Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33643/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che hachiesto che venga dichiarata, in relazione al delitto di cui al capo c), lacompetenza del G.I.P. del Tribunale di VeneziaRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza ex art. 292 cod. proc. pen. del 21 marzo 2026 il G.I.P. delTribunale di Venezia ha:- disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardidell’indagato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto pluriaggravatocontestato al capo c) della rubrica, commesso in Venezia il 25 febbraio 2023;- sottoposto alla misura degli arresti domiciliari il coindagato [OSCURATO:PERSONA] relazione al medesimo delitto di furto pluriaggravato contestato, come detto,al capo c) della rubrica;- disposto la misura degli arresti domiciliari nei riguardi dell’indagatoCristian [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di furto pluriaggravato contestati ai capid) ed e) della rubrica, commessi rispettivamente in Venezia-Mestre il 27 marzo2023, in Preganziol e Dosson di Casier il 29 marzo 2023;- rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei riguardi di AndreiBirca in relazione al delitto di furto pluriaggravato contestato al capo a) dellarubrica, perché improcedibile per difetto di querela, nonché in relazione ai reatidi ricettazione di cui al capo b) e di furto pluriaggravato contestati ai capi d) ede) per insussistenza delle esigenze di cautela.[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza, individuando, aisensi dell’art. 16 cod. proc. pen., il reato più grave tra quelli per i quali siprocede nell’ipotesi delittuosa di cui al capo e) della rubrica commesso inprovincia di Treviso (così in motivazione: «il capo e), nell’ipotesi dell’art. 624-biscod. pen…prevede…una pena minima di 5 anni, per cui è il reato più grave ed èstato commesso nella provincia di Torino») e disposto, ai sensi dell’art. 27 cod.proc. pen., la «trasmissione degli atti al P.M. in sede perché» trasmettesse «gli2.

A fronte di richiesta avanzata dal P.M. del Tribunale di Treviso, il G.I.P.del medesimo Tribunale ha emesso, il 10 aprile 2026, ordinanza con la quale haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari inrelazione ai delitti di cui ai capi d) ed e) della rubrica («ritenendo pacifica lasussistenza della competenza territoriale dell’A.G. di Treviso»).Ha di contro negato la propria competenza in relazione alle posizioniprocessuali degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto dicui al capo c) della rubrica.

Ha, al riguardo, evidenziato come il G.I.P. delTribunale di Venezia non ha esplicitato quale relazione qualificata varrebbe adavvincere, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., il reato da ultimo menzionato,nonché le fattispecie descritte ai capi a), e b) ai reati di cui ai capi d) ed e) dellarubrica, peraltro «provvisoriamente addebitati a soggetti diversi».Ha così sostenuto che gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possonoessere distolti dal loro [OSCURATO:PERSONA] naturale, da individuarsi nell’autorità giudiziariaveneziana, e, non potendo, a fronte di ciò, rinnovare la misura, ha denunciatoconflitto negativo di competenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto negativo – ammissibile in rito per avere entrambi i giudicicoinvolti ricusato di prendere cognizione del medesimo procedimento penale,limitatamente alla fattispecie delittuosa ascritta al capo c) della rubrica agliindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per avere in tal modo determinato la stasidel procedimento superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte aisensi dell'art. 32 cod. proc. pen. – deve essere risolto con l’affermazione dellacompetenza del G.I.P. del Tribunale di Venezia.2.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.

