CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1972
Cassazione n. 08334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/09/1972 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle due sentenze conformi di merito del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen Rilevato che le diverse doglianze contenute nel motivo unico di ricorso risultano del tutto generiche, prive di confronto con le argomentazioni portate a sostegno della decisione assunta nella sentenza impugnata; considerato, quanto all'asserita erronea ricostruzione del fatto, che la doglianza è priva di argomentazioni a supporto; considerato che la sentenza ha offerto puntuale risposta alle censure difensive, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto integrate nella condotta serbata dall'imputato la violazione degli artt. 141 e 145 cod. strada; considerato che la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio è sostenuta da adeguata motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena determinata in primo grado; ritenuto che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Ry.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Ry.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Ry.256197). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I