CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5/7/2021 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata la inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con la sentenza impugnata - in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale (in riferimento alla sola entità della pena inflitta) - ha condannato: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno - con i doppi benefici di legge per tutti e tre - in relazione a due distinti episodi di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.) commessi, il primo, da Urso e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio sul muro di cinta della Casa circondariale di Lecce in data 11 luglio 2014 (in particolare, nel luogo pubblico suindicato e alla presenza di più persone, i due imputati hanno esibito all'indirizzo del pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni il dito medio della mano destra e profferendo nei confronti del medesimo le parole "impiccati, secondino di merda, suicidati"); il secondo episodio, dal solo [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di due assistenti capo della Polizia penitenziaria, sempre in servizio sul muro di cinta della suindicata Casa circondariale, in data 22 luglio 2014 (in questo caso, sempre alla presenza di più persone, esibendo il dito medio della mano destra verso i due pubblici ufficiali e profferendo nei loro confronti parole quali "pezzi di merda di guardie"). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce gli imputati hanno presentato distinti ricorsi. 2.1. Urso, a mezzo del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone tre motivi. 2.1.1. Il primo motivo concerne la violazione della legge penale per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 341 bis c.p. e, comunque, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dalla sentenza impugnata. In sintesi, il giudice di appello non avrebbe confutato in modo convincente i motivi di impugnazione relativi: a) alla mancata percezione da parte del pubblico ufficiale del gesto posto in essere dall'imputato, che si trovava a diverse centinaia di metri dal muro di cinta dell'istituto penitenziario, così come non era affatto certo neppure che tale gesto fosse stato percepito dagli altri manifestanti; b) alla mancanza del necessario presupposto della pluralità delle persone alla cui presenza deve avvenire la condotta integrativa della fattispecie di oltraggio, atteso che, alla luce di una recente pronuncia di questa Corte, tra di esse non potrebbero rientrare gli altri manifestanti che non sono certamente "terzi" rispetto ai presunti autori del reato. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e, comunque, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riferite al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), in quanto la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato tutti gli elementi del fatto e la personalità dell'imputato, valutazione che avrebbe dovuto condurre a ritenere la sussistenza della particolare tenuità.2.1.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello in immotivato contrasto con quanto sostenuto dal Tribunale ha ritenuto il fatto grave. Infine, si denuncia il mancato contenimento della pena nei limiti del minimo edittale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propongono tre motivi di ricorso. 2.2.1. Il secondo e il terzo - relativi ad entrambi i ricorrenti - presentano profili del tutto identici rispetto a quelli proposti nell'interesse di Urso (perciò si rinvia alla precedente esposizione). 2.2.2. Il primo motivo, invece, concerne il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] ed ha ad oggetto la dedotta violazione della legge processuale e comunque la manifesta illogicità della motivazione relativa all'esclusione per il predetto della preclusione connessa al principio del bis in idem (art. 649 bis c.p.p.). In sintesi, la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere la sussistenza di tale bis in idem (specificamente invocato nell'atto di appello), in quanto per i medesimi fatti oggetto del processo in questione [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato con sentenza irrevocabile in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 18 del TULLPS. Poiché i due reati per i quali questi è stato giudicato sono "reati di pura condotta" non avrebbe senso ritenere - come ha fatto il giudice di appello - che sussisterebbe identità del fatto solo in caso di identità di tutti gli elementi costitutivi del reato "sulla base della triade condotta - nesso di causalità - evento"; in tali casi la garanzia del divieto del bis in idem deve, anche alla luce dei principi contenuti nella Conv. EDU, invece avere ad oggetto il fatto materiale, ravvisandosi la violazione della garanzia ogni volta che le imputazioni ascritte nel secondo procedimento scaturiscano dalle medesime circostanze concrete relative allo stesso autore e indissociabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio ovvero siano riconducibili alla medesima condotta, riconoscibile alla luce delle concrete circostanze che, per come inestricabilmente collocate nel tempo e nello spazio, appaiano sostanzialmente identiche (Corte EDU, 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia). Circostanze, queste, che ricorrerebbero in quanto le contestazioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nel primo e nel secondo processo (entrambi originati dalla medesima attività di indagine dalla quale sono scaturite due distinte notizie di reato) riguardano lo stesso "fatto storico" nel senso sopra chiarito. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dei ricorsi risultano manifestamente infondati. 2. Sulla base delle sentenze di merito (del tutto conformi per quanto concerne la ricostruzione degli episodi oggetto del giudizio) gli imputati rispondono di due diversi episodi di oltraggio a pubblici ufficiali, commessi il primo da Urso e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo ascritto al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di operatori della Polizia penitenziaria in servizio sul muro di cinta dell'istituto penitenziario di Lecce. 2.1. Manifestamente infondato è il motivo - relativo al [OSCURATO:PERSONA] - che concerne la dedotta violazione del bis in idem. Non può ravvisarsi alcuna identità del fatto - rilevante ai fini del divieto del bis in idem - tra la condotta di avere organizzato una manifestazione non autorizzata (oggetto della precedente condanna) e quella di avere, nel corso della predetta manifestazione, indirizzato gesti e parole oltraggiose nei confronti dei pubblici ufficiali. Si tratta infatti di condotte all'evidenza del tutto diverse e giustamente la Corte leccese precisa che i fatti giudicati nei due processi "non possono all'evidenza definirsi identici essendo per essi identico solo il contesto in cui sono stati commessi". 2.2. Per quanto concerne i motivi - comuni a tutti gli imputati - relativi alla dedotta non configurabilità della fattispecie contestata, i giudici di merito danno atto che: "Nello specifico l'offesa è stata percepita non solo dagli agenti che erano in servizio ma anche da tutti gli altri soggetti presenti non imputati del reato" (Tribunale di Lecce); e che per la configurabilità del reato in oggetto è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia avuto la possibilità di percepire i gesti oltraggiosi e che, dunque, "La possibile - ma in questo caso ragionevolmente certa - percezione dei gesti offensivi da parte degli altri manifestanti (non importa se indagati o imputati di altri reati, ma certamente terzi rispetto all'oltraggio) vale a configurare il requisito del reato dato dalla presenza di più persone" (Corte di appello di Lecce). Si tratta di argomentazioni ineccepibili in quanto, laddove venga accertato il requisito della presenza di più persone (tra i quali - v. Sez. VI n. 30136 del 9 giugno 2021, rv. 281838 - certamente vanno inclusi i soggetti "civili", estranei alla pubblica amministrazione, compresi dunque anche i manifestanti, non a loro volta imputati per il delitto di oltraggio), per la configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che i presenti abbiano avuto la mera possibilità di percezione dell'offesa (Sez. VI, n. 29406 del 6 giugno 2018, rv. 273466). 2.3. Ugualmente manifestamente infondati risultano i motivi - anch'essi comuni a tutti e tre i ricorrenti - relativi alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.2.3.1. In via preliminare, rileva la Corte che ratione temporis la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. c.p. sarebbe in astratto applicabile al fatto oggetto del presente giudizio, in quanto la modifica, peggiorativa per l'imputato, che ha escluso dall'ambito applicato di tale istituto il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale - unitamente a quelli di cui agli artt. 336 e 337 c.p. - quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, è successiva alla commissione dei fatti contestati (decreto legge n. 53 del 2019 • convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2019). 2.3.2. Peraltro, su entrambi tali doglianze, la Corte di appello con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede giustifica il mancato accoglimento dei motivi di appello in quanto si è trattato di fatti di non modesta portata oltraggiosa posti in essere nel corso di manifestazione di protesta di indubbia carica eversiva verso le istituzioni (in relazione all'arresto di un esponente no TAV), dando altresì atto che Urso era stato già assolto in altra circostanza ai sensi dell'art. 131 bis c.p. proprio dal delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. D'altro canto, non è neppure vero che il giudice di primo grado aveva ritenuto i fatti non gravi. Anzi, nel motivare la non concedibilità delle attenuanti generiche, il primo giudice precisa che "paiono sussistere ragioni di natura oggettiva (il contesto nel quale i reati sono stati consumati) sicuramente ostative all'individuazione dell'ipotesi di attenuazione della pena in concreto irrogabile", individuando invece nella "non particolare gravità del fatto per come circostanziato" - unitamente alla personalità dei rei - la ratio della determinazione della pena edittale "tra il minimo e il medio edittale". 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm