CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29359/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FerdinandoLIGNOLA, con le quali si chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta diriparazione, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FIORE, con riferimento alladetenzione da costui ingiustamente subita in carcere, quindi agli arrestidomiciliari, nell’ambito di un procedimento penale, nel quale egli era statoaccusato di intraneità a un’associazione finalizzata al narcotraffico, nonché diconcorso in due ipotesi di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309. L’incidente cautelare si era chiuso con il rigetto del ricorsoavverso l’ordinanza confermativa della misura da parte del Tribunale delriesame, laddove, la condanna del GUP per tutti i reati contestati, era stataparzialmente riformata dalla Corte del gravame che lo assolveva dai reatifine, l’assoluzione per il reato associativo intervenendo, invece, a seguito diannullamento con rinvio della conferma della condanna in appello. Diconseguenza, la Corte territoriale ha liquidato all’istante una somma pari aeuro 344.108,544, ivi compreso un adeguamento in ragione del 10%, rispettoal semplice calcolo aritmetico.Il giudice della riparazione, in particolare, operata una lunga ricognizionedei principi in materia, ha ricostruito la vicenda processuale che fa da sfondoal presente procedimento, precisando che il FIORE era stato ritenutoelemento di collegamento tra i promotori dell’associazione (MicheleGALATINO e Giovanni PALAMARA), i quali per comunicare utilizzavano unsistema di triangolazione con al vertice il FIORE che fungeva anche dasupporto logistico per gli spostamenti del secondo. Il sistema era statoricostruito grazie al monitoraggio dei contatti e a servizi di sorveglianza, ilanche accompagnato a telefonare presso una cabina pubblica. Leintercettazioni avevano poi disvelato contatti tra il FIORE e i predetti (ilGALATINO essendo suo cognato) e la circostanza che, dopo il rientro delPALAMARA dal Sudamerica, era stato il FIORE a comunicargli in modo cripticoche il cognato GALANTINO attendeva sue notizie. Assolto dai reati fine, ilinsussistenza del sodalizio, avendo i giudici del merito confermatounicamente l’esistenza di un gruppo di soggetti dediti estemporanemente allacommissione di reati, esclusa la prova della conoscenza, in capo al FIORE,della natura dei rapporti tra PALAMARA e BORTONE (quest’ultimo destinatariodella chiamata operata dalla cabina telefonica, ove il FIORE avevaaccompagnato il PALAMARA) ovvero tra il primo e il GALANTINO.Operato un ulteriore richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, laCorte della riparazione ha ritenuto non residuare alcun margine per ipotizzareuna condotta colposa del FIORE sinergica alla detenzione cautelare, tenutoconto che era stata esclusa la sussistenza stessa dell’associazione,procedendo così alla liquidazione dell’indennizzo.3. L’Avvocatura distrettuale dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, formulando tre motivi.3.1. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, anche sotto forma diassenza, nonché violazione dell’art. 314, cod. proc. pen., quanto alla ritenutainsussistenza di un comportamento del FIORE ostativo alla insorgenza deldiritto azionato, anche alla luce dell’evidenza prodotta all’udienza del10/12/2025 (informativa prefettizia antimafia che aveva colpito la societàdell’istante): il giudice della riparazione si sarebbe limitato a prendere attodell’intervenuta assoluzione senza formulare un giudizio autonomo quantoalla configurabilità di un comportamento ostativo. In particolare, se lamancata prova della consapevolezza del coinvolgimento dei suoi interlocutoriin contesti criminali aveva sostenuto l’assoluzione, impedendo l’accertametodel dolo di concorso nei reati da altri commessi, cionondimeno quel giudiceavrebbe dovuto scrutinare la condotta ai diversi fini in esame, avuto riguardoal comportamento ambiguo del FIORE che agiva come intermediario tra altredue persone (GALANTINO e PALAMARA, condannati nello stessoprocedimento, rispettivamente, alle pene di anni sette, mesi quattro e giorniventi di reclusione e anni nove, mesi sette e giorni dieci di reclusione) eall’impiego di un linguaggio in codice per organizzare gli incontri tra ipredetti, fatti oggettivi non esclusi dal giudice della cognizione (trascrivendointeri dialoghi in ricorso, ritenuti significativi, nei quali si erano utilizzatitermini incogrui, come “bambino” o “ragazzo”, per indicare tali soggetti ealtri riferimenti non comprensibili). Sotto altro aspetto, poi, ha rilevatol’ambiguità della circostanza che era stato necessario fissare appuntamentocon il PALAMARA per recarsi presso una cabina telefonica. Il giudice dellariparzione, invero non avrebbe in alcun modo spiegato tali elementi rimastiaccertati nel giudizio penale, essendosi limitato ad affermare l’assenza dimargini per operare tale valutazione, sebbene i rapporti dell’istanteriguardassero soggetti dediti al narcotraffico. Infine, la Corte territoriale nonavrebbe preso in considerazione quanto allegato dall’Amministrazioneall’udienza del 10/12/2025, in ordine alla interdittiva antimafia del 2017 cheaveva attinto la società del FIORE (ritenendo addirittura erroneamente chedetta informativa dovesse valutarsi per procedere all’adeguamentodell’indennizzo), interdittiva confermata da sentenza definitiva del TAR che,ove acquisita con approfondimento istruttorio, avrebbe consentito alla Cortedella riparazione di verificare l’esistenza d i rapporti del FIORE con esponentidella ’ndrangheta.3.2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, parte ricorrenteha dedotto vizio della motivazione e violazione dell’art. 315 