il Molè non avesse fiducia nel Baratta e che dunque non si fosse concluso con lui l'accordo e la traditio della sostanza psicotropa in ragione dell'incontro con l'Ascone avvenuto alle ore 16,00.

Il dato è del resto probatoriamente confutato dalla circostanza che la consegna dello stupefacente al Baratta era fissata alle ore 10,30, come risulta dalla trascrizione dell'intercettazione allegata al ricorso medesimo, mentre l'incontro con il Cascone sarebbe avvenuto solo successivamente alle ore 16.00.

2.2. Quanto alla possibile qualificazione della vicenda nella forma del tentativo e non del reato consumato, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è rilevante ai fini della configurazione del reato di cessione nella forma consumata anche il solo accordo (ex multis Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, (2012), Rv. 251736; Sez. 4,n. 6781 del 23/01/2014, Rv. 259284) Diversamente secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis" si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Rv.268749).

Nel caso di specie l'accordo si era perfezionato con l'apprezzamento della qualità della sostanza e del prezzo (Baratta:[...] io me la portavo, guarda, facciamo con calma, c'è il prezzo, c'è la qualità[..]), tanto che era stato fissato l'appuntamento per la consegna la mattina del giorno successivo alle 10.30 e il rinvio era dovuto a circostanze del tutto fortuite (come risulta alla pag. 7 del provvedimento impugnato e dalla trascrizione della conversazione allegata al ricorso per il principio di autosufficienza).

Con riferimento, infine, alla mancata considerazione della memoria difensiva, il ricorrente non ha chiarito la rilevanza del contenuto degli argomenti spesi nella memoria (peraltro non allegata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) ai fini del decidere e la rilevanza della sua omessa considerazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Sezione della Corte (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020,(2021),Rv. 280670)"In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata."

3. Inammissibile il secondo motivo di ricorso in quanto generico in relazione alle doglianze rivolte alle esigenze cautelari. 3. 1.L'ordinanza impugnata, dopo avere dato atto dell'accordo sulla cessione di stupefacente e degli specifici rapporti intercorrenti tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i cedenti lo stupefacente, esponenti apicali della criminalità organizzata calabrese (esaurendo in tal modo il tema della gravità indiziaria), si sofferma ed evidenzia come questi ultimi intendessero, attraverso il ricorrente, creare un canale di spaccio privilegiato con la Lombardia. 3.1.1 Le conversazioni intervenute nei giorni successivi (p.5 della ordinanza impugnata) rivelano come il Baratta si dichiarava disponibile ad aprire un canale di smercio con la Lombardia, piazza di spaccio, che egli mostrava di conoscere per avervi operato, indicando al suo compagno di affari operante in Milano, D'[OSCURATO:PERSONA], gli appuntamenti con i calabresi e la periodicità degli approvvigionamenti, nonchè il quantitativo che il mercato avrebbe assorbito.

Nel lamentare assenza di motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la difesa non si confronta, dunque, con le puntuali ed esaustive motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata ( p.9), la quale alla luce delle conversazioni sinora richiamate, non solo evidenzia i precedenti penali specifici del Baratta(unica circostanza evidenziata nel ricorso), ma valorizza la decisiva programmazione di un sistematico e continuativo spaccio tra gli esponenti calabresi e il Baratta che opera su Milano di sostanza stupefacente di tipo cocaina, elementi rivelatori di un pericolo di recidiva quantomai concreto ed attuale.

Né la valorizzazione di siffatte circostanze fattuali in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari risulta incoerente, come sostenuto dal ricorrente, rispetto alla valutazione operata nell'ordinanza genetica di esclusione del ricorrente dalla partecipazione associativa essendo diversi i percorsi logico argomentativi che sorreggono il riconoscimento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la valutazione della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione associativa . 4.11 terzo motivo con il quale si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'adeguatezza degli arresti domiciliari con il controllo attraverso il presidio del braccialetto elettronico, è inammissibile in quanto generico.Il Tribunale del riesame ha condiviso il giudizio del giudice dell'ordinanza genetica, aggiungendo con autonomo giudizio critico che l'applicazione eventuale di misure autocustodiali "[..] non siano sufficientemente adeguate a inibire al prevenuto di rifornirsi di stupefacenti e di riorganizzare le forniture con modalità atte a eludere i controlli della pubblica autorità[..].

