CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 136 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990; dep. 1991, Rv. 186232 e molteplici conformi) in quanto è principio pacifico che dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersili 1vanese Gior4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, .0 3. a