CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 21430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/2/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero lo condannava, con la ritenuta recidiva, alla pena di mesi dieci di reclusione. La Corte respingeva, invece, l'appello dell'imputato con il quale si chiedeva l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. A tal riguardo l'imputato evidenziava di avere reagito ad un atto arbitrario dei carabinieri nel corso della perquisizione alla quale era stato sottoposto e, comunque, che il delitto di resistenza non era configurabile perché la condotta reattiva era stata posta in essere quando le operazioni di polizia erano ormai terminate. 2.Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore chiede l'annullamento della sentenza e denuncia: violazione di legge in relazione all'ad. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. poiché, in presenza di assoluzione in primo grado, doveva essere rinnovata l'attività istruttoria; la sentenza è inficiata da vizio di motivazione in una duplice prospettiva: perché le argomentazioni svolte non superano la soglia del ragionevole dubbio e perché viziate da carenze argomentative sulla responsabilità dell'imputato avendo omesso l'esame di aspetti decisivi, comprovati dalle foto prodotte, a sostegno della linea difensiva dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati, per effetto dell'ad. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha depositato memoria, ribadendo le ragioni che giustificano l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 2. Il ricorrente muove da erronei presupposti nella ricostruzione della disposizione recata dall'ad. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. e nella individuazione della natura della sentenza emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen., poiché, secondo la prospettazione difensiva, il giudice era obbligato a rinnovare il giudizio di appello vedendosi in un caso di «di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento». L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nel disporre che il giudice di appello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, perviene al giudizio di colpevolezza, ha recepito - elevandoli a regola processuale - i principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite, da ultimo con la sentenza Dasgupta (S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267492). Tale decisione aveva rappresentato il punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, anche espressa a Sezioni Unite, che, muovendo dall'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d'appello che riformi totalmente la sentenza di assoluzione di primo grado (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679), aveva riconosciuto rilievo centrale al canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l'interpolazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.. La necessità di rinnovazione dell'istruttoria in appello - alla luce del dato testuale della norma che rinvia alla valutazione della prova dichiarativa effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano e delle descritte ragioni che ne sono a fondamento - non si pone laddove, come nel caso in esame, il pubblico ministero non ha interposto appello per ottenere il ribaltamento di una decisione liberatoria, con conseguenziale modifica dell'intero giudizio di colpevolezza, ma la censura ha investito direttamente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. proc. pen.. Del tutto generico, come di seguito precisato, è il motivo di ricorso nella parte che concerne il giudizio di colpevolezza dell'imputato allegando la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame della produzione documentale della difesa, vizi che, a ben vedere, il ricorrente riconduce all'iter processuale - la mancata rinnovazione dell'istruttoria - dell'odierna condanna al confronto con il mero esito "assolutorio" intervenuto in primo grado che, tuttavia, derivava dall'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Anche per tale aspetto l'inquadramento compiuto nel ricorso è erroneo poiché, invece, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. presuppone accertato il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Sul piano dogmatico la "punibilità" - e dunque le cause che per immancabile previsione di legge ne certificano la mancanza - non è configurabile come elemento costitutivo del reato e può operare solo quando sia stato accertato un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. E' solo l'applicazione in concreto della sanzione penale prevista per il fatto, accertato come reato, ad essere rimessa al potere discrezionale del giudice che può non farvi luogo ove ricorrano i precisi indicatori normativi previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (la «tenuità dell'offesa» e la «non abitualità del comportamento», in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici (o "indici- requisiti") della tenuità dell'offesa, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo»). Deve, dunque, conclusivamente affermarsi che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad. 131-bis cod. pen. presuppone l'accertamento in concreto dell'integrazione del reato in tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto-reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa di non punibilità è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale. Una situazione ben diversa da quella in cui si sia pronunciata sentenza di assoluzione da parte del giudice di primo grado valorizzando il compendio dichiarativo e inferendone l'inidoneità a ritenere sussistente la prova - anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - degli elementi costitutivi del reato. Ne consegue che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non trova applicazione la disposizione di cui all'ad. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. non vedendosi nell'ipotesi tipica prevista dalla disposizione, secondo cui il giudice è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui si sia in presenza della riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva. 3.Come anticipato è inconferente rispetto alla ratio decidendi il motivo di ricorso in punto di responsabilità, nella parte in cui viene prospettato il vizio di motivazione come connesso alla mancata rinnovazione del giudizio in appello. Né ha miglior pregio nella parte in cui denuncia contraddittorietà o carenza della struttura argomentativa della decisione. La Corte di merito ha valorizzato la ricostruzione dei fatti risultanti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti ed ha rimarcato, affrontando le questioni poste dall'appello dell'imputato che sosteneva di avere reagito ad un atto arbitrario dei Carabinieri, la legittimità del controllo e della perquisizione dell'autovettura al quale l'imputato, in ora notturna, era stato sottoposto dal momento che, alla prime verifiche, era risultato un soggetto con precedenti in materia di stupefacenti e destinatario di un provvedimento di espulsione. La Corte ha anche dato atto della concreta dinamica dei fatti evidenziando che la violenta opposizione dell'imputato era intervenuta mentre era ancora in corso l'operazione di polizia, essendo in atto la redazione dei verbali, ed ha escluso che la presenza di un ematoma sul viso dell'imputato - che risultava dalle foto prodotte - fosse riconducibile, piuttosto che alla colluttazione che era seguita alla resistenza opposta, durante la quale anche uno dei carabinieri aveva riportato lesioni, ad un'iniziativa dei verbalizzanti che avrebbero percosso l'imputato sol perché sceso dall'auto durante le operazioni di verbalizzazione cagionandone, così la reazione. La completezza della disamina condotta dai giudici di merito nella ricostruzione in fatto con inequivoco riferimento alla tesi difensiva dell'imputato e agli elementi allegati a soster (le foto) e la logicità del percorso motivazionale seguito - che si fonda sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei verbalizzanti riscontrate dagli atti e dal referto - si sottraggono a censure in questa sede rilevabili risolvendosi nella richiesta di rivalutazione del compendio probatorio ai fini di una lettura alternativa dei fatti. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr