CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90, la mancanza dell'elemento soggettivo e la manifesta illogicità della motivazione, sono inammissibili perché generici e articolati in fatto; rilevato, inoltre, che i motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (in motivazione si dà atto della contestuale detenzione di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti e dell'elevato numero di dosi ricavabili -2072 di hashish e 335 di cocaina-, incompatibili con la minima offensività del fatto, anche scomputando una parte destinata all'uso personale- come già ritenuto dal primo giudice a pag. 5 sentenza di primo grado- elementi, comunque, indicativi della non occasionale, ma strutturata, attività illecita); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] "dent