Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 23984/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 aprile 2020 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, aveva disposto la conversione della pena di C 16.000 di multa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 25 marzo 2011 della Corte di appello di Perugia, nella libertà controllata per giorni

64. Tramite accertamenti della Guardia di finanza era emersa l'insolvibilità del condannato, titolare di reddito di cittadinanza e privo di beni mobili registrati né di beni immobili.

Proposta opposizione dal difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva evidenziato la condizione di irreperibilità del condannato e la risalenza nel tempo degli accertamenti sulle condizioni economiche del Ristagno -, il magistrato di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 21 settembre 2021, ha respinto l'opposizione rilevando che: - La irreperibilità era successiva alla richiesta di conversione della multa, risultando un controllo effettuato dalla Questura di Pistoia in data 22.5.2020; - Erano stati compiuti analitici accertamenti sulle condizioni economiche, rimaste prive di allegazioni di segno contrario.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. mfz‘ Con il primo motivo viene denunciata la violazione delle norme che disciplinano le notificazioni e la conseguente nullità del decreto di irreperibilità 4 gennaio 2021 - per incompletezza delle ricerche (limitate alla residenza anagrafica e al comune di nascita e all'ultimo domicilio noto, in Pistoia) non estese agli istituti di pena - e conseguente nullità della notifica dell'ordinanza di conversione e degli atti successivi.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 136 cod. pen. e 660 cod. proc. pen., in quanto: non era stata verificata la ritualità della fase funzionale alla riscossione della pena pecuniaria; gli accertamenti non erano stati compiuti in epoca prossima all'ordinanza di conversione;gli accertamenti si erano limitati alla visura del PRA, della conservatoria registri immobiliari, dell'Inps, e non avevano interessato l'agenzia delle entrate o la camera di commercio; è onere dell'ufficio provare la insolvibilità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinnaza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

L'ordinanza impugnata è stata pronunciata all'esito di procedimento promosso con l'atto di opposizione del difensore d'ufficio della parte [OSCURATO:PERSONA], dichiarato irreperibile con decreto emesso in data 4 gennaio 2021 per procedere alla notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata.

La difesa ha eccepito la nullità del decreto di irreperibilità, siccome preceduto da ricerche non complete, non essendo stato verificata l'eventuale presenza del soggetto in istituti di pena.

Il motivo è fondato.

Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti inerenti alla denunciata violazione di norma processuale, è risultato che il decreto di irreperibilità era stato preceduto da ricerche compiute in Crotone, luogo di nascita e dell'ultima residenza nota, e in Pistoia, luogo dove era risultato un domicilio all'esito di controllo in data 22 maggio 2020.

Effettivamente non sono documentate ricerche presso il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA].

La giurisprudenza ha precisato che "Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.

Ne consegue che in difetto di tale accertamento l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento" (Sez. 1, n. 5479 del 10/01/2006, Paulli, Rv. 235098; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112).Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio l agistrato di sorveglianza di Catanzaro perché provveda, rinnovata la notifica dell'ordinanza di conversione della pena pecuniaria, a nuovo giudizio.

Il secondo motivo di ricorso, attinente al merito della decisione, è assorbito, e non precluso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 aprile 2020 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, aveva disposto la conversione della pena di C 16.000 di multa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 25 marzo 2011 della Corte di appello di Perugia, nella libertà controllata per giorni 64. Tramite accertamenti della Guardia di finanza era emersa l'insolvibilità del condannato, titolare di reddito di cittadinanza e privo di beni mobili registrati né di beni immobili. Proposta opposizione dal difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva evidenziato la condizione di irreperibilità del condannato e la risalenza nel tempo degli accertamenti sulle condizioni economiche del Ristagno -, il magistrato di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 21 settembre 2021, ha respinto l'opposizione rilevando che: - La irreperibilità era successiva alla richiesta di conversione della multa, risultando un controllo effettuato dalla Questura di Pistoia in data 22.5.2020; - Erano stati compiuti analitici accertamenti sulle condizioni economiche, rimaste prive di allegazioni di segno contrario. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. mfz‘ Con il primo motivo viene denunciata la violazione delle norme che disciplinano le notificazioni e la conseguente nullità del decreto di irreperibilità 4 gennaio 2021 - per incompletezza delle ricerche (limitate alla residenza anagrafica e al comune di nascita e all'ultimo domicilio noto, in Pistoia) non estese agli istituti di pena - e conseguente nullità della notifica dell'ordinanza di conversione e degli atti successivi. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 136 cod. pen. e 660 cod. proc. pen., in quanto: non era stata verificata la ritualità della fase funzionale alla riscossione della pena pecuniaria; gli accertamenti non erano stati compiuti in epoca prossima all'ordinanza di conversione;gli accertamenti si erano limitati alla visura del PRA, della conservatoria registri immobiliari, dell'Inps, e non avevano interessato l'agenzia delle entrate o la camera di commercio; è onere dell'ufficio provare la insolvibilità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinnaza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata è stata pronunciata all'esito di procedimento promosso con l'atto di opposizione del difensore d'ufficio della parte [OSCURATO:PERSONA], dichiarato irreperibile con decreto emesso in data 4 gennaio 2021 per procedere alla notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. La difesa ha eccepito la nullità del decreto di irreperibilità, siccome preceduto da ricerche non complete, non essendo stato verificata l'eventuale presenza del soggetto in istituti di pena. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti inerenti alla denunciata violazione di norma processuale, è risultato che il decreto di irreperibilità era stato preceduto da ricerche compiute in Crotone, luogo di nascita e dell'ultima residenza nota, e in Pistoia, luogo dove era risultato un domicilio all'esito di controllo in data 22 maggio 2020. Effettivamente non sono documentate ricerche presso il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza ha precisato che "Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. Ne consegue che in difetto di tale accertamento l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento" (Sez. 1, n. 5479 del 10/01/2006, Paulli, Rv. 235098; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112).Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio l agistrato di sorveglianza di Catanzaro perché provveda, rinnovata la notifica dell'ordinanza di conversione della pena pecuniaria, a nuovo giudizio. Il secondo motivo di ricorso, attinente al merito della decisione, è assorbito, e non precluso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorve
Sentenza Cassazione n. 23984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris