CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3684-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 431/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I . RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 431/03/2020 con cui la CTR per la Liguria ha ritenuto sproporzionata la sanzione irrogata dall'Ufficio nei confronti del contribuente Schiavo, che aveva aderito alla "[OSCURATO:PERSONA]" per l'annualità 2014. A seguito della dichiarazione infedele in merito ai capitali detenuti in Svizzera e financo del mancato versamento del dovuto in sede di ravvedimento operoso, l'Ufficio applicava invero la sanzione minima del 180% di cui all'art. 12, co. 2, D.L. 78/2009: sanzione che la CTR riteneva illegittima in ragione della ritenuta buona fede del contribuente, con sua conseguente decurtazione nella misura del 30% delle sanzioni non versate. Rimane intimato il contribuente. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso di prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 471/1997, dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 12, co. 2, d.l. n. 78/2009 per aver la C1R erroneamente disapplicato la sanzione irrogata dall'Ufficio, non avvedendosi che quest'ultima era stata commisurata nella misura minima (180%), sì da non essere contestabile dal punto di vista meramente quantitativo, e per di più in ragione di circostanze estranee alla disciplina di riferimento (buona fede del contribuente e sproporzionalità della sanzione). È bene rammentare che <d'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (contrasto ai paradisi fiscali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede al comma 1 che "le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e Ric. 2021 n. 03684 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- • lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati". Al comma 2, si dispone che "in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato..., in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo quattro del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate». La norma prevede pertanto il raddoppio delle sanzioni previste dall'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 471/97, pari al 90%-180% della maggior imposta dovuta, senza che residuino margini di discrezionalità in capo all'Ufficio e, per l'effetto, al Giudice del merito chiamato a pronunciarsi su tale questione. Avendo valorizzato elementi nemmeno astrattamente previsti dalla norma, e riducendo le sanzioni a dei valori percentuali non ammessi, la CTR non ha pertanto fatto buon governo dei suindicati principi. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C IR per la Liguria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudi