Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20499/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha parzialmente annullato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura cautelare massima nei confronti dell'imputato, accusato (provvisoriamente) di estorsione e di un episodio di trasferimento fraudolento di valori.

Con l'impugnata ordinanza il tribunale ha escluso l'aggravante ex art.416 bis 1 c.p. in relazione al trasferimento fraudolento, escluso la configurabilità di un'ulteriore ipotesi di interposizione fittizia e confermato nel resto la misura cautelare, inclusa la scelta della misura.

2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione fondato su tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge nonché il vizio di motivazione (art.606 lett. c ed e c.p.p.) in relazione alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare per connessione qualificata ai sensi dell'articolo 297 c.3 c.p.p..

Si evidenzia che la applicazione della misura cautelare in relazione all'ipotizzata estorsione contestata nel presente procedimento è basata esclusivamente sul patrimonio conoscitivo emergente dalle intercettazioni telefoniche effettuate in un precedente procedimento (n.464/2021, ex 5852/2019) da cui è tratta altresì la informativa del 4 dicembre 2020 citata nell'ordinanza cautelare genetica.

In conclusione, trattasi di retrodatazione tra ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata. 2.2 II secondo motivo lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla sussumibilità della condotta nel quadro associativo e deduce carenza motivazionale in relazione alla contestata aggravante dell'art.416 bis 1, comma 6, c.p.. 2.3 Anche il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla indebita applicazione dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generici sono i motivi sui quali è fondato.

2. Generico è sicuramente il primo motivo che, a fronte di un provvedimento cautelare che sanciva la genericità della medesima eccezione, già formulata con l'istanza di riesame, si è limitato a ribadire l'argomento, senza rispondere e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento e senza assolvere all'onere probatorio ivi evidenziato.

Il tribunale del riesame, infatti, aveva evidenziato come la difesa si fosse limitata a fare generico riferimento a pg.69 dell'ordinanza genetica (ove veniva menzionato un capo di imputazione -n.11- già trattato in altro procedimento e non oggetto di provvedimento cautelare in questa sede) senza nulla documentare in relazione a quelli attualmente trattati e senza nemmeno fornire il provvedimento cautelare precedente che costituirebbe il primo 'anello' della contestazione a catena, da cui emergerebbe la anteriore conoscibilità e deducibilità delle vicende oggetto del presente procedimento.

Al ricorso, ove l'argomento difensivo viene ribadito in forma pedissequa, vengono allegate alcune pagine della originaria annotazione di indagine contenenti due intercettazioni, una delle quali (la seconda) è stata utilizzata nel provvedimento impugnato per fondare il giudizio di gravità indiziaria del reato rubricato sub

10. Tale documentazione non è tuttavia sufficiente per l'accoglimento dell'assunto difensivo poiché dimostra bensì la sussistenza della telefonata e la sua conoscibilità ma continua a non soddisfare i principi di diritto che debbono trovare applicazione nel caso di specie, qui di seguito brevemente ricapitolati.

Trattandosi di titoli custodiali emessi in procedimenti penali distinti e per fatti diversi, se tra i diversi fatti di reato esiste una connessione qualificata (come si afferma a pg. 2 del ricorso), la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opererà se i fatti oggetto della ordinanza successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Alla, Rv. 259713).

La "desumibilità" dagli atti non è integrata dalla mera conoscenza o conoscibilità dei ) fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo, invece, la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza, da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752): deve trattarsi, cioè, di un compendio, documentale o dichiarativo, che abbia in sé una specifica significatività processuale, tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509); in particolare, detta situazione non può farsi coincidere con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, bensì con il momento in cui il contenuto di essa possa considerarsi recepito dall'autorità inquirente, dovendo perciò considerarsi anche il tempo obiettivamente occorrente a quest'ultima per una lettura ponderata del relativo materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839); l'onere della dimostrazione della desumibilità dei fatti dagli atti, ma anche della connessione qualificata tra i diversi fatti, grava sulla parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577); la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento di riesame soltanto se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549; conf.

S.U. n. 45247 del 19/07/2012, Asllani, non massimata).

Così chiariti i termini dell'onere gravante sul soggetto deducente, la Corte non può che constatare il mancato adempimento della difesa dell'indagato a tutti gli aspetti indicati, che richiedevano quanto meno la allegazione del titolo custodiale precedente (come anche evidenziato dal tribunale del riesame) e la puntualizzazione degli aspetti 'cronologici' delle due vicende processuali, con riferimento all'epoca di formulazione della richiesta cautelare e di rinvio a giudizio nella vicenda processuale indicata come anteriore.

2. La residua parte del ricorso, che può essere trattata unitariamente, coinvolgendo tematiche comuni, è costituita da una ampia, e per taluni aspetti interessante, esposizione di principi giurisprudenziali in tema di partecipazione in associazione mafiosa e di aggravante ex art.416 bis 1 c.p..

Tuttavia, su 10 pagine di ricorso dedicate al tema (pg.4-pg.13), più di 9 pagine sono votate alla esposizione astratta di principi, certamente condivisibili ma non sufficienti a costituire una critica argomentata al provvedimento impugnato.

Ed anche laddove si fa riferimento all'ordinanza del Tribunale palermitano (prima metà di pg.11), il riferimento è errato (si cita un passaggio a pg. 18 che in verità non esiste; si menziona una telefonata con tal Maltese che non viene evocato in alcun passaggio dell'ordinanza), segno, verosimilmente di errore redazionale che non può in alcun modo essere emendato in questa sede in via ufficiosa.

3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha parzialmente annullato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura cautelare massima nei confronti dell'imputato, accusato (provvisoriamente) di estorsione e di un episodio di trasferimento fraudolento di valori. Con l'impugnata ordinanza il tribunale ha escluso l'aggravante ex art.416 bis 1 c.p. in relazione al trasferimento fraudolento, escluso la configurabilità di un'ulteriore ipotesi di interposizione fittizia e confermato nel resto la misura cautelare, inclusa la scelta della misura. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione fondato su tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge nonché il vizio di motivazione (art.606 lett. c ed e c.p.p.) in relazione alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare per connessione qualificata ai sensi dell'articolo 297 c.3 c.p.p.. Si evidenzia che la applicazione della misura cautelare in relazione all'ipotizzata estorsione contestata nel presente procedimento è basata esclusivamente sul patrimonio conoscitivo emergente dalle intercettazioni telefoniche effettuate in un precedente procedimento (n.464/2021, ex 5852/2019) da cui è tratta altresì la informativa del 4 dicembre 2020 citata nell'ordinanza cautelare genetica. In conclusione, trattasi di retrodatazione tra ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata. 2.2 II secondo motivo lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla sussumibilità della condotta nel quadro associativo e deduce carenza motivazionale in relazione alla contestata aggravante dell'art.416 bis 1, comma 6, c.p.. 2.3 Anche il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla indebita applicazione dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generici sono i motivi sui quali è fondato. 2. Generico è sicuramente il primo motivo che, a fronte di un provvedimento cautelare che sanciva la genericità della medesima eccezione, già formulata con l'istanza di riesame, si è limitato a ribadire l'argomento, senza rispondere e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento e senza assolvere all'onere probatorio ivi evidenziato. Il tribunale del riesame, infatti, aveva evidenziato come la difesa si fosse limitata a fare generico riferimento a pg.69 dell'ordinanza genetica (ove veniva menzionato un capo di imputazione -n.11- già trattato in altro procedimento e non oggetto di provvedimento cautelare in questa sede) senza nulla documentare in relazione a quelli attualmente trattati e senza nemmeno fornire il provvedimento cautelare precedente che costituirebbe il primo 'anello' della contestazione a catena, da cui emergerebbe la anteriore conoscibilità e deducibilità delle vicende oggetto del presente procedimento. Al ricorso, ove l'argomento difensivo viene ribadito in forma pedissequa, vengono allegate alcune pagine della originaria annotazione di indagine contenenti due intercettazioni, una delle quali (la seconda) è stata utilizzata nel provvedimento impugnato per fondare il giudizio di gravità indiziaria del reato rubricato sub 10. Tale documentazione non è tuttavia sufficiente per l'accoglimento dell'assunto difensivo poiché dimostra bensì la sussistenza della telefonata e la sua conoscibilità ma continua a non soddisfare i principi di diritto che debbono trovare applicazione nel caso di specie, qui di seguito brevemente ricapitolati. Trattandosi di titoli custodiali emessi in procedimenti penali distinti e per fatti diversi, se tra i diversi fatti di reato esiste una connessione qualificata (come si afferma a pg. 2 del ricorso), la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opererà se i fatti oggetto della ordinanza successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Alla, Rv. 259713). La "desumibilità" dagli atti non è integrata dalla mera conoscenza o conoscibilità dei ) fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo, invece, la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza, da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752): deve trattarsi, cioè, di un compendio, documentale o dichiarativo, che abbia in sé una specifica significatività processuale, tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509); in particolare, detta situazione non può farsi coincidere con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, bensì con il momento in cui il contenuto di essa possa considerarsi recepito dall'autorità inquirente, dovendo perciò considerarsi anche il tempo obiettivamente occorrente a quest'ultima per una lettura ponderata del relativo materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839); l'onere della dimostrazione della desumibilità dei fatti dagli atti, ma anche della connessione qualificata tra i diversi fatti, grava sulla parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577); la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento di riesame soltanto se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247 del 19/07/2012, Asllani, non massimata). Così chiariti i termini dell'onere gravante sul soggetto deducente, la Corte non può che constatare il mancato adempimento della difesa dell'indagato a tutti gli aspetti indicati, che richiedevano quanto meno la allegazione del titolo custodiale precedente (come anche evidenziato dal tribunale del riesame) e la puntualizzazione degli aspetti 'cronologici' delle due vicende processuali, con riferimento all'epoca di formulazione della richiesta cautelare e di rinvio a giudizio nella vicenda processuale indicata come anteriore. 2. La residua parte del ricorso, che può essere trattata unitariamente, coinvolgendo tematiche comuni, è costituita da una ampia, e per taluni aspetti interessante, esposizione di principi giurisprudenziali in tema di partecipazione in associazione mafiosa e di aggravante ex art.416 bis 1 c.p.. Tuttavia, su 10 pagine di ricorso dedicate al tema (pg.4-pg.13), più di 9 pagine sono votate alla esposizione astratta di principi, certamente condivisibili ma non sufficienti a costituire una critica argomentata al provvedimento impugnato. Ed anche laddove si fa riferimento all'ordinanza del Tribunale palermitano (prima metà di pg.11), il riferimento è errato (si cita un passaggio a pg. 18 che in verità non esiste; si menziona una telefonata con tal Maltese che non viene evocato in alcun passaggio dell'ordinanza), segno, verosimilmente di errore redazionale che non può in alcun modo essere emendato in questa sede in via ufficiosa. 3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.
Sentenza Cassazione n. 20499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris