CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 28353/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Torino del 4/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 4.11.2025, la Corte d’appello di Torino haprovveduto in sede di rinvio, a seguito dell’annullamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] daparte della Quinta Sezione della Corte di cassazione della sentenza della Corted’appello di Torino del 9.10.2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] perbancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratore di fatto e“dominus” della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La Quinta Sezione, annullando la condanna limitatamente alla bancarottadocumentale, rilevava che la Corte d’appello non avesse argomentato circa ladeduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto la disponibilità dellacontabilità, della quale aveva chiesto la consegna all’originario coindagatoAlfredo [OSCURATO:PERSONA], e circa gli elementi emersi in altro procedimento penale nelquale il ricorrente era stato assolto.La Corte d’appello ha osservato che il capo b) dell’imputazione relativo allabancarotta documentale, oltre ad una prima parte in cui si contestava a Bertonidi non avere integrato le scritture contabili con condotta che tuttavia nonconfigura il reato, contenesse anche, nella seconda parte, la contestazione diavere tenuto le scritture in modo da non consentire la ricostruzione delpatrimonio della società fallita.Tale seconda contestazione è fondata, sussistendo sia l’elemento materialedel reato della irregolare tenuta delle scritture, sia l’elemento soggettivo dellaconsapevole volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari.La sentenza ha basato tale conclusione sull’accertamento del perito, secondocui: 1) la genericità delle causali delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] favore della [OSCURATO:PERSONA] era funzionale a impedire di accertare cheBertoni, assunto alle dipendenze della prima, percepiva indebitamente dallasocietà fallita 4.400 euro mensili per prestazioni oggettivamente inesistenti, condanno complessivo di oltre 130.000 euro per i creditori; 2) la mancataannotazione nelle scritture contabili della fuoriuscita di beni strumentali e digiacenze di magazzino era finalizzata a impedire di accertare il trasferimento diarredi, attrezzature e merci per un valore di oltre 21.000 euro presso la sede dialtra società di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico; 3) l'omessa indicazionenelle schede contabili delle generalità dell'utilizzatore delle carte di creditoaziendali, ricaricate a debito del conto corrente della società, era funzionale aimpedire l'accertamento di prelievi per circa 14.000 euro effettuati da [OSCURATO:PERSONA] perfini estranei all'interesse della società.Questa attività di mistificazione del corredo contabile – secondo la Corted’appello – non poteva essere ricondotta alla fattispecie di bancarotta semplicedocumentale, perché [OSCURATO:PERSONA] era l'ideatore delle lacune contabili e il direttobeneficiario di esse, non essendo dubitabile che l'amministratore di fatto dellasocietà fallita è gravato dall'intera gamma dei doveri cui è soggettol'amministratore di diritto.La sentenza, pertanto, ha confermato la condanna dell’imputato per il reatodi bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena in anni uno emesi quattro di reclusione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di VittorioBertoni, articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione apparente, in quanto laCorte d’appello ha individuato le carenze contabili e ha ritenuto automaticamenteche fossero funzionali all'occultamento della situazione patrimoniale senzaconfrontarsi con la spiegazione alternativa della mancanza della disponibilità daparte di [OSCURATO:PERSONA] del materiale contabile, ovvero la sottrazione di documenti daparte del coimputato [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, manca del tutto l’accertamento in ordine allo status psicologicodi [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al fatto che non vi fosse prova su condotte positive disottrazione o distruzione, sicché sarebbe stata integrata tutt’al più l’omessatenuta delle scritture contabili, che integra il reato di cui all'art. 217 legge fallim.,ormai estinto per intervenuta prescrizione.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all'art. 216 legge fall.La sentenza, dopo aver correttamente affermato che il bilancio non rientranella nozione di scritture contabili previste dall'art. 216 legge fallim., ha omessodi trarne le logiche conseguenze, nel senso che non ha dimostrato come lerimanenti accuse di omessa tenuta delle scritture in modo da non consentire allaricostruzione del patrimonio possano giustificare la condotta nella suaformulazione originaria.2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione all'elementosoggettivo del reato.La sentenza desume l’elemento soggettivo in modo presuntivo, sulla basedel principio del «cui prodest». Questa deduzione costituisce un saltum logicoprivo di adeguato supporto motivazionale.2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge per errato utilizzo delgiudicato.La Corte d’appello ha ritenuto erroneamente che il giudicato relativo allabancarotta distrattiva risolvesse automaticamente ogni questione anche inrelazione alla autonoma fattispecie di bancarotta documentale. Ma il giudicatosulle ipotesi di distrazione non può fungere da surrogato probatorio per accertarela volontà di tenere i libri in modo irregolare.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto i rilieviformulati nel ricorso non si confrontano con l’iter argomentativo adottato dalgiudice del rinvio, che - con un ragionamento ineccepibile ancorato alleevenienze fattuali, conforme ai principi di diritto e logicamente orientato - hadato conto e ragione della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alricorrente e della condivisibile qualificazione giuridica dei fatti, tale da escluderel’ipotizzabilità della più lieve ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 217 legge fallim.4. In data 16.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoriadi replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.1. Deve premettersi che l’originaria contestazione di bancarotta documentaleformulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al capo b) dell’imputazione comprendeva sial’addebito di avere sottratto alla curatela alcuni registri, sia l’addebito di averetenuto le scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “in guisa tale da nonconsentire la piena ricostruzione del patrimonio della fallita e le operazionidescritte al punto a)” (ovvero una serie di distrazioni di denaro e beni).La Corte d’appello ha ritenuto che la condotta ascritta all’imputato nellaprima parte del capo b), e cioè l’omessa consegna al curatore dei bilanci dellasocietà, non integrasse il reato contestato, in quanto i bilanci non rientrano nellanozione di “libri” e “scritture contabili” previsti dall’art. 216, comma primo, n.2)), legge fallim.La pronuncia di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, è rimasta circoscritta allaseconda ipotesi di tenuta delle scritture contabili in guisa da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso non si confronta compiutamentecon la motivazione della sentenza impugnata, perché lamenta che la Corted’appello non abbia esaminato in modo sostanziale la circostanza dellasottrazione di documenti contabili da parte dell’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA],ciò che pure costituiva uno dei profili demandati alla sua valutazione dallasentenza rescindente.La doglianza è smentita dalla lettura della sentenza rescissoria.I giudici danno atto di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale diTorino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed enumerano dettagliatamente i documenti dicui costui si sarebbe appropriato, ma affermano, al contempo, la irrilevanza dellacircostanza con riferimento alla parte di contestazione di bancarotta documentaleche poteva risultarne influenzata – ovvero la mancata consegna di documentialla curatela – per la semplice ragione che la condotta ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] nonsia affatto suscettibile di integrarla.Tanto considerato, la eventuale appropriazione di documenti da parte diSoldano rimane senza rilievo quanto alla restante parte della contestazione, nelcontesto della quale si ipotizza non la sottrazione o l’occultamento di documenti,ma piuttosto la loro tenuta in modo da non consentire la ricostruzione di quellevicende patrimoniali da cui aveva tratto illecitamente vantaggio l’odiernoricorrente.Vale a dire che si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere istituito materialmentescritture, fatture o schede contabili, ma di averlo fatto in modo da non dareconto della fuoriuscita di beni in suo favore o della causale delle prestazioni aproprio vantaggio o ancora della identità di colui che beneficiava di prelievi dalconto societario.Di conseguenza, non v’è chi non veda che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si siaeventualmente appropriato di alcuni documenti societari non è suscettibile diinfluire sulla prova della irregolare tenuta di documenti che viceversa esistevanomaterialmente e che, nella prospettazione accusatoria, sono stati preordinati aimpedire la esatta ricostruzione dell’entità del patrimonio e del movimento degliaffari societari.Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.3 Il secondo motivo è generico e contesta senza la necessaria specificitàl’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], lamentando sommariamente che lasentenza non spieghi come si sia pervenuti alla condanna nonostante l’esclusionedella rilevanza penale della condotta descritta nella prima parte dell’imputazione.In realtà, la sentenza lo spiega in modo del tutto adeguato, perché dàcongruamente conto degli elementi in base ai quali [OSCURATO:PERSONA], già ritenutoamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla bancarotta perdistrazione su cui c’è giudicato, è stato ricollegato alla tenuta delle scritturecontabili in danno dei creditori, in quanto funzionale a impedire che si risalissealla fuoriuscita di denaro e di beni strumentali in suo favore.La Corte d’appello richiama, a sostegno della propria decisione, anche ledichiarazioni del curatore e le conclusioni del perito circa la conseguenteimpossibilità di ricostruzione del patrimonio e la funzionalizzazione delle lacunecontabili all’obiettivo di rendere difficoltoso l’accertamento del beneficiario delleuscite.Su questi aspetti, il secondo motivo di ricorso nulla argomenta, limitandosipiuttosto ad una censura indeterminata, che, pertanto, deve essere disattesa.4. Anche le doglianze articolate con il terzo motivo di ricorso sull’elementosoggettivo del reato sono generiche.Il reato previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), della legge fallimentarerichiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che laconfusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione dellevicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontàdi impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014,Manfredini, Rv. 258881 – 01).Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dallemodalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato dellescritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato (Sez.5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01).Ebbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principie ha affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base dei seguentidati: a) [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], come si puòaffermare anche in conseguenza del passaggio in giudicato della sua condannaper bancarotta per distrazione, che gli è stata addebitata proprio in virtù dellasua riconosciuta qualità di amministratore di fatto; b) le attività di irregolare eincompleta tenuta del corredo contabile, per quanto affermato dallo stessoperito, hanno avuto l’effetto concreto di impedire o rendere difficoltosol’accertamento da parte della curatela della percezione indebita da parte diBertoni di emolumenti per prestazioni inesistenti, del trasferimento alla sede diuna società di cui lo stesso ricorrente era amministratore di attrezzatture e mercivarie della [OSCURATO:PERSONA], della utilizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della carta dicredito aziendale per fini estranei alla società; c) [OSCURATO:PERSONA], dunque, in quantodiretto beneficiario delle infedeltà contabili, ne poteva essere consideratol’ideatore ed artefice, in modo del tutto consapevole.A fronte di tale articolata motivazione, il ricorso oppone genericamente chela Corte d’appello sia limitata ad una applicazione meccanica del principio del “cuiprodest”.Ma, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede dilegittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezzasul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fattoulteriori, di sicuro valore indiziante (Sez. 3, n. 26527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gobbo, Rv.286792 – 03; Sez. 3, n. 15755 del 22/1/2020, Ventura, Rv. 279271 - 01).Nel caso di specie, la prova logica della colpevolezza dell’imputato in terminisoggettivi è stata adeguatamente supportata, e anzi preceduta, dallaconsiderazione del suo ruolo di assoluto rilievo nella compagine societaria e dellaaccertata commissione da parte sua di condotte nient’affatto marginalmentedistrattive del patrimonio societario nonostante la mancata assunzione di caricheformali nell’organigramma aziendale.Di conseguenza, la Corte territoriale ha ragionevolmente affermato che dallaposizione di preminenza di [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua collegata consuetudine concondotte di disinvolta disponibilità delle risorse societarie potesse ricavarsi lasussistenza in capo al ricorrente del dolo generico della irregolare tenuta dellescritture contabili, che ridondava a suo esclusivo vantaggio.L’ipotesi alternativa genericamente abbozzata nel ricorso secondo cui lelacune contabili potessero essere dovute a negligenza o a sottrazione didocumenti operata da terzi è, per un verso, congetturale e in nessun modosupportata da elementi concreti e, per l’altro, già adeguatamente depotenziatadai giudici di secondo grado fin dalla parte della motivazione relativa all’elementooggettivo del reato.Il terzo motivo, pertanto, è infondato.5. Infine, il quarto motivo è a sua volta generico e lamenta in modoincongruo che la Corte d’appello abbia “errato nel ritenere che il giudicatorelativo alle condotte distrattive di cui al capo a) risolvesse automaticamenteanche ogni questione relativa alla autonoma fattispecie di bancarottadocumentale di cui al capo b)”.La censura è, con tutta evidenza, apodittica e trascura di considerare che: a)il giudicato cui fa riferimento il ricorso si è formato in questo stesso processo pereffetto dell’annullamento solo parziale della precedente sentenza d’appello e,pertanto, fornisce elementi probatori che il giudice trae direttamente dalprocesso e dai suoi atti, trattandosi di dati che ritualmente entrano a far partedella sua sfera di cognizione e ben possono – anzi, in qualche modo debbono –essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie;b) se “automaticamente” vuol dire – dal punto di vista testuale – che lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta senza un intervento di mediazione del giudicenella valutazione del giudicato e per il tramite di una meccanica trasposizionedella responsabilità per distrazione anche a quella per bancarotta documentale,allora il ricorso è fuori fuoco e seguita a non confrontarsi con la motivazione, cheinvece, come sopra precisato, ha adeguatamente argomentato circa il fatto chela circostanze desumibili dal giudicato relativo alla bancarotta patrimonialefossero di sicuro valore indiziante (unitamente ad altri elementi) anche per labancarotta documentale.Il motivo di ricorso, invece, si ferma ad una sommaria doglianza di una nonmeglio precisata violazione di legge e, quindi, deve essere disatteso.6. Alla luce di quanto complessivamente considerato, pertanto, il ricorsodeve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]