cod. proc. pen.,contestando l’erroneo aumento in ragione del 10% della somma, comerisultante dal mero calcolo aritmetico, per la incensuratezza e lo strepitusfori: nella specie, infatti, erano rimaste accertate contiguità con soggetticondannati nel medesimo procedimento.3.3. Anche il terzo motivo è stato formulato in via subordinata e con essosono stati dedotti analoghi vizi quanto alla mancata valutazione dellasentenza n. 433 del 2017 del TAR [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’aumentosoprarichiamato, non avendo la Corte spiegato il nesso causale tra l’arresto el’interdittiva di che trattasi, quest’ultima basandosi su una pluralità dielementi che avevano riguardato anche gli altri soci dell’ente.4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA,ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] FIORE ha depositato memoria, con la quale hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suorigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto per fondatezza del primo motivo, con conseguenteassorbimento di quelli formulati in via subordinata.2. Il tema devoluto inerisce alla rilevanza del comportamento ostativo chesi traduca in una contiguità ad ambienti criminali e in frequentazioni ambiguecon soggetti condannati nello stesso ambito processuale nel qualel’interessato è stato ingiustamente privato della sua libertà personale.Sul punto, i principi di riferimento sono consolidati: il comportamentoostativo può certamente essere integrato dalle cc.dd. frequentazioni ambiguecon soggetti condannati nel medesimo procedimento, ma il giudice dellariparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità aessere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualitàdei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in unarelazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n.53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01; n. 850 del 28/9/2021, dep.2022, Denaro, Rv. 282565 - 01). Trattasi di comportamento astrattamenterilevante anche se le frequentazioni riguardino persone legate da rapporto diparentela, purché accompagnate da consapevolezza che trattasi di soggetticoinvolti in traffici illeciti e non assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550del 5/6/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01).3. Tanto premesso, il giudice della riparazione, nella specie, dopo averdescritto una serie di condotte del FIORE, di per se stesse astrattamenteespressive di vicinanza a soggetti condannati per l’attività illecita, contestataanche al FIORE nella veste di intermediario e supporto, si è limitata adaffermare, in maniera del tutto apodittica, l’assenza di margini di valutazione,con ciò omettendo di considerare i principi consolidati in materia di verificadella sussistenza o meno della condizione negativa di cui all’art. 314 comma1, cod. proc. pen., limitandosi a precisare che gli elementi che avevanocondotto all’assoluzione erano gli stessi valutati in sede cautelare, ancora unavolta dimenticando la formazione del giudicato cautelare, a seguito di rigettodel ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza confermativa delTribunale del riesame. Si tratta di veri e propri errori di metodo, esitati in unamotivazione del tutto apparente e fondati sull’assunto che l’assoluzione nonlasciasse margini di apprezzamento per il diverso scrutinio demandato.Ciò che compete al giudice della riparazione per la ingiusta detenzione,infatti, è svolgere ogni verifica per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato oabbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, esaminando tutti glielementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante –e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi direato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché inpresenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep.2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La271739 - 01; n. 39726 del 27/9/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 285069 - 01).Nello svolgimento di detta verifica, quindi, il compendio probatorio non èconsiderato ai fini della responsabilità penale, ma ai fini della verificadell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito aconfigurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indizianteun suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine. Cosicchè, il giudice deveapprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatoridisponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte cherivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggio regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguatae congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del5/2/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01). Questo, infatti, è il significatodell’autonomia tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione: poichéimpegnano piani di indagine diversi, essi possono portare a conclusionidifferenti in base allo stesso materiale probatorio in atti; il che, tuttavia, nonconsente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sonostati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanzeche quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea,Rv. 274350 - 01).4. Ciò che, nella specie, è con ogni evidenza macato, come puntualmenteevidenziato da parte ricorrente, cosicché l’ordinanza deve essere annullatacon rinvio per un rinnovato esame alla stregua dei principi sopra richiamati,demandandosi alla Corte del rinvio anche la regolamentazione tra le partidelle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra leparti per questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 02/07/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]