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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20686/2026

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to CatenaMastrantonio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Patti, via L.D’Amico n. 3,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:EMAIL],-controricorrente-Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 25/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6958/2025Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 20686/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.410,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Mamì.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to CatenaMastrantonio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Patti, via L.D’Amico n. 3,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:EMAIL],-controricorrente-Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 25/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6958/2025Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 20686/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.410,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Mamì.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]