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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32168/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10146/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7624 /202 1 , depositata il 16 novembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , nel 2011, davanti al Tribunale di Roma,la Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ai Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], nonché l’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]”, chiedendo ne la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione; espose a fondamento di aver frequentato, tra gli anni accademici 1985/1986 e 1987/1988 , la scuola di specializzazione tri ennale in «Psicologia ad indirizzo medico» presso la menzionata Università, senza percepirealcuna retribuzione per tale attività formativa; con sentenza n. 12063 del 201 5 , il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto che la specializzazione predetta non fosse inclusa negli elenchi delle direttive; pronunciando sul gravame interposto dalla Piccialuti ─ che si doleva della mancata considerazione dell’equipollenza tra la specializzazione in psicologia medica e quella in psichiatria , quest’ultima inclusa negli elenchi comunitari ─ la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7624 /202 1 , resa pubblica il 16 novembre 2021, lo ha accolto ed ha, per l’effetto, condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della Piccialuti della somma di € 20.141,96, oltre interessi dalla data della messa in mora (26 giugno 2000)al saldo, compensando le spese di lite; premesso che ai fini del riconoscimento dell’adeguato compenso per la frequenza di una scuola di specializzazione in medicina, non assume rilievo la mancata inclusione della disciplina negli elenchi comunitari, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle riconosciute, ha ritenuto che il d.m. 30 gennaio 1998, pur successivo alla frequenza del corso, ha natura ricognitiva di un giudizio scientifico di equipollenza tra psichiatria e psicologia medica; ha osservato al riguardo che, sebbene tale decreto fosse successivo alla frequenza del corso in questione, esso si fondava su una valutazione tecnica circa l’affinità dei corsie poteva quindi essere utilizzato per fondare il giudizio di equipollenza di fatto; avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo , cui resist e [OSCURATO:PERSONA] controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrent e denuncia , con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 257/1991, del D.M. 30 gennaio 1998, della Direttiva 82/76/CEE», lamentando che erroneamente la Corte d’appello abbia riconosciuto l’equipollenza tra la specializzazione in psicologia medica e quella in psichiatria, fondando tale giudizio sul d.m. 30 gennaio 1998 e richiamando un precedente della S.C. (ord. n. 19730 del 2019) relativo a diversa specializzazione; va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla controricorrente sull’assunto che, con l’esposto motivo, l’amministrazione ricorrente avrebbe censurat o solo una (la seconda) delle due rationes decidendi, in tesi rappresentate: a) dal richiamo al principio consolidato secondo cui «ai fini della concessione dell’adeguato compenso per la frequenza di una scuola di specializzazione in medicina, non ha rilievo il mancato inserimento della specializzazione negli elenchi comunitari, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in altri due Stati membri»; b) dall’accertamento dell’equipollenza tra psicologia medica e psichiatria, sulla base del d.m. 30 gennaio 1998, considerato atto ricognitivo di un giudizio scientifico; è del tutto evidente che la ratio decidendisia solo una ed è quella specificamente censurata in ricorso: rispetto alla accertata equipollenza il principio prima evocato costituisce invero la mera premessa logica diretta a illustrare le ragioni giuridiche della rilevanza di talesusseguente accertamento; palesemente destituito di fondamento anche il secondo rilievo di inammissibilità per inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.: la censura investe il ragionamento giuridico posto a fondamento della sentenza e non si fonda sul contenuto di atti (di cui sia necessario indicare contenuto e localizzazione) diversi dalla sentenza stessa; ciò premesso,il motivo deve dirsi fondato; come già più volte evidenziato da questa Corte (v.

Cass.11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303; cfr. anche da ultimo Cass. Sez.

U. 14/10/2024, n. 26603): — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice(ovviamente, sulla base delle allegazioni e prove offerte), indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); — la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte–è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza (v., in termini, tra le altre, Cass. 16/04/2024, n. 10206; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22- 24; v. anche , Cass. Sez.