La richiesta di adozione dello strumento elettronico di controllo non è contenuta nella memoria scritta presentata in sede di riesame (che contiene generici motivi in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari).

Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a seguito della riforma cautelare di cui alla legge n.47/2015 e delle S.U. n.20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv.26651, " Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico Sez.2,n.23402 del 25/02/2019, Marsili, Rv.27776 ).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 28 gennaio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 5 ottobre 2011 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt.110, 73 commi 1 e 6 DPR 309/90 per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], acquistato al fine di cedere a terzi, da [OSCURATO:PERSONA] cl.'93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], un chM di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Rosarno il 10 gennaio 2019, con la recidiva reiterata e specifica. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1.1. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la conversazione intercettata in ambientale in data 10 gennaio 2019 presso l'abitazione dello Iaropoli e alla presenza del ricorrente unitamente al Ferraro, al Pesce e al Molè, sia rivelatrice di un accordo illecito cui sarebbe seguito successivamente l'acquisto dello stupefacente. Siffatta interpretazione sarebbe smentita dal prosieguo della conversazione allorquando il Baratta chiede espressamente ai presenti di non volere avere rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ricevendo sul punto rassicurazioni, laddove proprio il giorno successivo il Molè si sarebbe recato ad un incontro con l'Ascone per vendergli stupefacente. Sulle specifiche censure della difesa, non vi sarebbe stata risposta da parte del Tribunale del Riesame. Egualmente carente la motivazione dell'ordinanza impugnata laddove non fornisce risposta alle obiezioni difensive circa la possibile qualificazione dei fatti come un tentativo di cessione non essendosi raggiunta la prova che alla conversazione in casa dello Iaropoli sia seguito l'incontro per il perfezionamento della cessione medesima. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La specifica censura è relativa alla dedotta insussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in sede di riesame. In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui si è soffermata unicamente sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del titolo di reato, richiamando peraltro precedenti specifici molto risalenti nel tempo, senza utilizzare alcuna argomentazione relativa alla data di accadimento dei fatti e riferendosi impropriamente a presunte cointeressenze del ricorrente con gruppi organizzati, laddove la contestazione di natura associativa elevata nei confronti del ricorrente è stata esclusa per carenza di gravità indiziaria. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art.275 comma 3 bis cod. proc. pen., circa l'adeguatezza della misura applicata. In particolare, sostiene la difesa, alcuna motivazione contiene la impugnata ordinanza sulle ragioni in base alle quali la misura cautelare degli arresti donniciliari con il presidio del braccialetto elettronico possa considerarsi inidonea.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta alle doglianze difensive fatte valere nella richiesta di riesame. 2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2.1.Quanto alla completezza della motivazione, la circostanza che il giorno successivo all'accordo per la cessione dello stupefacente al ricorrente, emerso dalla conversazione intercettata in data 10 gennaio 2019 presso l'abitazione dello Iaropoli, gli esponenti del gruppo associato si siano rivolti ad Ascone, con il quale il Baratta non desiderava intrattenere rapporti chiedendo di non rivelare l'accordo intervenuto, non è idonea a sconfessare la gravità indiziaria in ordine alla effettività dell'accordo concluso.La stessa si presenta solo quale suggestiva lettura alternativa delle risultanze istruttorie, attinente alla valutazione in merito, suggerendo che il Molè non avesse fiducia nel Baratta e che dunque non si fosse concluso con lui l'accordo e la traditio della sostanza psicotropa in ragione dell'incontro con l'Ascone avvenuto alle ore 16,00. Il dato è del resto probatoriamente confutato dalla circostanza che la consegna dello stupefacente al Baratta era fissata alle ore 10,30, come risulta dalla trascrizione dell'intercettazione allegata al ricorso medesimo, mentre l'incontro con il Cascone sarebbe avvenuto solo successivamente alle ore 16.00. 