«la competenza perterritorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sonougualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reatopiù grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».La disposizione in esame, nell’introdurre un criterio originario ed autonomo dideterminazione della competenza, traduce sul piano della competenza territorialel’esigenza di preservare l’unità della risposta giurisdizionale rispetto aprocedimenti distinti (recte: fatti di reato distinti) sul presupposto che gli stessisiano, però, tra di loro avvinti da un legame qualificato ai sensi e per gli effettidell’art. 12 cod. proc. pen.Orbene, alla compiuta ostensione del caso di connessione che, nel caso inesame, imporrebbe lo spostamento della competenza a vantaggio dell’autoritàgiudiziaria trevigiana, il G.I.P. del Tribunale di Venezia è venuto meno.Nel corpo del provvedimento di rigore, infatti, all’enunciazione dellasussistenza della prima condizione cui è subordinata l’operatività dell’art. 16 cod.proc. pen. (pag. 2 «essendo contestati più reati tra loro connessi…»), non hafatto poi seguito la necessaria e concreta illustrazione di quale tra le ipotesi diconnessione ricorra nel caso in esame e che varrebbe ad avvincere la vicendadelittuosa descritta al capo c) a quella, reputata più grave, di cui al capo d) dellamedesima rubrica.Le considerazioni critiche sul punto spese dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Treviso - secondo il quale non può essere riconosciutoil vincolo della connessione tra i reati di cui ai capi a), b) e c) «in quantoprovvisoriamente addebitati a soggetti diversi» e gli indagati [OSCURATO:PERSONA] «nonpossono essere distolti dal loro giudice naturale (Venezia) in virtù di unaconnessione che non li riguarda , atteso che detta connessione si baserebbe sullamedesimezza di un disegno criminoso rispetto a un reato (capo E) che a loro nonviene contestato» - colgono, pertanto, nel segno ed impongono di individuare nelGiudice per le indagini preliminari di Venezia – a cui, pertanto, gli atti devonoessere restituiti - l’autorità competente a conoscere del reato di cui al capo c)della rubrica.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Venezia in ordine al reato di cui al capo c), cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che hachiesto che venga dichiarata, in relazione al delitto di cui al capo c), lacompetenza del G.I.P. del Tribunale di VeneziaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza ex art. 292 cod. proc. pen. del 21 marzo 2026 il G.I.P. delTribunale di Venezia ha:- disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardidell’indagato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto pluriaggravatocontestato al capo c) della rubrica, commesso in Venezia il 25 febbraio 2023;- sottoposto alla misura degli arresti domiciliari il coindagato [OSCURATO:PERSONA] relazione al medesimo delitto di furto pluriaggravato contestato, come detto,al capo c) della rubrica;- disposto la misura degli arresti domiciliari nei riguardi dell’indagatoCristian [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di furto pluriaggravato contestati ai capid) ed e) della rubrica, commessi rispettivamente in Venezia-Mestre il 27 marzo2023, in Preganziol e Dosson di Casier il 29 marzo 2023;- rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei riguardi di AndreiBirca in relazione al delitto di furto pluriaggravato contestato al capo a) dellarubrica, perché improcedibile per difetto di querela, nonché in relazione ai reatidi ricettazione di cui al capo b) e di furto pluriaggravato contestati ai capi d) ede) per insussistenza delle esigenze di cautela.[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza, individuando, aisensi dell’art. 16 cod. proc. pen., il reato più grave tra quelli per i quali siprocede nell’ipotesi delittuosa di cui al capo e) della rubrica commesso inprovincia di Treviso (così in motivazione: «il capo e), nell’ipotesi dell’art. 624-biscod. pen…prevede…una pena minima di 5 anni, per cui è il reato più grave ed èstato commesso nella provincia di Torino») e disposto, ai sensi dell’art. 27 cod.proc. pen., la «trasmissione degli atti al P.M. in sede perché» trasmettesse «gli2. A fronte di richiesta avanzata dal P.M. del Tribunale di Treviso, il G.I.P.del medesimo Tribunale ha emesso, il 10 aprile 2026, ordinanza con la quale haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari inrelazione ai delitti di cui ai capi d) ed e) della rubrica («ritenendo pacifica lasussistenza della competenza territoriale dell’A.G. di Treviso»).Ha di contro negato la propria competenza in relazione alle posizioniprocessuali degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto dicui al capo c) della rubrica. Ha, al riguardo, evidenziato come il G.I.P. delTribunale di Venezia non ha esplicitato quale relazione qualificata varrebbe adavvincere, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., il reato da ultimo menzionato,nonché le fattispecie descritte ai capi a), e b) ai reati di cui ai capi d) ed e) dellarubrica, peraltro «provvisoriamente addebitati a soggetti diversi».Ha così sostenuto che gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possonoessere distolti dal loro [OSCURATO:PERSONA] naturale, da individuarsi nell’autorità giudiziariaveneziana, e, non potendo, a fronte di ciò, rinnovare la misura, ha denunciatoconflitto negativo di competenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto negativo – ammissibile in rito per avere entrambi i giudicicoinvolti ricusato di prendere cognizione del medesimo procedimento penale,limitatamente alla fattispecie delittuosa ascritta al capo c) della rubrica agliindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per avere in tal modo determinato la stasidel procedimento superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte aisensi dell'art. 32 cod. proc. pen. – deve essere risolto con l’affermazione dellacompetenza del G.I.P. del Tribunale di Venezia.2. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. «la competenza perterritorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sonougualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reatopiù grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».La disposizione in esame, nell’introdurre un criterio originario ed autonomo dideterminazione della competenza, traduce sul piano della competenza territorialel’esigenza di preservare l’unità della risposta giurisdizionale rispetto aprocedimenti distinti (recte: fatti di reato distinti) sul presupposto che gli stessisiano, però, tra di loro avvinti da un legame qualificato ai sensi e per gli effettidell’art. 12 cod. proc. pen.Orbene, alla compiuta ostensione del caso di connessione che, nel caso inesame, imporrebbe lo spostamento della competenza a vantaggio dell’autoritàgiudiziaria trevigiana, il G.I.P. del Tribunale di Venezia è venuto meno.Nel corpo del provvedimento di rigore, infatti, all’enunciazione dellasussistenza della prima condizione cui è subordinata l’operatività dell’art. 16 cod.proc. pen. (pag. 2 «essendo contestati più reati tra loro connessi…»), non hafatto poi seguito la necessaria e concreta illustrazione di quale tra le ipotesi diconnessione ricorra nel caso in esame e che varrebbe ad avvincere la vicendadelittuosa descritta al capo c) a quella, reputata più grave, di cui al capo d) dellamedesima rubrica.Le considerazioni critiche sul punto spese dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Treviso - secondo il quale non può essere riconosciutoil vincolo della connessione tra i reati di cui ai capi a), b) e c) «in quantoprovvisoriamente addebitati a soggetti diversi» e gli indagati [OSCURATO:PERSONA] «nonpossono essere distolti dal loro giudice naturale (Venezia) in virtù di unaconnessione che non li riguarda , atteso che detta connessione si baserebbe sullamedesimezza di un disegno criminoso rispetto a un reato (capo E) che a loro nonviene contestato» - colgono, pertanto, nel segno ed impongono di individuare nelGiudice per le indagini preliminari di Venezia – a cui, pertanto, gli atti devonoessere restituiti - l’autorità competente a conoscere del reato di cui al capo c)della rubrica. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Venezia in ordine al reato di cui al capo c), cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33643/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris