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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2580/2007

ECLI:EU:T:2007:211
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003TJ0327_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale, da un lato, della decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81), e, dall’altro lato, della decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/480 (GU L 229, pag. 22)

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE, è annullata nella parte che riguarda la [OSCURATO:PERSONA]Aqsa. 2) Non vi è luogo a provvedere sulla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580. 3) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]Aqsa. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TJ0327_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale, da un lato, della decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81), e, dall’altro lato, della decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/480 (GU L 229, pag. 22) [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE, è annullata nella parte che riguarda la [OSCURATO:PERSONA]Aqsa. 2) Non vi è luogo a provvedere sulla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580. 3) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]Aqsa. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
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