2.2. Quanto alla possibile qualificazione della vicenda nella forma del tentativo e non del reato consumato, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è rilevante ai fini della configurazione del reato di cessione nella forma consumata anche il solo accordo (ex multis Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, (2012), Rv. 251736; Sez. 4,n. 6781 del 23/01/2014, Rv. 259284) Diversamente secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis" si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Rv.268749). Nel caso di specie l'accordo si era perfezionato con l'apprezzamento della qualità della sostanza e del prezzo (Baratta:[...] io me la portavo, guarda, facciamo con calma, c'è il prezzo, c'è la qualità[..]), tanto che era stato fissato l'appuntamento per la consegna la mattina del giorno successivo alle 10.30 e il rinvio era dovuto a circostanze del tutto fortuite (come risulta alla pag. 7 del provvedimento impugnato e dalla trascrizione della conversazione allegata al ricorso per il principio di autosufficienza). Con riferimento, infine, alla mancata considerazione della memoria difensiva, il ricorrente non ha chiarito la rilevanza del contenuto degli argomenti spesi nella memoria (peraltro non allegata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) ai fini del decidere e la rilevanza della sua omessa considerazione. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione della Corte (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020,(2021),Rv. 280670)"In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata." 3. Inammissibile il secondo motivo di ricorso in quanto generico in relazione alle doglianze rivolte alle esigenze cautelari. 3. 1.L'ordinanza impugnata, dopo avere dato atto dell'accordo sulla cessione di stupefacente e degli specifici rapporti intercorrenti tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i cedenti lo stupefacente, esponenti apicali della criminalità organizzata calabrese (esaurendo in tal modo il tema della gravità indiziaria), si sofferma ed evidenzia come questi ultimi intendessero, attraverso il ricorrente, creare un canale di spaccio privilegiato con la Lombardia. 3.1.1 Le conversazioni intervenute nei giorni successivi (p.5 della ordinanza impugnata) rivelano come il Baratta si dichiarava disponibile ad aprire un canale di smercio con la Lombardia, piazza di spaccio, che egli mostrava di conoscere per avervi operato, indicando al suo compagno di affari operante in Milano, D'[OSCURATO:PERSONA], gli appuntamenti con i calabresi e la periodicità degli approvvigionamenti, nonchè il quantitativo che il mercato avrebbe assorbito. Nel lamentare assenza di motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la difesa non si confronta, dunque, con le puntuali ed esaustive motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata ( p.9), la quale alla luce delle conversazioni sinora richiamate, non solo evidenzia i precedenti penali specifici del Baratta(unica circostanza evidenziata nel ricorso), ma valorizza la decisiva programmazione di un sistematico e continuativo spaccio tra gli esponenti calabresi e il Baratta che opera su Milano di sostanza stupefacente di tipo cocaina, elementi rivelatori di un pericolo di recidiva quantomai concreto ed attuale. Né la valorizzazione di siffatte circostanze fattuali in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari risulta incoerente, come sostenuto dal ricorrente, rispetto alla valutazione operata nell'ordinanza genetica di esclusione del ricorrente dalla partecipazione associativa essendo diversi i percorsi logico argomentativi che sorreggono il riconoscimento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la valutazione della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione associativa . 4.11 terzo motivo con il quale si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'adeguatezza degli arresti domiciliari con il controllo attraverso il presidio del braccialetto elettronico, è inammissibile in quanto generico.Il Tribunale del riesame ha condiviso il giudizio del giudice dell'ordinanza genetica, aggiungendo con autonomo giudizio critico che l'applicazione eventuale di misure autocustodiali "[..] non siano sufficientemente adeguate a inibire al prevenuto di rifornirsi di stupefacenti e di riorganizzare le forniture con modalità atte a eludere i controlli della pubblica autorità[..]. La richiesta di adozione dello strumento elettronico di controllo non è contenuta nella memoria scritta presentata in sede di riesame (che contiene generici motivi in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari). Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a seguito della riforma cautelare di cui alla legge n.47/2015 e delle S.U. n.20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv.26651, " Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico Sez.2,n.23402 del 25/02/2019, Marsili, Rv.27776 ). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gl
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