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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01100/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3724-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 906/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/07/2016 R.G.N. 1403/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / / / / Adunanza camerale del 17.11.22 - Pres. [OSCURATO:PERSONA], rel.

Buffa - causa n. 13 - R.G. 3724/2017 Bartucca/ MIUR Con sentenza del 21/7/16 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere il riconoscimento -a seguito del trasferimento dall'ente locale provincia di Catanzaro al Ministero dell'Istruzione- dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale ex lege 124/1999, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.

In particolare, la corte territoriale, applicato l'articolo 1 comma 218 della legge 226 del 2005, quale norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 comma 2 legge 124 del 1999, ha ritenuto corretto l'inquadramento del lavoratore nel ruolo statale sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento ed attribuzione della posizione stipendiale pari o immediatamente inferiore a quella in atto, e non provato in concreto -dal lavoratore che vi era onorato- un peggioramento del trattamento retributivo.

Avverso questa sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, il Ministero si è solo costituito in giudizio senza svolgere attività difensiva.

Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 8 comma 2 legge 124 del 1999, della Direttiva 77/187/CEE, 2112 codice civile e 31 testo unico pubblico impiego, per avere la corte territoriale trascurato di applicare l'intera anzianità maturata i nell'ente locale di provenienza con inquadramento *1£11a classe stipendiale corrispondente a detta anzianità.

Il ricorso è manifestamente infondato clia luce dei precedenti di questa Corte (tra le tante Cass. 15130 del 2021, 14819 del 2021 e 18220 del 2015) che, nell'interpretare l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che detta la disciplina generale del passaggio dei dipendenti in conseguenza del trasferimento di attività, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.

Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n.10933/2011; Cass.

S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007).

L'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass.

S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019).

Corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell'assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell'ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell'amministrazione (cfr. fra le tante Cass.n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012).Nulla per spese, non avendo svolto il Ministero attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio deíontributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, deINiteriure !muoriti titOid di Coitriuw unificdto pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3724-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 906/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/07/2016 R.G.N. 1403/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / / / / Adunanza camerale del 17.11.22 - Pres. [OSCURATO:PERSONA], rel. Buffa - causa n. 13 - R.G. 3724/2017 Bartucca/ MIUR Con sentenza del 21/7/16 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere il riconoscimento -a seguito del trasferimento dall'ente locale provincia di Catanzaro al Ministero dell'Istruzione- dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale ex lege 124/1999, ai fini della determinazione del trattamento retributivo. In particolare, la corte territoriale, applicato l'articolo 1 comma 218 della legge 226 del 2005, quale norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 comma 2 legge 124 del 1999, ha ritenuto corretto l'inquadramento del lavoratore nel ruolo statale sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento ed attribuzione della posizione stipendiale pari o immediatamente inferiore a quella in atto, e non provato in concreto -dal lavoratore che vi era onorato- un peggioramento del trattamento retributivo. Avverso questa sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, il Ministero si è solo costituito in giudizio senza svolgere attività difensiva. Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 8 comma 2 legge 124 del 1999, della Direttiva 77/187/CEE, 2112 codice civile e 31 testo unico pubblico impiego, per avere la corte territoriale trascurato di applicare l'intera anzianità maturata i nell'ente locale di provenienza con inquadramento *1£11a classe stipendiale corrispondente a detta anzianità. Il ricorso è manifestamente infondato clia luce dei precedenti di questa Corte (tra le tante Cass. 15130 del 2021, 14819 del 2021 e 18220 del 2015) che, nell'interpretare l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che detta la disciplina generale del passaggio dei dipendenti in conseguenza del trasferimento di attività, ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n.10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007). L'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019). Corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell'assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell'ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell'amministrazione (cfr. fra le tante Cass.n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012).Nulla per spese, non avendo svolto il Ministero attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio deíontributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, deINiteriure !muoriti titOid di Coitriuw unificdto pari
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