Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:252
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CO0076_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) – Inosservanza dei criteri stabiliti dalla direttiva per la concessione di una deroga che autorizza la caccia delle quaglie e delle tortore in primavera
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica di Malta si deve astenere dall’adottare qualunque misura che applichi la deroga di cui all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, per quanto riguarda la caccia della quaglia (Coturnix coturnix) e della tortora (Streptopelia turtur) nel corso della migrazione primaverile dell’anno 2008.
2) Quanto al resto, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
3) Le spese sono riservate.