CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32564/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Crotone nell'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - nonostante la violazione delle medesime norme incriminatrici, le condotte di detenzione illecita di stupefacenti sono state commesse in epoche temporali distanti tra loro (la prima nel maggio 2018, la seconda nel novembre 2019); - dalla lettura delle relative sentenze non può ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, il successivo fosse stato già programmato, ma, piuttosto, sembra che questi siano espressione di un programma di vita improntato al crimine; - il mero riferimento all'identità dei titoli di reato non è sufficiente a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica consumazione di illeciti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio