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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13851/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 20/09/2021 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza in data 19/10/2018 del Tribunale di Lecce, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 44, comma 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e condannata alla pena di mesi due di arresto ed euro 10.000 di ammenda.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. all'art. 44, comma 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione in relazione alla esatta individuazione dell'area su cui insiste il manufatto abusivo, è inammissibile.

L'individuazione dell'area su cui insiste l'opera abusiva è stata basata dalla Corte di appello sulla valutazione ed interpretazione delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e tale aspetto attiene esclusivamente alla vicenda concreta presa in considerazione dal giudice di merito e oggetto del suo convincimento; il ricorrente propone mere doglianze in punto di fatto, finalizzate alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'alt 131- bis cod.pen. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione all'entità della struttura abusiva realizzata ed all'impatto ambientale connesso (120 mq) nonchè la totale assenza di titolo abilitativo.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 20/09/2021 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza in data 19/10/2018 del Tribunale di Lecce, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 44, comma 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e condannata alla pena di mesi due di arresto ed euro 10.000 di ammenda. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. all'art. 44, comma 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione in relazione alla esatta individuazione dell'area su cui insiste il manufatto abusivo, è inammissibile. L'individuazione dell'area su cui insiste l'opera abusiva è stata basata dalla Corte di appello sulla valutazione ed interpretazione delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e tale aspetto attiene esclusivamente alla vicenda concreta presa in considerazione dal giudice di merito e oggetto del suo convincimento; il ricorrente propone mere doglianze in punto di fatto, finalizzate alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'alt 131- bis cod.pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione all'entità della struttura abusiva realizzata ed all'impatto ambientale connesso (120 mq) nonchè la totale assenza di titolo abilitativo. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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