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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16613/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la non corretta valutazione della testimonianza resa dal teste Tirotto, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si fonda su mere asserzioni nella ricostruzione del fatto soggettivamente prospettato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorrenti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 27); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in riferimento alla declaratoria di delinquenza abituale, è inammissibile perché non è pertinente al decisum considerato che non vi è stata alcuna declaratoria di delinquenza abituale la Corte di appello ha fatto riferimento all'elemento, concettualmente diverso, del "comportamento abituale", secondo l'accezione disegnata dall'art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la non corretta valutazione della testimonianza resa dal teste Tirotto, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si fonda su mere asserzioni nella ricostruzione del fatto soggettivamente prospettato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorrenti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 27); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in riferimento alla declaratoria di delinquenza abituale, è inammissibile perché non è pertinente al decisum considerato che non vi è stata alcuna declaratoria di delinquenza abituale la Corte di appello ha fatto riferimento all'elemento, concettualmente diverso, del "comportamento abituale", secondo l'accezione disegnata dall'art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. C
Sentenza Cassazione n. 16613/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris