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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 2021

Cassazione n. 41767/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29730-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F [OSCURATO:PERSONA],15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, MINI- STERO DELL'INTERNO 80185690585, [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 10767/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29730/2020 Numero sezionale 11137/2021 Numero di raccolta generale 41767/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere.

2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 615 c.p.c. art. 2943 e 2967 c.c. art. 7 d. lgs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso appare manifestamen- te fondato, in quanto il ricorso in opposizione non era tardivo e, pertanto, non poteva applicarsi il criterio della soccombenza vir- tuale senza provvedere sulle spese».

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide in parte la proposta del Relatore.

Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condan- nare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soc- combenza virtuale, condanna che, peraltro, non trova riscontro nel dispositivo, ma solo nella motivazione della sentenza impu- gnata. -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29730/2020 Numero sezionale 11137/2021 Numero di raccolta generale 41767/2021 Data pubblicazione 28/12/2021

4. La sentenza del Tribunale di Roma, pertanto, deve essere cassata nella parte relativa alla motivazione circa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come si è detto non liquidate stante l’assenza della convenuta e, non es- sendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti.

5. Per le stesse ragioni le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili.

P. Q. M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la statuizione della sentenza impugnata di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al paga- mento delle spese del giudizio di merito e, decidendo nel merito, ne dispone la compensazione.

Spese del giudizio di legittimità non ripetibili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29730-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F [OSCURATO:PERSONA],15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, MINI- STERO DELL'INTERNO 80185690585, [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 10767/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29730/2020 Numero sezionale 11137/2021 Numero di raccolta generale 41767/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere. 2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 615 c.p.c. art. 2943 e 2967 c.c. art. 7 d. lgs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso appare manifestamen- te fondato, in quanto il ricorso in opposizione non era tardivo e, pertanto, non poteva applicarsi il criterio della soccombenza vir- tuale senza provvedere sulle spese». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide in parte la proposta del Relatore. Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condan- nare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soc- combenza virtuale, condanna che, peraltro, non trova riscontro nel dispositivo, ma solo nella motivazione della sentenza impu- gnata. -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29730/2020 Numero sezionale 11137/2021 Numero di raccolta generale 41767/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 4. La sentenza del Tribunale di Roma, pertanto, deve essere cassata nella parte relativa alla motivazione circa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come si è detto non liquidate stante l’assenza della convenuta e, non es- sendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti. 5. Per le stesse ragioni le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili. P. Q. M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la statuizione della sentenza impugnata di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al paga- mento delle spese del giudizio di merito e, decidendo nel merito, ne dispone la compensazione. Spese del giudizio di legittimità non ripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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