CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34124/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono palesemente proposti per generiche inammissibili questioni in fatto nel censurare l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. rispetto alle ragioni, prive di vizi logici e giuridici, che hanno giustificato la decisione in ragione delle modalità della condotta e delle plurime condanne a carico di entrambi i ricorrenti, anche per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., espressione del loro spregio per l'Autorità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025