U. 14/10/2024, n. 26603 ; Cass.15/11/2016, n. 23199, in motivazione); ─ l’onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di equipollenza deve essereassolto « non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una delle specializzazioni elencate dalla Direttiva (ad es., coincidenza delle materie di insegnamento impartite, equivalenza degli orari, coincidenza delle esercitazioni pratiche)»(Cass. Sez.

U. n. 26603 del 2024, cit.,in motivazione, pag. 16); con riferimento al caso di specie occorre rilevare che la specializzazione in questione non è inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine all’equipollenza l’accertamento di fatto operato in sentenza, in mancanza di alcuna verifica fattuale nei sensi sopra illustrati, non risulta congruente rispetto a ciò che a tal fine sarebbe stato necessario, manifestando in tal senso la motivazione della Corte di merito un vizio di sussunzione (della fattispecie come in concreto accertata nella fattispecie legale come sopra delineata); nessunrilievo p uò , infatti , essere attribuito alla circostanza che la specializzazione in « Psicologia medica » sia stata dichiarata equivalente a quella in «Psichiatria» dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo di diversi anni alla data di immatricolazione del controricorrente nel relativo corso; al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini dell'eventuale inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive europee e, quindi, ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive, in mancanza dell’effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d'altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all'organizzazione delle scuole o all'eventuale mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini dell'equiparazione a quelli europei; deve quindi escludersi che il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (in tal senso, ex multis, Cass. n. 11316 del 2025 ; n. 10206 del 2024, cit.; n. 3294 del 2024 ; n. 25414 del 2022 , cit.; n. 39826 del 2021; n. 20303del 2019); in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda; avuto riguardo agli alterni esiti dei due gradi delgiudizio di merito si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese relative; alla soccombenza riguardo al presente giudizio di legittimità segue la condanna della controricorrente alla rifusione, in favore dell a amministrazione ricorrent e , delle relative spese, liquidate come da dispositivo; poiché la parte vittoriosa è una amministrazion e dello Stato, nei confronti della qual e vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da [OSCURATO:PERSONA] ; compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell a amministrazion e ricorrent e , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00per co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10146/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7624 /202 1 , depositata il 16 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , nel 2011, davanti al Tribunale di Roma,la Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ai Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], nonché l’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]”, chiedendo ne la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione; espose a fondamento di aver frequentato, tra gli anni accademici 1985/1986 e 1987/1988 , la scuola di specializzazione tri ennale in «Psicologia ad indirizzo medico» presso la menzionata Università, senza percepirealcuna retribuzione per tale attività formativa; con sentenza n. 12063 del 201 5 , il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto che la specializzazione predetta non fosse inclusa negli elenchi delle direttive; pronunciando sul gravame interposto dalla Piccialuti ─ che si doleva della mancata considerazione dell’equipollenza tra la specializzazione in psicologia medica e quella in psichiatria , quest’ultima inclusa negli elenchi comunitari ─ la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7624 /202 1 , resa pubblica il 16 novembre 2021, lo ha accolto ed ha, per l’effetto, condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della Piccialuti della somma di € 20.141,96, oltre interessi dalla data della messa in mora (26 giugno 2000)al saldo, compensando le spese di lite; premesso che ai fini del riconoscimento dell’adeguato compenso per la frequenza di una scuola di specializzazione in medicina, non assume rilievo la mancata inclusione della disciplina negli elenchi comunitari, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle riconosciute, ha ritenuto che il d.m. 30 gennaio 1998, pur successivo alla frequenza del corso, ha natura ricognitiva di un giudizio scientifico di equipollenza tra psichiatria e psicologia medica; ha osservato al riguardo che, sebbene tale decreto fosse successivo alla frequenza del corso in questione, esso si fondava su una valutazione tecnica circa l’affinità dei corsie poteva quindi essere utilizzato per fondare il giudizio di equipollenza di fatto; avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo , cui resist e [OSCURATO:PERSONA] controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrent e denuncia , con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 257/1991, del D.M. 30 gennaio 1998, della Direttiva 82/76/CEE», lamentando che erroneamente la Corte d’appello abbia riconosciuto l’equipollenza tra la specializzazione in psicologia medica e quella in psichiatria, fondando tale giudizio sul d.m. 30 gennaio 1998 e richiamando un precedente della S.C. (ord. n. 19730 del 2019) relativo a diversa specializzazione; va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla controricorrente sull’assunto che, con l’esposto motivo, l’amministrazione ricorrente avrebbe censurat o solo una (la seconda) delle due rationes decidendi, in tesi rappresentate: a) dal richiamo al principio consolidato secondo cui «ai fini della concessione dell’adeguato compenso per la frequenza di una scuola di specializzazione in medicina, non ha rilievo il mancato inserimento della specializzazione negli elenchi comunitari, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in altri due Stati membri»; b) dall’accertamento dell’equipollenza tra psicologia medica e psichiatria, sulla base del d.m. 30 gennaio 1998, considerato atto ricognitivo di un giudizio scientifico; è del tutto evidente che la ratio decidendisia solo una ed è quella specificamente censurata in ricorso: rispetto alla accertata equipollenza il principio prima evocato costituisce invero la mera premessa logica diretta a illustrare le ragioni giuridiche della rilevanza di talesusseguente accertamento; palesemente destituito di fondamento anche il secondo rilievo di inammissibilità per inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.: la censura investe il ragionamento giuridico posto a fondamento della sentenza e non si fonda sul contenuto di atti (di cui sia necessario indicare contenuto e localizzazione) diversi dalla sentenza stessa; ciò premesso,il motivo deve dirsi fondato; come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass.11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303; cfr. anche da ultimo Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603): — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice(ovviamente, sulla base delle allegazioni e prove offerte), indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); — la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte–è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza (v., in termini, tra le altre, Cass. 16/04/2024, n. 10206; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22- 24; v. anche , Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603 ; Cass.15/11/2016, n. 23199, in motivazione); ─ l’onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di equipollenza deve essereassolto « non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una delle specializzazioni elencate dalla Direttiva (ad es., coincidenza delle materie di insegnamento impartite, equivalenza degli orari, coincidenza delle esercitazioni pratiche)»(Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024, cit.,in motivazione, pag. 16); con riferimento al caso di specie occorre rilevare che la specializzazione in questione non è inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine all’equipollenza l’accertamento di fatto operato in sentenza, in mancanza di alcuna verifica fattuale nei sensi sopra illustrati, non risulta congruente rispetto a ciò che a tal fine sarebbe stato necessario, manifestando in tal senso la motivazione della Corte di merito un vizio di sussunzione (della fattispecie come in concreto accertata nella fattispecie legale come sopra delineata); nessunrilievo p uò , infatti , essere attribuito alla circostanza che la specializzazione in « Psicologia medica » sia stata dichiarata equivalente a quella in «Psichiatria» dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo di diversi anni alla data di immatricolazione del controricorrente nel relativo corso; al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini dell'eventuale inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive europee e, quindi, ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive, in mancanza dell’effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d'altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all'organizzazione delle scuole o all'eventuale mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini dell'equiparazione a quelli europei; deve quindi escludersi che il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (in tal senso, ex multis, Cass. n. 11316 del 2025 ; n. 10206 del 2024, cit.; n. 3294 del 2024 ; n. 25414 del 2022 , cit.; n. 39826 del 2021; n. 20303del 2019); in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda; avuto riguardo agli alterni esiti dei due gradi delgiudizio di merito si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese relative; alla soccombenza riguardo al presente giudizio di legittimità segue la condanna della controricorrente alla rifusione, in favore dell a amministrazione ricorrent e , delle relative spese, liquidate come da dispositivo; poiché la parte vittoriosa è una amministrazion e dello Stato, nei confronti della qual e vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da [OSCURATO:PERSONA] ; compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell a amministrazion e ricorrent e , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00per co
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