CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imo Luconi;ricorrente principalecontroCappelli Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenti rispetto al ricorso principalenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;intimatae sul successivo ricorso pure inscritto al n. 7209 R.G. anno 2023proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesiSez. I – RG 7209/2023camera di consiglio 2.4.2026 1Numero registro generale 7209/2023Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 14465/2026Data pubblicazione 15/05/2026dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrenti incidentalicontroBanca Monte dei Paschi di Siena, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrente rispetto al ricorso incidentalenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;intimataavverso la sentenza n. 1356/2022 depositata il 20 settembre 2022 dellaCorte di appello di Bari.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Bari ha pronunciato sentenza con cui, in esitoa un giudizio che vedeva contrapposte la domanda di pagamento diBanca Monte dei Paschi di Siena con riguardo a rapporti bancari facenticapo a [OSCURATO:PERSONA], per la cui esposizione debitoria aveva prestatofideiussione [OSCURATO:PERSONA], e le domande di ripetizione di indebitoe di risarcimento del danno spiegate dal titolare dei conti, hacondannato la banca stessa al pagamento di euro 128.051,07, oltreinteressi in favore del predetto [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale ha infattirideterminato il saldo del conto corrente acceso da quest’ultimoeliminando le illegittime appostazioni per commissione di massimoscoperto, spese di gestione del conto, interessi passivi ultralegali ecapitalizzazione degli interessi debitori; ha conseguentementericonosciuto che [OSCURATO:PERSONA] risultava creditore del saldo predetto:la somma dovuta a tale titolo (euro 146.457,80) è stata peraltroSez. I – RG 7209/2023camera di consiglio 2.4.2026 2Numero registro generale 7209/2023Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 14465/2026Data pubblicazione 15/05/2026abbattuta in ragione della passività di un collegato conto relativo adanticipazioni cambiarie e incrementata delle spettanze maturate dalcorrentista per l’incasso di alcune azioni.2. — La pronuncia è stata impugnata sia dai Cappelli che dallabanca; il giudizio si è svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],cessionaria del credito, che è rimasta contumace.Nel corso del giudizio di gravame è stata disposta la rinnovazionedella consulenza tecnica contabile eseguita in primo grado.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 settembre 2022,in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rideterminato la sommaoggetto della condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di Siena in euro 120.169,91: somma, questa, che è statamaggiorata degli interessi.Per quanto qui rileva, il Giudice del gravame ha ritenuto che, inmancanza degli estratti conto che avrebbero dovuto documentare lemovimentazioni del periodo iniziale del rapporto di conto corrente, ildare e avere di questo andasse rideterminato muovendo dal saldo diapertura del primo estratto conto disponibile: la Corte di appello hainfatti osservato che la proposizione della domanda riconvenzionaleriversava sul correntista un onere probatorio che precludeval’applicazione del criterio consistente nel s.d. saldo zero, fatto propriodal Tribunale.3. — La sentenza della Corte pugliese è stata fatta oggetto di duedistinte impugnazioni: da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, cheha notificato un ricorso fondato su di un unico motivo, e da parte deiCappelli, che hanno domandato la cassazione della pronuncia sulla basedi cinque motivi. I due ricorsi sono stati resistiti con controricorsorispettivamente dai Cappelli e dalla banca, mentre [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pure destinatariadella notifica dei due ricorsi, è rimasta intimata. Le parti presenti ingiudizio hanno depositato memoria.Sez. I – RG 7209/2023camera di consiglio 2.4.2026 3Numero registro generale 7209/2023Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 14465/2026Data pubblicazione 15/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col ricorso principale si denuncia la nullità della sentenza exart. 132, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha accolto laricostruzione del saldo effettuata dal consulente tecnico d'ufficio inappello omettendo di motivare sulle modalità di tale rilelaborazione neiperiodi in cui mancava la documentazione contabile. Si rileva che laCorte territoriale avrebbe mancato di indicare quale criterio ilconsulente tecnico avrebbe dovuto «seguire nell'ipotesi didocumentazione mancante nei periodi intermedi, traducendosi, talemancanza, nell'inattendibilità dei risultati peritali e nella conseguentecarenza di motivazione sul punto ed erroneità della sentenza impugnatain relazione alla quantificazione dell'indebito». Non sarebbe dato saperese, nella rielaborazione contabile, la Corte distrettuale abbiaconsiderato i singoli segmenti temporali come autonomi, se abbia datouna continuità al conteggio riportando gli indebiti «a cascata» nellefrazioni di tempo successive, o se siano state considerate scritture diraccordo tra i periodi non documentati.2. — Col primo motivo del ricorso incidentale si lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., oltre che il«contrasto irriducibile tra affermazioni con trattazione separata». Sirileva che nella vicenda dedotta in causa entrambe le parti rivestivanoil ruolo di attrici, con la conseguenza che l'assenza di una parte degliestratti conto risulterebbe essere irrilevante. Nella fattispecie, secondoi ricorrenti incidentali, il rapporto di dare e avere tra le parti andavaricostruito in base agli estratti conto acquisiti, onde il saldo debitoreiniziale del primo estratto conto doveva essere azzerato.Col secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia l'omessapronuncia su eccezioni relative alla nullità delle clausole contrattuali.Viene rilevato che con la comparsa di risposta gli istanti, a fronte delladeduzione di controparte in appello quanto alla ricostruzione del conto,avevano eccepito, per un verso, che la banca non aveva impugnato iSez. I – RG 7209/2023camera di consiglio 2.4.2026 4Numero registro generale 7209/2023Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 14465/2026Data pubblicazione 15/05/2026capi della decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità delleclausole relative agli interessi, alla capitalizzazione, alle spese e allecommissioni e, per altro verso, che non vi era prova dell’esistenza del«primo estratto conto», della sua trasmissione al correntista e della suaveridicità. Su tali eccezioni la Corte di merito avrebbe omesso distatuire, dando per scontata l'esistenza di estratti conto per il periodoanteriore a quello le cui movimentazioni risultavano documentate.Il terzo mezzo dell’impugnazione dei Cappelli oppone la violazionedell’art. 91 c.p.c.. Ci si duole della condanna alle spese del fideiussorein difetto di una sua soccombenza.Col quarto motivo del ricorso incidentale si oppone la violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su di un motivo dell'appelloincidentale. La Corte di appello avrebbe ignorato l'ultimo motivo digravame incidentale con cui era stato chiesto di rideterminare ilcompenso liquidato in primo grado, essendo stati utilizzati allo scopoparametri erronei.Il quinto mezzo del ricorso per incidente, condizionato al mancatoaccoglimento del quarto, prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 5 e 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014. Viene lamentato chela liquidazione del compenso in primo grado non abbia tenuto contodella laboriosità dell'attività professionale svolta dal difensore.3. ─ È fondato il primo motivo del ricorso incidentale e tantodetermina l’assorbimento degli altri mezzi di censura.4. — Nel giudizio di merito si contrapponevano le domande dellabanca e del correntista, onde risulta errato il criterio adottato dallaCorte di merito, e consistente nella ricostruzione contabile a partire dalprimo estratto conto disponibile. Infatti, in tema di rapporti di contocorrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità dellapattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntistae si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, laproposizione di contrapposte domande della banca e del correntistaSez. I – RG 7209/2023camera di consiglio 2.4.2026 5Numero registro generale 7209/2023Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 14465/2026Data pubblicazione 15/05/2026implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propriapretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentirel'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e inmancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifical'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo conriferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazionedel rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per ilquale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento delsaldo iniziale del primo di detti estratti conto (Cass. 2 maggio 2024, n.11735; Cass. 26 luglio 2023, n. 22585; Cass. 19 settembre 2022, n.27362).5. — La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di Bari, che statuirà in diversa composizione e decideràpure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbitoil ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 7209/2023camera di consiglio 2.4.2026 6