CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4551-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 23487/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04551 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G.4551/2021 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] domanda la revocazione dell'ordinanza n. 23847 del 2020 con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento della pensione di reversibilità dalla madre deceduta, quale figlio maggiorenne inabile al lavoro, in quanto non era stata raggiunta in giudizio la prova che, anteriormente al decesso, la genitrice contribuisse in misura prevalente al suo mantenimento; secondo il Mattoni, il Collegio lo avrebbe condannato alla rifusione delle spese di lite senza tener conto né della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali prodotta in atti (atto notorio del 16. 10.2014, allegato al ricorso introduttivo e confermato in ogni grado del giudizio), né del richiamo all' esenzione contenuto nella sentenza d'appello; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ain'u [OSCURATO:PERSONA]: risulta in atti che la parte istante ha effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali e che egli non è, pertanto, tenuto al pagamento delle spese di lite; conformemente all'orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass. n. 14520 del 2021); rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisca frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018, che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo; l'istanza di revocazione qui proposta deve essere quindi riqualificata quale istanza di correzione di errore materiale, valutato altresì che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato; il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza n. 23847 del 2020, a pag.6, punto 14, la proposizione "le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo", sia corretta col seguente enunciato "parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ."; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag. 6, la proposizione "condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge" sia corretta con il seguente enunciato "Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. Un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte, riqualificata la domanda di revocazione di cui al ricorso come istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 23847 del 2020, accoglie la stessa per quanto di ragione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore nei termini di cui in motivazione. Alla cancelleria per le annotazioni. C